Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It
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In assenza di una malattia, la diagnosi che ne conseguirebbe non potrebbe che riferirsi ad un<br />
soggetto sano e in assenza di una malattia non vi sarebbe ragione di porre in essere alcun<br />
trattamento terapeutico, proprio per la mancanza di uno stato patologico da curare.<br />
Non vi è bisogno di altre considerazioni, insomma, per giungere a quello che anche nel comune<br />
sentire costituisce un dato assolutamente certo ed acquisito e, cioè, che se non si teme di essere<br />
malati, non è necessario il ricorso al medico.<br />
Esiste, in verità, un settore di intervento mirato del medico nel quale egli può disporre l'adozione di<br />
misure idonee a prevenire l'insorgenza di alcuni specifici eventi morbosi ed è quello della profilassi.<br />
Fuori da tale settore, poi, l'attività sanitaria di prevenzione si estrinseca nei campi espressamente<br />
elencati nell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale,<br />
con riferimento prevalentemente ai fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli<br />
ambienti di lavoro ovvero con riferimento all'eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di<br />
tali ambienti ovvero ancora con riferimento alla tutela dell'ambiente sotto il profilo igienicosanitario<br />
e alla difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati in relazione a<br />
progetti di insediamenti industriali e di attività produttive.<br />
Sempre più sentita, poi, da alcuni anni a questa parte, è anche la cosiddetta medicina predittiva,<br />
soprattutto con riferimento all'individuazione precoce di alcune malattie ereditarie ovvero di gravi<br />
stati patologici per i quali si è accertato che quanto più tempestivo è l'intervento terapeutico, tanto<br />
più alta è la probabilità di evitare eventi nefasti.<br />
Se ci si sposta, poi, dal campo dell'attività del medico a quello della farmacologia, dell'uso del<br />
farmaco, della somministrazione dei farmaci e della loro prescrizione da parte del medico, ancor più<br />
risulta evidente che tale settore d'intervento è riservato unicamente ed esclusivamente in campo<br />
terapeutico, limitatamente alle prescrizioni e alle indicazioni approvate dal Ministero della salute.<br />
Pare persino superfluo, a tal riguardo, richiamare tutta la normativa che ha introdotto le regole che<br />
disciplinano il commercio e la distribuzione dei farmaci, che distinguono i farmaci in categorie, che<br />
dettano regole per la relativa prescrizione in ricetta medica, che assoggettano il medico e il<br />
farmacista in particolare al rispetto di taluni obblighi e così via, per ribadire che non esiste nel<br />
nostro ordinamento, ma anche nel comune comportamento dell'intera comunità scientifica<br />
mondiale, la possibilità che dei farmaci venga fatto un uso diverso da quello terapeutico.<br />
La difesa, in verità, ha ricordato quanto in proposito dichiarato dal proprio consulente, prof. Mario<br />
Eandi nell'udienza del 24 marzo 2003 (pagg. 18 e seguenti delle relative trascrizioni), che ha<br />
sostenuto: "....questi mezzi, farmaci e alimenti, possono essere usati per prevenire. Abbiamo già<br />
visto alcuni esempi: la prevenzione del rischio cardiovascolare, della trombosi con l'aspirina, è un<br />
fatto noto. Oggi ci sono molti farmaci usati a questo scopo preventivo ufficialmente. Ovviamente il<br />
concetto di prevenzione va chiarito, perché da un punto di vista tecnico in medicina distinguiamo<br />
tra una prevenzione primaria, una prevenzione secondaria e addirittura una prevenzione terziaria,<br />
dove per prevenzione terziaria si può anche considerare la riabilitazione. Quindi i farmaci e gli<br />
alimenti possono avere queste tre funzioni: curare o nutrire, ma entrambi possono contribuire ad<br />
un'azione di prevenzione e di riabilitazione."<br />
Ma, come ha chiarito lo stesso consulente, l'importante è intendersi sul significato da assegnare ai<br />
termini che si usano. Non ha senso, invero, per il ragionamento che si sta facendo in questa sede,<br />
riferirsi alla riabilitazione per dimostrare un uso preventivo dei farmaci e neppure è corretto riferirsi<br />
all'uso dell'aspirina, dei vasodilatatori o antiaggreganti in generale per prevenire le trombosi o i<br />
rischi cardiovascolari di altro genere, perché in questi casi comunque si parte da un presupposto<br />
costituito da una grave patologia pregressa accertata e curata e la terapia, se mai, può servire a<br />
prevenire la ricaduta del paziente nella malattia ovvero a prevenire rischi ancora più gravi, ma<br />
strettamente connessi e conseguenti alla patologia presofferta ovvero ancora a consentire la<br />
completa ripresa del paziente, come nel caso della riabilitazione.<br />
Risulta di evidenza assoluta, insomma, che nei casi trattati in questa sede, riferiti ad atleti di<br />
grandissimo livello, calciatori professionisti sontuosamente retribuiti, gli esempi citati dal prof.