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Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

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soltanto alle competizioni sportive organizzate dal CONI e da altri enti sportivi riconosciuti dallo<br />

Stato, e la differenza non è di poco conto.<br />

Per non parlare, infine, dell'interesse giuridico protetto dalle due disposizioni, tutt'affatto diverso.<br />

Con la legge anti-<strong>doping</strong> ci si prefigge l'obiettivo della tutela della salute delle persone interessate<br />

all'attività sportiva, in genere, e della lotta contro il <strong>doping</strong>, in particolare, mentre attraverso la<br />

previsione del delitto di frode sportiva si intende tutelare la correttezza e la lealtà nello svolgimento<br />

delle competizioni sportive organizzate da enti pubblici riconosciuti dallo Stato, con lo specifico<br />

obiettivo di evitare che se ne alteri il risultato.<br />

Si può verificare, in verità, qualche caso di parziale coincidenza di condotte e di apparente<br />

interferenza tra le due normative e nell'attuale processo si è appunto verificato.<br />

Contrariamente al pensiero più volte manifestato dalla difesa, però, tale coincidenza non sussiste<br />

per il solo fatto che l'atto fraudolento previsto dall'art. 1 legge 401/89 sia costituito genericamente<br />

dall'uso di sostanze farmaceutiche, peraltro estranee alle classi di sostanze tassativamente indicate<br />

nella legge 376/00, perché in tal caso non è riscontrabile alcuna corrispondenza, trattandosi di<br />

condotta che - come si è osservato - se è astrattamente idonea ad integrare il reato di frode sportiva,<br />

rimane tuttavia del tutto indifferente per la legge anti-<strong>doping</strong>.<br />

Diversa considerazione deve essere fatta, invece, quando l'atto fraudolento sia costituito dall'uso di<br />

una sostanza che rientri specificamente tra quelle elencate dalla legge anti-<strong>doping</strong>, circostanza<br />

sussistente nell'attuale processo, perché come si vedrà meglio alcune sostanze utilizzate nel caso in<br />

esame rientrano nelle tabelle stabilite dalla legge 376. In questo caso, il fatto commesso assume<br />

penale rilevanza contemporaneamente per entrambe le normative in questione.<br />

Ancora una volta, tuttavia, pare opportuno premettere come nel caso in esame la circostanza risulti<br />

del tutto indifferente sul piano pratico, perché i fatti contestati sono stati commessi ben prima<br />

dell'entrata in vigore della legge 376, come si è già rilevato, e quest'ultima normativa - per le ragioni<br />

esposte - non si pone nei riguardi del delitto di frode sportiva come legge ad essa successiva nel<br />

tempo, non ne provoca l'abolizione, né introduce una conforme normativa più favorevole<br />

all'imputato.<br />

La legge anti-<strong>doping</strong>, oltretutto, ha introdotto comunque un sistema sanzionatorio ben più severo e<br />

afflittivo di quello previsto dalla frode sportiva, proprio perché evidentemente l'interesse tutelato da<br />

tale legge è stato ritenuto ben più rilevante di quello posto a fondamento del reato di frode nelle<br />

competizioni sportive.<br />

Non sono fondate, perciò, le perplessità a tal riguardo manifestate dal difensore, preoccupato<br />

soprattutto perché - a suo dire - essendo stato contestato suppletivamente nel corso del dibattimento<br />

l'uso di una sostanza, quale l'eritropoietina, certamente vietata pure dalla legge 376/00, ciò<br />

potrebbe contribuire a determinare una sorta di continuità giuridica dell'illecito.<br />

L'effetto temuto non sarebbe mai possibile, neppure se le due normative si rapportassero tra loro<br />

con una relazione di genere a specie, perché se l'uso di eritropoietina - conformemente a quanto<br />

contestato - costituisce atto fraudolento, a norma dell'art. 1 legge 401/89, la successiva entrata in<br />

vigore della legge anti-<strong>doping</strong>, punita oltretutto in modo più grave, comunque non determinerebbe<br />

alcun effetto giuridico; qualora, invece, la somministrazione di eritropoietina dovesse essere<br />

ritenuta inidonea ad integrare il reato contestato, circostanza di cui il difensore si è mostrato<br />

convinto, a maggior ragione la successiva entrata in vigore della legge 376 non potrebbe<br />

determinare alcun effetto giuridico, a meno che non si voglia clamorosamente trascurare i principi<br />

di legalità e di irretroattività della legge penale.<br />

L'unico effetto giuridico possibile, conseguente alla riscontrata coincidenza di condotte, avrebbe<br />

potuto prodursi soltanto se il fatto contestato fosse stato commesso nella contemporanea vigenza di<br />

entrambe le normative in questione.<br />

In tal caso, invero, oltre a ravvisarsi l'applicabilità della disposizione relativa alla frode sportiva a<br />

tutte le condotte già oggetto di contestazione, si dovrebbero irrogare pure le sanzioni previste<br />

dall'art. 9 della legge 376/00 in ordine all'uso di sostanze rientranti nelle specifiche tabelle introdotte<br />

da tale legge, ricorrendo - limitatamente alle predette sostanze - un caso di concorso di reati, per la

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