Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It
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come le cartelle cliniche, anche quelle redatte in strutture ospedaliere private, siano considerate<br />
aventi natura di atto pubblico, con tutto ciò che evidentemente ne consegue, in ordine alle sanzioni<br />
penali per le eventuali annotazioni mancanti ovvero per quelle false e incomplete.<br />
Tali regole, del resto, sono in vigore nel nostro Ordinamento - se non da prima - almeno dagli anni<br />
'30, a partire dall'approvazione del codice penale e dall'approvazione del testo unico delle leggi<br />
sanitarie. Esse sono state di volta in volta ritoccate e adattate alle mutate esigenze da una<br />
produzione normativa particolarmente intensa, ma gli obblighi ai quali si è fatto riferimento<br />
risultano sostanzialmente invariati da oltre un settantennio.<br />
Perché, allora, solo il dottor Agricola o, più in generale come si è sostenuto, solo i medici dello<br />
sport delle società calcistiche professionistiche dovrebbero essere legittimati a comportarsi<br />
diversamente?<br />
Ciò che sicuramente rappresenta motivo di maggiore preoccupazione, poi, è il fatto che il mancato<br />
rispetto delle regole deontologiche e delle norme di legge di cui si è detto non può considerarsi fine<br />
a se stesso e, proprio per questo, non costituisce il comportamento più grave a tal riguardo<br />
addebitabile all'imputato, perché tutto il sistema è stato ideato e realizzato, solo in parte per<br />
corrispondere ad esigenze di comodità e di praticità nell'uso dei medicinali da parte del dottor<br />
Agricola, esso invece è servito prevalentemente per consentire all'imputato di poter utilizzare e<br />
somministrare tali medicinali libero da ogni tipo di controllo e, soprattutto, per finalità non<br />
terapeutiche e per ragioni diverse da quelle indicate e autorizzate dal Ministero della sanità.<br />
Per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi forma di controllo sull'operato dell'imputato, si è già<br />
descritta la situazione esistente e si è pure rimarcato come il dottor Agricola quasi abbia preteso di<br />
poter rappresentare l'unica fonte da cui apprendere come i farmaci venissero gestiti, a chi essi<br />
venissero somministrati, in quale modo, in quali circostanze, per quali finalità e così via.<br />
In ordine alla somministrazione dei farmaci per finalità non terapeutiche ed all'uso diverso dalle<br />
indicazioni ministeriali che di essi venivano effettuati dall'imputato, il difensore si è a lungo<br />
soffermato per dimostrare l'insussistenza del primo comportamento e l'inoffensività pratica del<br />
secondo.<br />
In realtà, si tratta di più aspetti dello stesso problema per risolvere il quale occorre, appunto,<br />
stabilire come e perché i farmaci di cui si discute siano stati somministrati ai calciatori dal dottor<br />
Agricola.<br />
Il difensore ha cercato di distinguere lo stato di salute dell'atleta tanto da quello del soggetto sano,<br />
quanto dal soggetto malato e si è ispirato a varie considerazioni proposte dai consulenti tecnici che<br />
si sono succeduti, anche alcuni del pubblico ministero, ovvero ad affermazioni rese da qualche<br />
teste, come quelle del dott. Botré.<br />
Francesco Botré, responsabile scientifico del Laboratorio Anti<strong>doping</strong> della Federazione Medica<br />
Sportiva <strong>It</strong>aliana, infatti, esaminato come testimone sulle esperienze da lui avute anche come<br />
referente della Procura Anti<strong>doping</strong> del CONI, riferendosi proprio allo stato di salute dei calciatori,<br />
ha osservato: ".....e in effetti il calciatore di alto livello non sia diventato un soggetto, tra virgolette,<br />
"meno sano" degli altri, per problemi di intensità di sforzo, di infittimento del calendario, di<br />
sollecitazioni psicofisiche, e che quindi questo supporto, che non si ha nelle persone comuni, sia<br />
comunque richiesto. Allora questo uso abbastanza esteso di questi prodotti c'era. Ciò che noi forse<br />
non siamo stati capaci di fare è stato dire perché...."(pag.104 trascrizioni registrazioni udienza del<br />
14 giugno 2002).<br />
Poiché dichiarazioni interpretabili in senso analogo sono state rilasciate pure da alcuni consulenti,<br />
come anticipato, il difensore ha ritenuto di poter sostenere che lo stress da intensità di sforzo o da<br />
pressioni di vario genere renderebbe il calciatore professionista, non già un soggetto malato, ma<br />
neppure un soggetto tanto sano, perché appunto lo indurrebbe al rischio di patologie alle quali una<br />
persona per così dire normale non sarebbe esposta.<br />
Questo aspetto è stato affrontato più volte pure dall'imputato, il quale - ad esempio - come si legge<br />
alle pagine 17 e seguenti delle trascrizioni delle registrazioni dell'udienza del 10 luglio 2003