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Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

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eventuali infortuni e patologie di una certa gravità, con i rispettivi periodi di inidoneità alla pratica<br />

sportiva agonistica e poiché tale scheda segue il calciatore anche negli eventuali trasferimenti ad<br />

altra società, da qualcuno (testimonianza Tranquilli nell'udienza del 28 marzo 2002 - pagg. 200 e<br />

seguenti: "Io ho sempre avuto l'idea - forse sbagliando, questo non lo so - che la Legge 91 fosse più<br />

una legge a tutela del patrimonio piuttosto che della salute dell'a-tleta, mentre il Decreto<br />

Ministeriale dell'82 punta molto come tutti gli altri atleti... cioè non è che un professionista ha una<br />

salute diversa dagli altri, quindi la Legge 91 intervenne proprio sul fatto che l'atleta rappresenta un<br />

patrimonio reale per la società e che quindi si tendesse soprattutto a valorizzare questo aspetto.<br />

Quindi la scheda sanitaria serviva a trasferire notizie da una società all'altra, il più essenziali<br />

possibili e il più corrette possibili affinché l'atleta potesse non nasconderle, o anche i medici<br />

potessero non nasconderle o le società. Tra una società e l'altra quando si vende un atleta può<br />

essere... visto che ci sono in giro, in palio miliardi, può essere a volte...") si è pure osservato che<br />

essa è stata istituita più per comodità di informazione delle società stesse nella fase dell'acquisto e<br />

dei trasferimenti dei giocatori, che per ragioni di tutela della salute dei calciatori.<br />

Nello stesso decreto ministeriale 13 marzo 1995, del resto, si distingue la scheda sanitaria proprio<br />

dalla cartella clinica e si fa carico, peraltro, al medico sociale di provvedere pure alla stesura di una<br />

cartella clinica per ciascun atleta (art. 7), anche se poi si rinvia ad un modello di cartella clinica<br />

proposto dalla federazione sportiva di appartenenza e approvato dal Ministero della sanità e per<br />

questo, in ambito calcistico, è stato necessario un periodo di quasi quattro anni prima che si<br />

pervenisse all'effettiva istituzione della cartella clinica del calciatore.<br />

L'obbligo di tenuta della cartella clinica da parte delle società e, per esse, del medico sociale,<br />

invero, è stato introdotto con la circolare del 14 gennaio 1999 della FIGC, in un periodo cioè<br />

successivo a quello preso in considerazione nella contestazione dei fatti rilevanti nell'attuale<br />

processo, cristallizzati a fine ottobre 1998.<br />

Si può sostenere, allora, come voluto dal difensore, che per le esposte ragioni l'imputato non avesse<br />

alcun obbligo di documentazione della propria attività sanitaria nei riguardi dei calciatori, con<br />

l'unica eccezione - a decorrere dal marzo 1995 - della tenuta della scheda sanitaria, sul cui valore<br />

peraltro si sono già evidenziate le necessarie osservazioni?<br />

Se si dovesse aver riguardo in astratto ed esclusivamente alle regole applicabili al calcio<br />

professionistico vigenti all'epoca dei fatti contestati, si potrebbe anche concordare con la difesa, sia<br />

pure con opportune e necessarie precisazioni in termini di fatto; se invece si ha riguardo al<br />

complesso delle regole in vigore, in generale, per tutta la collettività sempre nello stesso periodo,<br />

allora il giudizio cambia radicalmente e, ancora una volta, emerge come l'imputato abbia agito in<br />

aperta violazione di tali regole.<br />

Il difensore, in verità, ha voluto porre in evidenza, a tal riguardo, una differenza di intitolazione di<br />

un articolo del codice deontologico medico per segnalare - a suo giudizio - un obbligo di<br />

certificazione in cartella clinica intervenuto dopo l'introduzione del codice deontologico del 1998,<br />

che nella vigenza del codice deontologico del 1995 non vi sarebbe stato.<br />

Si è rilevato, invero, come nel codice deontologico del 1995 l'art. 23 risulti intitolato "denunce<br />

obbligatorie", mentre il corrispondente articolo del codice deontologico del 1998 è stato intitolato<br />

"cartella clinica".<br />

L'osservazione, invero, intrinsecamente non è di gran pregio e non meriterebbe forse neppure di<br />

essere presa in considerazione, anche perché non si comprende davvero sulla base di quale<br />

accadimento il codice deontologico medico avrebbe dovuto introdurre solo a partire dal 1998 un<br />

richiamo alla compilazione delle cartelle cliniche che in precedenza, invece, non si sarebbe ritenuto<br />

di dover operare.<br />

Si ritiene, tuttavia, di segnalare ugualmente l'osservazione per rilevare come essa sia solo<br />

strumentale e sia stata proposta per perseguire un effetto suggestivo.<br />

Leggendo bene il codice deontologico del 1995, infatti, non può sfuggire che con gli articoli 21-23<br />

ci si sia posto il problema di richiamare l'attenzione dei medici, di tutti i medici, sulle modalità di<br />

compilazione della documentazione che necessariamente accompagna la relativa attività

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