Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It
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capitato nell'ottobre 1998, a proposito delle analisi del sangue del giocatore, potesse essere la<br />
conferma della fondatezza di quanto l'imputato in quel momento andava affermando.<br />
Le analisi di cui si tratta sono quelle riportate nel referto di Pessotto del 14 ottobre, perché il dottor<br />
Agricola ha fatto riferimento al valore di ematocrito di 49.9% che appunto compare in tale referto.<br />
L'imputato ha sostenuto che, dopo aver visto tale valore elevato, avrebbe telefonato al professor<br />
Cazzola e, su consiglio di quest'ultimo, per effettuare un'ulteriore verifica, avrebbe fatto richiesta<br />
pure della creatininuria, che nel protocollo del CONI che stava appunto per entrare in vigore serviva<br />
come secondo parametro di riferimento.<br />
Il pubblico ministero ha rilevato che in questo modo il dottor Agricola avrebbe realizzato un duplice<br />
autogol, in primo luogo, per aver sostenuto una circostanza a suo dire chiaramente smentita dai fatti,<br />
perché la creatininuria era stata riportata nello stesso referto in cui compariva il 49.90% di<br />
ematocrito e, quindi, l'imputato non avrebbe avuto il tempo, prima, di verificare tale dato e, poi, di<br />
chiedere che cosa fare al professor Cazzola, perché in realtà la creatininuria egli l'avrebbe già<br />
chiesta contestualmente a tutti gli altri esami e, in secondo luogo, perché avendo richiamato proprio<br />
il caso Pessotto per dimostrare che la campagna "Io non rischio la salute" era fondata su due<br />
parametri che non avevano alcun significato, ma che per Pessotto erano risultati tutto sommato<br />
favorevoli, perché la creatininuria era stata registrata nella norma, ciò sarebbe stato indicativo del<br />
fatto che il dottor Agricola sapeva che Pessotto aveva fatto uso di eritropoietina e, dunque, solo così<br />
avrebbe potuto avere conferma dell'inefficacia del protocollo CONI.<br />
Il difensore, nel confortare le dichiarazioni dell'imputato, ha fatto presente che la richiesta di<br />
effettuare pure l'esame della creatininuria sarebbe stata fatta dal dottor Agricola per le vie brevi,<br />
appena conosciuto informalmente l'esito dell'ematocrito, sì che il laboratorio di analisi era riuscito<br />
ad eseguirla in quello stesso contesto, pur essendo stata chiesta dopo.<br />
Può darsi che il difensore su questo punto meriti credito e, d'altra parte, alcuni elementi sembrano<br />
indicativamente dargli ragione, come ad esempio il fatto che sul modulo della richiesta delle analisi<br />
è sì riportato a mano l'esito della clearance creatininica, ma la relativa casella, a differenza di tutte le<br />
altre per le quali pure è annotato il risultato, non risulta barrata.<br />
Un altro elemento in base al quale si potrebbe ritenere possibile la tesi del difensore è costituito dal<br />
momento in cui risulta stampato il referto e, cioè, il 16 ottobre alle ore 11,34, a fronte della iniziale<br />
richiesta di circa due giorni prima. Ciò renderebbe possibile, in via teorica, quanto sostenuto<br />
dall'imputato e ribadito dal difensore, anche se comunque andrebbe verificata la concreta<br />
utilizzabilità del campione delle urine per l'effettuazione dell'ulteriore indagine che - come si<br />
sostiene - sarebbe stata richiesta in un secondo momento.<br />
Si può anche credere, in altri termini, che effettivamente la richiesta di creatininuria sia stata<br />
aggiunta successivamente, quando ancora le analisi erano in corso e non ne erano stati stampati i<br />
risultati, ma allora occorre chiedersi se per tutte le analisi del sangue il dottor Agricola viene<br />
anticipatamente a conoscenza dell'esito di esse che successivamente sarà ufficializzato e per quale<br />
ragione ovvero, se come pare verosimile la risposta a tale domanda dovesse essere negativa, come<br />
mai il dottor Gianluigi Giusto del laboratorio della Fornaca proprio in questo caso abbia<br />
immediatamente preso contatti con l'imputato per avvertirlo dell'esito delle analisi di Pessotto, pur<br />
non risultando alcun parametro a livelli superiori a quelli ritenuti di normale accettabilità.<br />
Per quanto riguarda la seconda osservazione del pubblico ministero, quella di ordine logico, essa<br />
invece risulta insuperabile, perché se è vero quanto l'imputato ha dichiarato e se è soprattutto vero<br />
che egli, a distanza di circa sei anni, ancora ricordi esattamente come si erano svolti i fatti a<br />
proposito delle analisi di Pessotto dell'ottobre 1998 e comunque le associ nel ricordo alla asserita<br />
inutilità ed inefficacia dei parametri sui quali si basava la campagna del CONI sulla quale veniva<br />
chiesta l'adesione delle società calcistiche, vuol dire che non vi è una spiegazione diversa da quella<br />
indicata dal rappresentante della pubblica Accusa: Pessotto aveva fatto uso di sostanze vietate e, ciò<br />
nonostante, dai risultati relativi ai parametri della campagna "Io non rischio la salute" egli risultava<br />
in regola.