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Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

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somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sindrome depressiva, né da altra<br />

patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si<br />

trattava di un farmaco "disintossicante" o "detossicante", e non informando i calciatori trattati che si<br />

trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo<br />

cerebrale e pertanto indicato in soggetti affetti da depressione, con la finalità di attuare nei calciatori<br />

trattati un'efficace attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di modificarne<br />

le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;<br />

- la specialità medicinale Liposom Forte, contenente fosfolipidi ipotalamici e mannitolo, autorizzata<br />

dal Ministero della Sanità per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe<br />

neuroendocrine, e invece somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da<br />

alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, né da altra patologia non<br />

curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, e non informando i predetti calciatori che si<br />

trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo<br />

cerebrale e avente l'azione dopante descritta in questo capo G, al punto 1, secondo primo trattino,<br />

con la finalità di attuare nei calciatori trattati un'efficace attivazione neurochimica a livello del<br />

sistema nervoso centrale e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con<br />

l'intento di incrementarne le prestazioni;<br />

- la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal Ministero della Sanità<br />

per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca con addizione alle soluzioni cardioplegiche e la<br />

sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, e invece somministrata per via endovenosa<br />

mediante fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sofferenza metabolica del<br />

miocardio in stati ischemici, né sottoposti a chirurgia cardiaca con conseguente necessità di<br />

addizione del farmaco alle soluzioni cardioplegiche (situazioni, del resto, incompatibili con l'attività<br />

agonistica), né affetti da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione,<br />

con la giustificazione che si trattava di un "ricostituente", e non informando i calciatori trattati che<br />

si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo energetico e pertanto indicato nella<br />

cardioprotezione in chirurgia cardiaca e nella sofferenza metabolica del miocardio in chirurgia<br />

cardiaca, con la finalità di realizzare nei calciatori trattati un'efficace attivazione bioenergetica a<br />

livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà psicofisiche e<br />

biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;<br />

- la specialità medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6 difosfato sale sodico, autorizzata dal<br />

Ministero della Sanità per il trattamento dell'ipofosfatemia oggettivamente accertata sia in situazioni<br />

acute (quali terapie trasfusionali, intervento in circolazione extracorporea, nutrizione parenterale),<br />

sia in corso di situazioni o affezioni croniche talora associate a deplezione di fosfati (quali etilismo<br />

cronico, malnutrizione protratta, insufficienza respiratoria cronica) e per il trattamento delle<br />

miocardiopatie ischemiche, e invece somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a<br />

calciatori in piena attività agonistica non affetti da ipofosfatemia oggettivamente accertata né da<br />

miocardiopatie ischemiche (patologia, del resto, incompatibili con l'attività agonistica), né affetti da<br />

altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione<br />

che si trattava di un "ricostituente", e non informando i calciatori trattati che si trattava di un<br />

farmaco attivo sul metabolismo energetico muscolare (aumento delle concentrazioni tissutali del<br />

mediatore d'energia ATP così messo a disposizione per le attività dei sistemi interessati quali<br />

muscoli scheletrici e cuore; diminuzione dei livelli ematici di glucosio con facilitazione dell'utilizzo<br />

a scopi energetici; incremento della capacità di svolgere lavoro muscolare) e pertanto indicato nelle<br />

predette patologie, con la finalità di realizzare nei calciatori trattati un'efficace attivazione<br />

bionergetica a livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di modificarne le proprietà<br />

psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;<br />

3) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta<br />

ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un<br />

consenso informato del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni

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