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Regolamento edilizio vigente. - Comune di Ferrara

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con i relativi colori, le grondaie, i pluviali, i camini, parabole satellitari,con<strong>di</strong>zionatori pannelli solari o fotovoltaici, impianti tecnologici e vani percontatori e quanto <strong>di</strong> rilevante per valutare la qualità finale formaledell’intervento. Per interventi su e<strong>di</strong>fici tutelati potranno richiedersiparticolari in scala più dettagliata. (2 copie).3.6.5. Sezioni trasversali e longitu<strong>di</strong>nali (almeno 2) nei punti maggiormentesignificativi; per gli interventi sull'esistente le sezioni <strong>di</strong> progettodovranno essere eseguite nelle stesse posizioni dello stato <strong>di</strong> fatto. Lesezioni dovranno evidenziare anche l'esistenza <strong>di</strong> idoneo vespaio, o <strong>di</strong>altra soluzione tecnica equivalente, opportunamente <strong>di</strong>mensionato, sottoi locali abitabili (2 copie);3.6.6. Grafici in pianta e sezione della rete degli impianti igienico - sanitari edella fognatura privata <strong>di</strong> progetto con in<strong>di</strong>cazioni dei vari manufattiadottati per il recupero (eventuale) delle acque bianche, il trattamento eper lo smaltimento delle acque usate con in<strong>di</strong>cazione degli allacciamentialla fognatura pubblica se esistente, o ad altro recapito. Dovrannoessere in<strong>di</strong>cate ed opportunamente <strong>di</strong>mensionate le reti <strong>di</strong> ventilazioneprimaria e secondaria <strong>di</strong> ogni apparecchio sanitario me<strong>di</strong>ante progettoschematico; Tali elaborati possono essere allegati all’autorizzazione alloscarico <strong>di</strong> cui al seguente punto 11.3 Tale elaborato è obbligatorio neicasi <strong>di</strong> nuovi scarichi, <strong>di</strong> ristrutturazione degli scarichi esistenti o cambid'uso che mo<strong>di</strong>fichino la qualità degli scarichi secondo quanto previstodal <strong>Regolamento</strong> <strong>di</strong> Fognatura (2 copie vistate dall’Aziendacompetente);3.6.7. Tavole comparative colorate per interventi <strong>di</strong> variante: piante, almenodue sezioni, prospetti, in<strong>di</strong>canti le demolizioni (in giallo) e le parti <strong>di</strong>nuova costruzione (in rosso); (1 copia);3.6.8. Documentazione progettuale atta a <strong>di</strong>mostrare l’abbattimento dellebarriere architettoniche ai sensi della L.13/89 e dell’art 24 dellaL.104/92 1 e relativi decreti <strong>di</strong> attuazione.3.7. AsseverazioneAsseverazione ai sensi dell'art. 481 del Co<strong>di</strong>ce Penale, nella quale ilprogettista o i progettisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze,<strong>di</strong>chiara la conformità degli interventi da realizzare agli strumenti urbanistici ede<strong>di</strong>lizi nonché il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> risparmio energetico, dellenorme igienico sanitarie e <strong>di</strong> quelle relative all’abbattimento delle barriere1 L 104/92 Art 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche1. Tutte le opere e<strong>di</strong>lizie riguardanti e<strong>di</strong>fici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili <strong>di</strong>limitare l’accessibilità e la visitabilità <strong>di</strong> cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successivemo<strong>di</strong>ficazioni, sono eseguite in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118,e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, al regolamento approvato con d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, alla citatalegge n. 13 del 1989, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici14 giugno 1989, n. 236.2. Per gli e<strong>di</strong>fici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli <strong>di</strong> cui alle legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, nonché aivincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagliarticoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilasciodel nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle normevigenti in materia <strong>di</strong> accessibilità e <strong>di</strong> superamento delle barriere architettoniche può essererealizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del decreto del Presidente dellaRepubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.(per i solie<strong>di</strong>fici e spazi pubblici, il comma è implicitamente abrogato e sostituito dall'art. 19, comma 3, d.P.R.n. 503 del 1996)48

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