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Angolo fi scale È entrato in vigore in <strong>Svizzera</strong> il 1° gennaio 2011 il principio dell’apporto <strong>di</strong> capitale secondo il quale apporti <strong>di</strong> capitale effettuati dopo il 31 <strong>di</strong>cembre 1996 dal tito<strong>la</strong>re <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> partecipazione a favore del<strong>la</strong> società <strong>di</strong> capitali o coo<strong>per</strong>ativa svizzera del<strong>la</strong> quale egli detiene le partecipazioni, al momento del loro rimborso non sono soggetti né ad imposta preventiva (35%) né, qualora <strong>per</strong>cepiti da <strong>per</strong>sona fi sica in patrimonio privato, ad imposta sul red<strong>di</strong>to (imposta federale <strong>di</strong>retta, tasso progressivo fi no al 11.5%; imposta cantonale nel<strong>la</strong> maggior parte dei cantoni a seconda delle singole legis<strong>la</strong>zioni, tasso variabile a seconda del cantone e del tasso <strong>di</strong> progressione sino ca. al 30%). Sinora solo apporti confl uiti nel capitale nominale del<strong>la</strong> società erano esenti da imposta, mentre il rimborso <strong>di</strong> aggio e contributi suppletivi venivano considerati red<strong>di</strong>ti imponibili da partecipazioni. Le nuove norme del<strong>la</strong> Legge federale sull’imposta federale <strong>di</strong>retta (LIFD) e del<strong>la</strong> Legge federale sull’imposta preventiva (LIP) hanno il seguente tenore: LIFD Art. 20 al. 3: Il rimborso degli apporti, degli aggi e dei versamenti suppletivi forniti dai tito<strong>la</strong>ri dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> partecipazione dopo il 31 <strong>di</strong>cembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. Art. 125 al. 3: Ai fi ni del<strong>la</strong> tassazione dell’imposta sull’utile, le società <strong>di</strong> capitali e le società coo<strong>per</strong>ative devono in<strong>di</strong>care inoltre il loro capitale proprio al termine del <strong>per</strong>iodo fi scale o dell’assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, gli aggi e i versamenti suppletivi ai sensi dell’articolo 20 capoverso 3, esposti nel bi<strong>la</strong>ncio commerciale, le riserve palesi e le riserve <strong>la</strong>tenti costituite <strong>per</strong> il tramite <strong>di</strong> utili imposti, nonché <strong>la</strong> parte del capitale <strong>di</strong> terzi economicamente equiparabile al capitale proprio. LIP Art. 5 al. 1bis: Il rimborso degli apporti, degli aggi e dei versamenti suppletivi forniti dai tito<strong>la</strong>ri dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> partecipazione dopo il 31 <strong>di</strong>cembre 1996 è trattato in modo identico a quello del capitale azionario o sociale se <strong>la</strong> società <strong>di</strong> capitali o <strong>la</strong> società coo<strong>per</strong>ativa contabilizza gli apporti, gli aggi e i versamenti suppletivi su un conto separato del bi<strong>la</strong>ncio commerciale e comunica ogni mo<strong>di</strong>fi ca <strong>di</strong> questo conto all’Amministrazione federale delle contribuzioni. A mente del legis<strong>la</strong>tore l’introduzione del principio dell’apporto <strong>di</strong> capitale era volta a correggere uno svantaggio del sistema fi scale svizzero che andava a colpire soprattutto investitori esteri i quali non <strong>di</strong> raro avevano dato <strong>la</strong> preferenza a giuris<strong>di</strong>zioni straniere dove il rimborso <strong>di</strong> capitale in toto era esente da imposta, mentre in <strong>Svizzera</strong> si era obbligati a sovra-capitalizzare <strong>la</strong> società con capitale nominale, tra l’altro soggetto a bollo d’emissione del 1%, onde <strong>per</strong>mettere ad un socio <strong>di</strong> Tiziana Marenco Il principio dell’apporto <strong>di</strong> capitale: esenzioni fi scali e termini <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione estero al momento dell’exit un rimborso fi nale esente da imposte dei mezzi che lo stesso aveva messo a <strong>di</strong>sposizione del<strong>la</strong> società. Nel dettaglio purtroppo l’applicazione delle nuove norme si rive<strong>la</strong> estremamente tecnica e, anche dopo o a maggior ragione a seguito dell’e<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong> Circo<strong>la</strong>re dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni del 9 <strong>di</strong>cembre 2011 (“Circo<strong>la</strong>re”), non priva <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zioni e formalismi. Le con<strong>di</strong>zioni e i limiti introdotti dall’AFC con <strong>la</strong> Circo<strong>la</strong>re rischiano <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>mensionare <strong>la</strong> portata del<strong>la</strong> mo<strong>di</strong>fi ca legis<strong>la</strong>tiva, anche o soprattutto <strong>la</strong>ddove l’AFC ha <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> volere applicare, nel dubbio, una prassi restrittiva fi no a quando i tribunali non decideranno altrimenti. Chi infatti, tra consulenti e membri <strong>di</strong> consiglio <strong>di</strong> amministrazione, vorrà assumersi il rischio <strong>di</strong> vedersi negata, in un futuro non determinato né determinabile, l’esenzione del rimborso <strong>per</strong> non aver rispettato le con<strong>di</strong>zioni formali enunciate nel<strong>la</strong> Circo<strong>la</strong>re del 9 <strong>di</strong>cembre u.s.? Ricor<strong>di</strong>amo quin<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni e termini, ai quali l’AFC ha voluto attribuire carattere im<strong>per</strong>ativo e costitutivo ai fi ni dell’esenzione (con<strong>di</strong>zioni cumu<strong>la</strong>tive): – Campo <strong>di</strong> applicazione: – apporti, aggio e pagamenti suppletivi; – se effettuati dal tito<strong>la</strong>re delle quote; – se effettuati dopo il 31 <strong>di</strong>cembre 1996. – Contabilizzazione: – se allibrati nel bi<strong>la</strong>ncio commerciale (quin<strong>di</strong> apporti palesi <strong>di</strong> capitale e non semplicemente <strong>di</strong>ssimu<strong>la</strong>ti in forma <strong>di</strong> riserve occulte); – se evidenziati in un conto separato. – Termini: – se annunciati all’AFC su apposito modulo entro il termine previsto (quelli precedenti al 31 <strong>di</strong>cembre 2010 entro 30 giorni dal<strong>la</strong> data dell’assemblea generale che ha approvato i conti 2011 risp. 2010/2011, quelli effettuati dopo il 1° gennaio 2011 entro 30 giorni dall’apporto effettuato, su modulo 170). Al momento del rimborso degli apporti <strong>la</strong> risoluzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’assemblea generale dovrà specifi care a carico <strong>di</strong> quali riserve viene effettuato il rimborso, pena il prelievo delle imposte se gli apporti non sono stati allibrati e contabilizzati correttamente e <strong>la</strong> <strong>di</strong>stribuzione non avviene esplicitamente in re<strong>la</strong>zione alle riserve da apporti <strong>di</strong> capitale. Per tutte le società <strong>di</strong> capitali e coo<strong>per</strong>ative svizzere con riserve contabilizzate al 31 <strong>di</strong>cembre 2010 sarà quin<strong>di</strong> necessario ricostruire gli apporti effettuati negli ultimi anni dai tito<strong>la</strong>ri delle quote <strong>per</strong> determinare se le riserve tuttora presenti costituiscono riserve or<strong>di</strong>narie oppure riserve da apporti in capitale che, se contabilizzate correttamente ancora quest’anno, potranno benefi ciare in futuro del rimborso esente da imposte. Viste le innumerevoli eccezioni che l’AFC vuole introdurre con <strong>la</strong> sua prassi si consiglia vivamente <strong>di</strong> consultare uno specialista prima <strong>di</strong> procedere all’approvazione dei conti 2011 o 2010/2011. [continua] marenco@marenco-<strong>la</strong>w.com <strong>la</strong> Rivista n. 3 - Marzo 2011 39