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Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

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Non si riuscirebbe, in altri termini, a dare alcun significato al fatto che il legislatore, contrariamente<br />

a quanto affermato nella sentenza della Corte di cassazione, abbia invece ricompreso nella<br />

definizione di distribuzione all'ingrosso di medicinali anche attività quali quelle di procurarsi o<br />

semplicemente detenere medicinali che certamente non risultano proiettate verso l'esterno e, al<br />

contrario, definiscono precisamente l'attività di colui che intenda costituire una sub-farmacia o un<br />

deposito di medicinali per fini vari, anche soltanto interni all'impresa stessa, proprio perché nel testo<br />

normativo non risulta richiesto altro requisito al di fuori della condotta del procurarsi o detenere<br />

medicinali al fine dell'integrazione del reato.<br />

La sentenza Palazzetti, in realtà, contiene l'affermazione di alcuni principi condivisibili che, però,<br />

attraverso le argomentazioni per pervenire alla decisione finale, sono stati sostanzialmente disattesi.<br />

La Corte, ad esempio, prendendo spunto da una precedente decisione (Sez. 3 - sent. 11322 dell'1<br />

ottobre 1999 - ud. 5 luglio 1999 - imp. Guadagnoli - rv. 214635) che in questo processo è stata<br />

oggetto di contrapposte interpretazioni, da una parte, dal pubblico ministero e, dall'altra, dalla difesa<br />

e dalla stessa Corte di cassazione, che nella sentenza Palazzetti, anzi, sembra aver condiviso ed<br />

essere partita proprio dai principi fissati nella sentenza Guadagnoli, ebbene, la Corte ha riconosciuto<br />

che la normativa in parola è destinata unicamente a tutelare la salute umana che potrebbe essere<br />

messa in pericolo da una detenzione incontrollata di medicinali ed ha rilevato altresì come tale<br />

detenzione incontrollata possa verificarsi quando l'acquisto di medicinali, in quantità non irrisoria,<br />

avvenga senza il tramite della farmacia, senza alcuna ricetta del medico, in violazione delle<br />

disposizioni di legge previste appunto per l'acquisto dei medicinali.<br />

Per evitare, dunque, di pervenire a conclusioni contrastanti col dato letterale della definizione di<br />

distribuzione all'ingrosso di medicinali imposta dallo stesso legislatore sulla scorta della direttiva<br />

CEE e per cercare di assegnare il giusto significato che sempre il legislatore ha inteso dare alle<br />

forniture di medicinali effettuate dalle farmacie a norma delle disposizioni di legge, pare opportuno<br />

partire proprio dai concetti condivisi per verificare il ragionamento che si è sviluppato nella<br />

sentenza Palazzetti.<br />

La Corte, invero, non risulta convincente quando cerca di superare proprio i due punti interpretativi<br />

più importanti della questione e, cioè, che cosa si debba intendere per deposito illegittimo di<br />

medicinali, ipotesi che integrerebbe il reato de quo sotto l'aspetto del "procurarsi" e/o del "detenere"<br />

medicinali e che cosa si debba intendere per "fornitura di medicinali effettuata dalle farmacie a<br />

norma delle disposizioni vigenti", perché tale concetto costituisce il limite del primo, risiedendo in<br />

esso il requisito dell'illegittimità del procacciamento o della detenzione dei medicinali richiesto dal<br />

legislatore.<br />

Ebbene, la Corte ha affrontato il problema e, in entrambi i casi, finendo col superare il dettato<br />

testuale, ha fatto ricorso ad un sostanziale, ma molto soggettivo concetto di offensività della<br />

violazione, in tal modo pervenendo a conclusioni che, francamente, paiono inaccettabili, proprio se<br />

doverosamente si ha riguardo alla letterale interpretazione della disposizione.<br />

Come si è già anticipato a proposito dei criteri interpretativi da seguire con riguardo al reato di<br />

frode sportiva, l'offensività è elemento di sicura importanza perché intrinsecamente compresa nello<br />

stesso concetto di tipicità: il fatto è tipico non solo quando è conforme al modello descritto dal<br />

legislatore, ma anche quando sia in grado di produrre la violazione dell'interesse giuridico tutelato.<br />

Senza l'offensività, perciò, è da ritenere che manchi l'intero reato, non potendosi riconoscere quanto<br />

in concreto verificatosi come fatto tipico.<br />

Ciò non vuol dire, però, che in nome dell'offensività si possano far rientrare nella fattispecie dei<br />

requisiti non richiesti dal legislatore, perché tale operazione non solo è sbagliata, ma non corretta e<br />

non consentita.<br />

E, allora, non si può sostenere che manca l'offensività se il deposito di farmaci viene gestito sotto il<br />

controllo di un medico, perché l'affermazione è del tutto estranea alla norma introdotta dal<br />

legislatore e, anzi, si è già ampiamente rilevato come proprio in tema di circolazione di medicinali il<br />

legislatore abbia ben definito i campi di rispettiva competenza, imponendo pure al medico specifici<br />

obblighi nell'acquisto e nella gestione dei medicinali.

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