16.06.2013 Views

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

introdurre altre disposizioni neppure per punire chi ricorra ad esempio a fenomeni di <strong>doping</strong> o di<br />

cosiddetto <strong>doping</strong> autogeno, perché l'assunzione di sostanze o farmaci certamente rientra tra gli atti<br />

fraudolenti volti a modificare l'esito della competizione sportiva ed è perciò comportamento che già<br />

integra la condotta descritta dal legislatore nel primo comma e, dunque, se essa risulta attribuibile a<br />

colui che prende parte alla competizione, questi non può che essere punito come soggetto attivo del<br />

reato.<br />

Se, invece, la volontà legislativa espressa attraverso l'introduzione del secondo comma dell'art. 1 di<br />

cui si tratta la si interpreta nel senso che si è voluto proprio chiarire e stabilire che colui che prende<br />

parte alle competizioni non può essere punito, se non quando egli si lasci corrompere con denaro,<br />

utilità, vantaggi o promesse e vada, invece, esente da responsabilità in tutti gli altri casi di frode<br />

sportiva, realizzabili con condotte diverse da quelle di corruzione, ecco che la disposizione<br />

introdotta nel secondo comma si giustifica appieno ed assume un preciso significato, perché<br />

produce appunto l'effetto dell'esclusione della punibilità per colui che prende parte alle<br />

competizioni sportive nei casi, ad esempio, di <strong>doping</strong> autogeno, ma anche negli altri eventuali casi<br />

in cui la frode venga realizzata attraverso atti fraudolenti e non attraverso atti di corruzione,<br />

punibilità che - in mancanza del secondo comma - non sarebbe certamente rimasta esclusa.<br />

Non pare questa la sede, comunque, per approfondire il problema e stabilire quale interpretazione<br />

sia da ritenere più corretta, perché, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore nelle<br />

conclusioni, in questo processo non sono in discussione fenomeni di <strong>doping</strong> autogeno, che gli stessi<br />

difensori nella memoria scritta redatta sulla scorta del parere pro veritate hanno definito casi di<br />

autosomministrazione di sostanze dopanti, così utilizzando un termine che ben descrive il fenomeno<br />

in parola ma che ovviamente non può in alcun modo essere ricondotto all'intervento del medico<br />

sull'atleta, pur a voler applicare i criteri di squadra e di team nella loro massima estensione.<br />

Medico e calciatore - evidentemente - sono e rimangono persone diverse e non si può affermare che<br />

il medico si autosomministri sostanze e farmaci o ponga in essere comportamenti di auto<strong>doping</strong> se<br />

somministra invece sostanze ad altri soggetti, diversi dalla propria persona, quali appunto i<br />

calciatori a lui affidati per ragioni professionali.<br />

Meno che mai può condividersi, poi, l'opinione pure espressa dal difensore, secondo la quale il<br />

medico sociale partecipa alla competizione sportiva, perché il significato letterale dell'espressione<br />

utilizzata dal legislatore nel secondo comma dell'articolo 1 legge 401/89 non ammette tale<br />

interpretazione, in quanto - diversamente - oltre ai diretti partecipanti e, cioè, agli atleti - in questo<br />

caso i calciatori - non si saprebbe più quali rappresentanti della società potrebbero rientrare in tale<br />

categoria.<br />

Rientrerebbe, ad esempio, il preparatore atletico? e, perché no, l'allenatore o il massaggiatore o<br />

persino l'accompagnatore ufficiale della squadra? E, nel caso specifico di Agricola che, pur essendo<br />

il responsabile del settore medico non segue mai la squadra in campo, chi sarebbe il partecipante<br />

alla competizione, lo stesso Agricola o, per così dire, il medico in seconda che accompagna i<br />

giocatori, o tutti e due?<br />

In ogni caso, vi è un ulteriore preciso riferimento normativo che elimina ogni possibile diversa<br />

interpretazione, che è costituito dal d.p.r. 26 marzo 1986, n. 157 - Nuove norme di attuazione della<br />

legge 16 febbraio 1942, n. 426, recante costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico<br />

Nazionale <strong>It</strong>aliano (CONI) - nel quale, tra le tante direttive impartite per le Federazioni e per le<br />

società sportive, vengono pure individuati espressamente coloro che partecipano alla gara, e sono<br />

unicamente gli atleti (art. 35), e coloro che partecipano allo svolgimento delle manifestazioni<br />

sportive, e sono gli ufficiali di gara (art. 36), di tal che - come già osservato - nella previsione del<br />

secondo comma dell'articolo 1 legge 401/89, nella categoria dei partecipanti alla competizione<br />

sportiva, per rimanere al fatto che qui interessa, rientrano certamente i calciatori e, al più, possono<br />

essere compresi pure l'arbitro, i guardalinee e il cosiddetto quarto uomo, ma certamente non i<br />

dirigenti delle società e, tra questi il responsabile del settore medico, né l'allenatore, il preparatore<br />

atletico, il massaggiatore e così via.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!