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Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

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del resto, non è stato proprio il dottor Agricola che ha introdotto l'uso della creatina al posto di un<br />

altro medicinale come il Neoton?<br />

Un'ultima osservazione deve essere fatta sulla nocività della creatina e, a questo proposito, c'è<br />

davvero poco da dire, in parte, perché - come ha ricordato il perito - mai sono stati effettuati sulla<br />

creatina studi e sperimentazioni scientifiche serie e affidabili - e, in parte, perché ciò nonostante il<br />

concreto pericolo che essa possa comportare effetti tossici, soprattutto se assunta in dosi elevate<br />

risulta pacifico.<br />

Non solo questo è stato affermato dal perito, ma è stato riconosciuto anche dal consulente della<br />

difesa professor Eandi ("La nefrotossicità da creatina è stata segnalata come possibile evento<br />

avverso, ma è stato registrato in rarissimi casi e l'attribuzione di causalità è assolutamente incerta" -<br />

pagina 89 relazione in atti) e persino dallo stesso imputato, il quale sempre nell'intervista<br />

liberamente rilasciata nel libro "Sul campo con la Juve" ha spiegato che la necessità di passare a<br />

dosaggi inferiori di creatina era stata determinata proprio per evitare eventuali sovraccarichi epatici<br />

o renali, espressione che altro non significa se non che lo stesso dottor Agricola temeva che l'uso<br />

eccessivo di creatina potesse provocare danni al fegato e ai reni dei giocatori.<br />

Si è già ricordato, del resto, che il delitto previsto dall'articolo 445 del codice penale è strutturato<br />

come reato di pericolo ed è evidente, trattandosi oltretutto di fattispecie a tutela della salute<br />

pubblica, che non occorre una sperimentazione scientifica che attesti la nocività del medicinale, per<br />

ritenere integrato il delitto, per la sussistenza del quale basta ampiamente anche il solo pericolo del<br />

pericolo.<br />

Anche a proposito di tali reati, che oltretutto sono i più gravemente puniti tra quelli contestati,<br />

trattandosi di delitti per i quali si applicano le pene congiuntamente, con un minimo di sei mesi di<br />

reclusione, la responsabilità penale dell'imputato Agricola non può essere messa in discussione e<br />

risulta provata in modo certo e chiaro.<br />

Per quanto riguarda l'imputato Giraudo, invece, vanno integralmente richiamate le considerazioni<br />

espresse relativamente al reato di frode sportiva. Pure questi ultimi due reati sono stati commessi, al<br />

pari del primo, attraverso la somministrazione di sostanze medicinali e, dunque, anche a questo<br />

riguardo, pur sussistendo una serie di argomenti di ordine logico che portano a ritenere che<br />

l'amministratore delegato della società sapesse perfettamente ciò che avveniva, manca comunque<br />

sul piano processuale la prova certa e diretta del coinvolgimento nel reato di tale imputato.<br />

Per poter esaminare il primo reato contestato agli imputati Agricola e Giraudo, descritto nel capo a)<br />

dell'imputazione in rubrica, occorre preventivamente verificare la sussistenza dei delitti di falso<br />

contestati al capo b), originariamente al solo imputato Rossano Giovanni la cui posizione, come<br />

anticipato, è stata separata.<br />

L'accusa, in realtà, riguarda due acquisti effettuati dalla farmacia Rossano tra il marzo ed il giugno<br />

1998, relativi alle specialità medicinali Orudis iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile,<br />

medicinali dei quali è riservato ai soli ospedali e alle case di cura l'acquisto, la conservazione e<br />

l'uso.<br />

Speranza Nicola, magazziniere presso la farmacia Rossano, nel verbale di sommarie informazioni<br />

rilasciate il 1° febbraio 1999, ha spiegato che da parte della <strong>Juventus</strong> era pervenuta la richiesta<br />

dell'Orudis e del Mepral in confezioni riservate agli ospedali ed il magazziniere telefonava alle due<br />

case farmaceutiche produttrici, rispettivamente la Rhône-Poulenc Rorer e la Bracco, per ottenere la<br />

fornitura, ma riceveva risposta negativa, a suo dire perché si trattava di ordinativo di importo troppo<br />

basso.<br />

Lo Speranza, allora, ne parlava con il farmacista che lo autorizzava ad usare un ordine proveniente<br />

dalla casa di cura Villa Cristina, nel quale si sarebbero potuti aggiungere anche i farmaci richiesti<br />

dalla <strong>Juventus</strong>.<br />

E così lo Speranza utilizzava un vecchio ordine proveniente da Villa Cristina, probabilmente in<br />

origine recante la data del 24/4/97, corretto in 24/3/98, sul quale veniva aggiunta la scritta

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