16.06.2013 Views

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il difensore ha ricordato che la <strong>Juventus</strong> è una società per azioni e l'eventuale utilizzazione di<br />

denaro da parte dell'amministratore delegato o per finalità diverse da quelle autorizzate o attraverso<br />

il ricorso a fondi occulti appositamente costituiti integrerebbe la condotta costitutiva di reati pure di<br />

una certa gravità.<br />

Senza neppure contare, in via di stretta ipotesi, che il dottor Agricola possa aver agito con la<br />

copertura del direttore generale della società, che come si è visto è stato indicato da Giraudo come il<br />

diretto superiore di Agricola ed al quale pur deve essere riconosciuta una certa autonomia di<br />

gestione finanziaria, se non altro in occasione di acquisti e vendite dei giocatori con riferimento al<br />

calcio-mercato.<br />

Si è visto, però, che la posizione di Moggi, inizialmente sottoposto ad indagini, è stata<br />

successivamente archiviata nell'agosto del 2000.<br />

In mancanza di elementi diretti che possano almeno portare all'individuazione della forma utilizzata<br />

per i relativi pagamenti per l'acquisto dell'eritropoietina, dunque, non si ritiene che possa essere<br />

affermata con certezza la responsabilità penale dell'imputato Giraudo, per cui, nella descritta<br />

situazione, l'imputato Giraudo merita di essere assolto perché la prova a suo carico non risulta<br />

completa e sufficiente.<br />

Solo per affinità di materia, per così dire, con quanto posto in rilevo nel corso dell'esame del reato<br />

di frode sportiva, si ritiene di dover prendere in considerazione i due delitti descritti ai capi h) ed i)<br />

dell'imputazione, contestati tanto ad Agricola, quanto a Giraudo.<br />

Le modalità e i tempi di somministrazione e la quantità e il tipo dei medicinali somministrati ai<br />

giocatori dal dottor Agricola si sono già ampiamente descritti e non è il caso di ritornare<br />

sull'argomento, se non per ribadire come si sia sempre trattato di somministrazioni off-label,<br />

effettuate per scopi non terapeutici e per conseguire effetti farmacologici diversi da quelli indicati<br />

nell'autorizzazione al commercio delle rispettive specialità medicinali e si è abbondantemente<br />

rilevata la gravità e la pericolosità dei descritti comportamenti.<br />

Occorre, ciò nonostante, qualche precisazione sia in diritto che in fatto, perché la difesa ha<br />

sostenuto l'inapplicabilità del reato previsto dall'articolo 445 del codice penale a casi come quelli<br />

che si esaminano, conformemente del resto anche ad una decisione della suprema Corte intervenuta<br />

proprio con riferimento a casi analoghi (Sez. 5 - sent. 2681 del 24 gennaio 2002 - ud. 22 novembre<br />

2001 - imp. Vasario più altre).<br />

La Corte di cassazione, invero, è sempre stata orientata nel ritenere che la norma in parola descriva<br />

un'ipotesi di aliud pro alio nell'ambito della somministrazione di medicinali.<br />

Si tratta, in altri termini, di un'ipotesi, in parte, più ristretta della frode in commercio, perché<br />

applicabile esclusivamente ai medicinali, ma per altro verso, nello specifico settore dei medicinali,<br />

più ampia della frode in commercio stessa, perché si riferisce alla condotta di chi somministra.<br />

L'interpretazione secondo la quale la fattispecie in parola non sia limitata ai soli farmacisti o<br />

commercianti di medicinali, del resto, appare pacificamente condivisa. Quando il legislatore ha<br />

voluto far riferimento al commerciante o al farmacista lo ha espressamente stabilito, come si evince<br />

da numerose disposizioni alcune delle quali contenute proprio nell'articolo 23 decreto legislativo 29<br />

maggio 1991, n. 178, che si è già richiamato.<br />

Anche il dato testuale, inoltre, contribuisce a rafforzare tale interpretazione, perché il reato può<br />

essere commesso da chiunque eserciti, "anche abusivamente", il commercio di sostanze medicinali.<br />

Se a ciò, poi, si aggiunge il testuale dettato con il quale viene descritta la condotta, che consiste nel<br />

somministrare sostanze medicinali in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni<br />

mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, si ha l'ulteriore conferma che non si tratta di<br />

ipotesi di reato applicabile solo al farmacista ovvero solo a colui che professionalmente eserciti il<br />

commercio di specialità medicinali, perché il complessivo tenore della disposizione induce ad una<br />

correlazione diretta tra soggetto attivo del reato e condotta tipica.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!