L’installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> raffreddamento fino a 5kW non è sottoposta a nessun titolo <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong>. Anche l’esecuzione <strong>di</strong> questi ultimiimpianti dovrà avvenire, comunque, nel rispetto delle norme <strong>di</strong> decoro <strong>di</strong> cui aicommi successivi e nel rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong> cui alla L 46/90. A talfine, per gli impianti <strong>di</strong> climatizzazione non rientranti nella definizione <strong>di</strong>Manutenzione straor<strong>di</strong>naria, ovvero quelli <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> raffreddamento fino a 5kW, si fa obbligo <strong>di</strong> inviare allo Sportello Unico dell’E<strong>di</strong>lizia, a cura della proprietàdell’immobile, o del committente, entro 30 gg dalla data <strong>di</strong> installazione, appositacomunicazione dell’avvenuta installazione, accompagnata dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>conformità dell’impianto, rilasciata dalla <strong>di</strong>tta installatrice, ai sensi della L. 46/90.3. Il mancato invio della comunicazione, e del relativo certificato <strong>di</strong> conformità, <strong>di</strong> cuial comma precedente, darà luogo alla sanzione amministrativa <strong>di</strong> 100 euro e,qualora l’installazione non fosse rispettosa delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> decoro cui aisuccessivi commi 5,6,7,8, anche alla emissione <strong>di</strong> una or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rimozione aisensi dell’art. 89 del presente <strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio. L’inottemperanza all’or<strong>di</strong>nanzanei termini <strong>di</strong> tempo assegnati, comporterà l’applicazione dell’ulteriore sanzioneamministrativa da 100 a 495 euro come definita dalla delibera <strong>di</strong> Consigliocomunale n° 26629 del 26 aprile 2004.4. Le presenti norme procedurali fanno salve le autorizzazioni previste dallalegislazione <strong>vigente</strong> per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 (Co<strong>di</strong>ce deibeni culturali e del paesaggio). Sono pure fatti salvi i <strong>di</strong>ritti dei terzi, compresi quelliriguardanti l’immissione <strong>di</strong> rumori e <strong>di</strong> calore in altre proprietà.5. L’installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, e <strong>di</strong> qualsiasi apparecchiaturatecnologica avente parti impiantistiche esterne, in<strong>di</strong>pendentemente dalla necessitàdel titolo <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong> richiesto, deve ispirarsi a principi <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a del decoro deglie<strong>di</strong>fici e <strong>di</strong> rispetto del contesto ambientale circostante in tutto il territorio comunale.Pertanto, le componenti poste in esterno degli impianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento,possono essere installati solo se rispettosi delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ai commiseguenti.6. In tutto il territorio comunale sono vietate le installazioni delle unità esterne degliimpianti <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento (unità condensanti-compressori) sui prospetti principalie sulle facciate degli e<strong>di</strong>fici visibili dalla pubblica via o prospettanti gli spazi <strong>di</strong> verdepubblico. L’installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori degli e<strong>di</strong>fici,nei cave<strong>di</strong>, e nelle porzioni dei coperti non visibili dalla strada pubblica o nonprospettanti gli spazi pubblici.7. Sui prospetti principali dei fabbricati è ammessa l’installazione delle unità esterneesclusivamente all’interno delle bucature esistenti, purché opportunamentemascherata. Sono consentiti sui prospetti principali gli scarichi degli impianti unicicollocati all’interno dei vani. Anche tali elementi vanno omogeneizzati con lecaratteristiche e le finiture del prospetto. E’ pure ammessa l’installazione entro ibalconi o terrazze eliminando o minimizzandone l’impatto visivo. Nel caso <strong>di</strong>facciate comprendenti più unità immobiliari, anche se posteriori, dovrà esserescelta la medesima ubicazione o quella più omogenea possibile.8. Oltre ai casi <strong>di</strong> cui ai commi 6 e 7, compatibilmente con i vincoli previsti dallecategorie <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong> tutela storico architettonica in<strong>di</strong>cate dal P.R.G., i terminalidegli impianti potranno essere installati su qualunque prospetto, principale osecondario, purché collocati entro nuove bucature o nicchie non sporgenti, edopportunamente schermati in modo da occultarne la vista o da renderne minimol’impatto estetico-visivo. Per tali installazioni, ancorché <strong>di</strong> potenza ridotta, dovràessere presentata Denuncia <strong>di</strong> Inizio Attività (D.I.A.) per l’esecuzione delle operemurarie necessarie al fine <strong>di</strong> salvaguardare la sicurezza statica dell’e<strong>di</strong>ficio.112
9. Nei casi non ricompresi ai punti 6, 7e 8, le componenti impiantistiche poste inesterno dovranno essere occultate alla vista con apposite schermature ed idoneesoluzioni architettoniche al fine <strong>di</strong> limitarne l’impatto visivo.10. Sono abrogate le <strong>di</strong>sposizioni contenute all’art 51, lettera i) del presente<strong>Regolamento</strong>.11. Sono escluse dalla definizione <strong>di</strong> impianti, e pertanto esenti dall’obbligo del titolo<strong>e<strong>di</strong>lizio</strong>, le installazioni <strong>di</strong> soluzioni integrate <strong>di</strong> collettori solari e boiler per laproduzione <strong>di</strong> acqua calda, in cui la circolazione del fluido termovettore avviene perconvenzione attivata <strong>di</strong>rettamente dall’energia solare. Nelle zone omogenee <strong>di</strong> tipoA, tali installazioni dovranno rispettare le con<strong>di</strong>zioni in<strong>di</strong>cate al precedente comma6.12. Gli impianti <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> acqua calda ad energia solare eccedenti lecaratteristiche <strong>di</strong> cui al comma 11, rientrano nella definizione <strong>di</strong> manutenzionestraor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> cui all’art. 4, punto 4.3, del presente <strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio.Art. 104 – Misure <strong>di</strong> contenimento dei consumi <strong>di</strong> energia per la climatizzazioneestiva(Articolo abrogato) 1Art. 105 – Misure <strong>di</strong> contenimento dei consumi <strong>di</strong> energia per il riscaldamentoinvernale(Articolo abrogato) 2Art. 106 – Valutazioni energetiche nei Piani Attuativi 31. Dal 1° Novembre 2006, la documentazione tecnica ele ncata all’art. 38, chein<strong>di</strong>vidua gli elaborati necessari per l’approvazione dei piani particolareggiati <strong>di</strong>iniziativa privata, deve essere integrata con una Relazione <strong>di</strong> analisi del sito cheespliciti le scelte progettuali, anche in funzione dei principi della bioarchitettura edel risparmio energetico del sistema ambiente-e<strong>di</strong>ficio. La relazione dovràcontenere anche prescrizioni sulla progettazione dell’involucro <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong>, finalizzatealla riduzione dei carchi <strong>di</strong> riscaldamento e <strong>di</strong> raffrescamento. Dovrà inoltre essereprevista una rappresentazione grafica che restituisca l’immagine tri<strong>di</strong>mensionaledell’intervento, collocato nel contesto esistente. Pertanto, all’elencazione contenutaall’art 38, lettera B, del presente <strong>Regolamento</strong> E<strong>di</strong>lizio, viene aggiunta la lettera: N -Relazione <strong>di</strong> valutazione energetica e O-Rendering tri<strong>di</strong>mensionale dell’interventonella sua previsione finale, con inserimento nel contesto circostante (ed eventualifasi interme<strong>di</strong>e) con visioni dai principali punti <strong>di</strong> vista o significativi.123Articolo abrograto con delibera P.G. n. 59892 del 24/07/2008Articolo abrograto con delibera P.G. n. 59892 del 24/07/2008Articolo aggiunto con delibera P.G. n. 36094 del 12/06/2006113