16.06.2013 Views

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

medicinali, per evitare di vanificare proprio le menzionate regole di circolazione dei farmaci che il<br />

legislatore ha ritenuto di stabilire con il decreto legislativo n. 539/92.<br />

Il medico, in particolare, è tenuto allo scrupoloso rispetto dell'obbligo della prescrizione medica<br />

che, oltretutto, deve rispondere pure a specifiche caratteristiche formali e sostanziali e riferirsi ad<br />

accertate patologie di individuati pazienti, dei quali deve essere riportato il nome in ricetta,<br />

unitamente all'indicazione della posologia prescritta dal medico per l'indicato prodotto medicinale.<br />

Le caratteristiche formali da rispettare, poi, variano a seconda del tipo di ricetta medica (ripetibile,<br />

non ripetibile, limitativa, speciale ministeriale, in triplice copia autocopiante, per preparazioni<br />

magistrali, veleni uso umano), ma quelle appena indicate sono sempre necessarie per ciascuna<br />

prescrizione del medico, il che comporta che pure il medico, in mancanza di un paziente e di<br />

un'accertata patologia da curare, non possa acquistare alcuna specialità medicinale.<br />

Tale obbligo, d'altra parte, assume particolare importanza in modo ancor più evidente se lo si<br />

considera e lo si valuta proprio alla luce della complessiva normativa introdotta in materia dal citato<br />

decreto legislativo, perché l'osservanza del predetto obbligo non solo consente di evitare che il<br />

singolo medico o il singolo paziente possa gestire farmaci al di fuori delle regole dettate per le<br />

relative circolazione e somministrazione, ma finisce per assicurare soprattutto un'adeguata<br />

documentazione alla circolazione e all'assunzione dei farmaci, in senso corrispondente - del resto -<br />

al bene giuridico tutelato dal decreto legislativo n. 539/92, in nome del più generale interesse della<br />

salute pubblica.<br />

L'importanza della completa documentazione nella circolazione e nell'assunzione dei farmaci risulta<br />

addirittura determinante, poi, in caso di danni al paziente conseguenti appunto dall'assunzione di<br />

medicinali. L'inosservanza degli obblighi legislativamente imposti a medici, farmacisti ed<br />

infermieri a tal riguardo, infatti, renderebbe praticamente impossibile ricostruire quanto realmente<br />

accaduto.<br />

Anche il medico, in altri termini, al pari di chiunque altro, non può liberamente acquistare e<br />

detenere medicinali per sua comodità, somministrandoli direttamente ai pazienti che ha in cura.<br />

La somministrazione diretta dei medicinali dal medico al paziente - al quale il difensore e il<br />

consulente hanno fatto riferimento - può avvenire solo negli ospedali, nelle case di cura, negli<br />

ambulatori autorizzati, nei quali l'acquisto dei medicinali avveniva in passato tramite le farmacie a<br />

tale scopo autorizzate e attualmente può avvenire anche direttamente con ordinazione alle case<br />

farmaceutiche produttrici, e deve seguire, oltretutto, rigide regole di documentazione e ciò proprio<br />

in previsione del fatto che il medico, diversamente, non può disporre direttamente di specialità<br />

medicinali, né può acquistarne fuori dalle ricordate norme di legge valide per tutti.<br />

L'unica eccezione a tale regola è forse costituita dalle specialità medicinali che le case<br />

farmaceutiche, per ragioni pubblicitarie, diffondono, anche presso studi medici a titolo gratuito e<br />

che il medico perciò può detenere e, all'occorrenza, fornire al paziente gratuitamente. Ma tale<br />

settore, al quale si riferisce in particolare l'art. 15 del codice deontologico del 1995 e l'art. 27 del<br />

codice deontologico medico 1998, che - non a caso - prevedono e disciplinano la "fornitura" (e non<br />

alla libera e diretta somministrazione) a titolo gratuito da parte del medico al paziente dei<br />

medicinali "necessari alla cura", è regolato dal decreto legislativo n. 541 del 30 dicembre 1992,<br />

anch'esso emanato in attuazione di una Direttiva CEE, la 92/28/CEE, e riguarda un limitato<br />

quantitativo di specialità medicinali che non risultano rilevanti, quindi, nel quadro generale che<br />

interessa in questa sede.<br />

I locali in uso alla <strong>Juventus</strong>, d'altra parte, non costituiscono un presidio ospedaliero, né sono<br />

autorizzati come casa di cura e neppure come ambulatorio medico e, dunque, la maggior parte dei<br />

farmaci acquistati dalla <strong>Juventus</strong> avrebbero avuto bisogno di specifica ricetta medica e, quindi, non<br />

avrebbero potuto essere acquistati in mancanza di una accertata patologia, di un paziente e di una<br />

prescrizione del medico.<br />

A questo punto, pertanto, dopo aver rilevato che già nell'acquisto e nella tenuta dei farmaci<br />

l'imputato si è comportato in modo del tutto contrario a quanto stabilito dalla normativa e dal codice

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!