Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It
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somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sindrome depressiva, né da altra<br />
patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si<br />
trattava di un farmaco "disintossicante" o "detossicante", e non informando i calciatori trattati che si<br />
trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo<br />
cerebrale e pertanto indicato in soggetti affetti da depressione, con la finalità di attuare nei calciatori<br />
trattati un'efficace attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di modificarne<br />
le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;<br />
- la specialità medicinale Liposom Forte, contenente fosfolipidi ipotalamici e mannitolo, autorizzata<br />
dal Ministero della Sanità per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe<br />
neuroendocrine, e invece somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da<br />
alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, né da altra patologia non<br />
curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, e non informando i predetti calciatori che si<br />
trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo<br />
cerebrale e avente l'azione dopante descritta in questo capo G, al punto 1, secondo primo trattino,<br />
con la finalità di attuare nei calciatori trattati un'efficace attivazione neurochimica a livello del<br />
sistema nervoso centrale e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con<br />
l'intento di incrementarne le prestazioni;<br />
- la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal Ministero della Sanità<br />
per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca con addizione alle soluzioni cardioplegiche e la<br />
sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, e invece somministrata per via endovenosa<br />
mediante fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sofferenza metabolica del<br />
miocardio in stati ischemici, né sottoposti a chirurgia cardiaca con conseguente necessità di<br />
addizione del farmaco alle soluzioni cardioplegiche (situazioni, del resto, incompatibili con l'attività<br />
agonistica), né affetti da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione,<br />
con la giustificazione che si trattava di un "ricostituente", e non informando i calciatori trattati che<br />
si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo energetico e pertanto indicato nella<br />
cardioprotezione in chirurgia cardiaca e nella sofferenza metabolica del miocardio in chirurgia<br />
cardiaca, con la finalità di realizzare nei calciatori trattati un'efficace attivazione bioenergetica a<br />
livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà psicofisiche e<br />
biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;<br />
- la specialità medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6 difosfato sale sodico, autorizzata dal<br />
Ministero della Sanità per il trattamento dell'ipofosfatemia oggettivamente accertata sia in situazioni<br />
acute (quali terapie trasfusionali, intervento in circolazione extracorporea, nutrizione parenterale),<br />
sia in corso di situazioni o affezioni croniche talora associate a deplezione di fosfati (quali etilismo<br />
cronico, malnutrizione protratta, insufficienza respiratoria cronica) e per il trattamento delle<br />
miocardiopatie ischemiche, e invece somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a<br />
calciatori in piena attività agonistica non affetti da ipofosfatemia oggettivamente accertata né da<br />
miocardiopatie ischemiche (patologia, del resto, incompatibili con l'attività agonistica), né affetti da<br />
altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione<br />
che si trattava di un "ricostituente", e non informando i calciatori trattati che si trattava di un<br />
farmaco attivo sul metabolismo energetico muscolare (aumento delle concentrazioni tissutali del<br />
mediatore d'energia ATP così messo a disposizione per le attività dei sistemi interessati quali<br />
muscoli scheletrici e cuore; diminuzione dei livelli ematici di glucosio con facilitazione dell'utilizzo<br />
a scopi energetici; incremento della capacità di svolgere lavoro muscolare) e pertanto indicato nelle<br />
predette patologie, con la finalità di realizzare nei calciatori trattati un'efficace attivazione<br />
bionergetica a livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà<br />
psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;<br />
3) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta<br />
ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un<br />
consenso informato del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni