Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It
Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It
Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La legge 376/00 è di ben undici anni successiva alla legge 401/89 ed è entrata in vigore quando<br />
l'attuale processo era già in corso da oltre due anni e, anzi, era già praticamente conclusa la fase<br />
delle indagini preliminari (il decreto di citazione a giudizio è del luglio 2001).<br />
In che modo, dunque, tale legge avrebbe potuto influenzare il processo in corso che, oltretutto,<br />
riguarda fatti commessi dal 1994 fino all'ottobre 1998?<br />
Essa avrebbe potuto costituire elemento determinante per il processo solo se, in virtù dei principi<br />
applicabili nel caso di successione di leggi penali nel tempo, avesse prodotto l'effetto dell'abolitio<br />
criminis di cui al secondo comma dell'art. 2 del codice penale ovvero quello dell'abrogatio legis di<br />
cui al successivo terzo comma, qualora peraltro con tale legge fosse stato introdotto un regime<br />
sanzionatorio complessivamente più favorevole all'imputato.<br />
Il pubblico ministero si è preoccupato di esaminare i criteri che presiedono al fenomeno di<br />
successione di leggi penali nel tempo, ispirandosi a quelli enunciati nella recente sentenza n. 25887<br />
del 2003 della suprema Corte - S.U., per verificare se tra le due leggi prese in considerazione vi<br />
possa essere quella continuità normativa che costituisce indispensabile presupposto perché le leggi<br />
penali possano considerarsi tra loro in rapporto di successione.<br />
Non è questa la sede per osservare come tra gli studiosi di diritto tantissime opinioni siano state<br />
proposte a tal riguardo, prevalentemente ispirate alla dottrina tedesca. Attualmente la tesi più<br />
accreditata in Dottrina sembra essere quella cosiddetta della "continenza", secondo la quale - in<br />
estrema sintesi - il più contiene il meno e, pertanto, in modo in qualche misura analoga a quanto si<br />
sostiene a proposito del principio di specialità, che nel nostro ordinamento penale è disciplinato<br />
dall'art. 15 del codice, si può ravvisare la sussistenza di successione di leggi penali nel tempo se tra<br />
le leggi che si succedono, pur non essendovi perfetta e precisa coincidenza, sia almeno<br />
riscontrabile un rapporto strutturale di genere a specie.<br />
La giurisprudenza della Corte di cassazione non perviene a conclusioni tanto dissimili da quelle<br />
sostenute in Dottrina e nella citata sentenza delle Sezioni unite si passano in rassegna le varie tesi di<br />
volta in volta adottate a tal riguardo e, conformemente a quanto accaduto in Dottrina a proposito<br />
della tesi cosiddetta della continuità del tipo di illecito, pure le Sezioni unite respingono il criterio<br />
della cosiddetta doppia punibilità in concreto, trattandosi di teorie molto simili, che producono<br />
risultati di dubbia e poco affidabile interpretazione, fondandosi prevalentemente su valutazioni di<br />
tipo soggettivo.<br />
Il supremo Collegio ribadisce, perciò, che il criterio da seguire per stabilire se sussiste continuità<br />
normativa tra le leggi è quello della coincidenza strutturale che, come detto, non è tanto diverso -<br />
sul piano concreto - da quello della continenza di dottrinaria estrazione.<br />
La Corte suprema, nel richiamare (anche qui!) ad una maggiore osservanza del testuale dettato<br />
dell'art. 2 del codice penale, in pratica, ci ricorda che il presupposto per l'applicazione delle regole<br />
in questione si intende sussistente quando un fatto rientri nella previsione di due o più leggi penali<br />
applicabili anche in tempi diversi e tra queste non sia ravvisabile rapporto di specialità.<br />
Occorre, in altri termini, la contemporanea sussistenza di un'identità in fatto costituita da comuni<br />
caratteristiche della condotta e di un'identità in diritto, costituita dalla coincidenza dell'interesse<br />
giuridico protetto; in altri termini - come comunemente viene detto - dalla corrispondenza<br />
dell'obiettività giuridica.<br />
Mettendo a confronto le due normative in questa sede prese in considerazione, però, non può<br />
sfuggire come nessuno di tali elementi sia sussistente.<br />
Non si può affermare certamente trattarsi di condotte coincidenti, dal momento che si è in presenza<br />
- come si è visto - di condotte completamente diverse tra loro, perché è un dato incontrovertibile che<br />
il delitto previsto come frode sportiva, pur se con il limite del compimento di atti fraudolenti, è da<br />
ritenersi reato a forma libera, mentre la stessa definizione non risulta adeguata alla fattispecie<br />
contenuta nell'art. 9 legge 376/00, trattandosi in questo caso di reato a forma vincolata, perché la<br />
relativa condotta è descritta in modo analitico e tassativo.<br />
Pure l'ambito di applicazione delle due norme è differente, dal momento che la legge 376 si applica<br />
a tutte le prestazioni agonistiche degli atleti, mentre l'articolo 1 della legge 401/89 è riferibile