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Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

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Come anticipato, il difensore ha più volte sottolineato come il descritto comportamento sia molto<br />

diffuso tra i medici sportivi ed ha sostenuto perciò che l'attuale processo sarebbe diretto contro<br />

l'intero sistema, intendendosi intervenire sul modo di operare dei medici sportivi, mentre la sede<br />

più opportuna per apportare eventuali utili cambiamenti avrebbe dovuto essere il Parlamento, in cui<br />

sarebbe stato necessario approvare nuove norme di legge.<br />

La considerazione, però, non è condivisibile, perché il comportamento del dottor Agricola è ed era<br />

già vietato dalla disciplina vigente anche all'epoca dei fatti e non necessita di alcuna legge ulteriore,<br />

né della prospettata attività di supplenza da parte della Procura della Repubblica che, invece, in<br />

ossequio alle usuali regole del nostro Ordinamento, doverosamente ha avviato il procedimento, per<br />

verificare se il modo in cui ha operato l'imputato integri esistenti ipotesi di reato.<br />

Occorre - se mai - chiedersi se al medico dello sport, e in particolare a quei medici di società<br />

professionistiche di altissimo livello quale è la <strong>Juventus</strong>, come il dottor Agricola, siano applicabili<br />

le stesse regole valide per tutti gli altri medici ovvero - come pare si rivendichi dalla difesa - se a<br />

tali professionisti, in nome dei sempre più rilevanti interessi sportivi, commerciali ed economici<br />

delle società di appartenenza, debbano essere riconosciuti compiti e poteri del tutto estranei alla<br />

funzione del medico, quasi a consacrare il principio secondo il quale il medico sportivo, più che<br />

votato ad occuparsi della salute di chi pratica sport, debba invece avere la funzione di assicurare al<br />

massimo grado ad ogni atleta della squadra, pur con le ineliminabili caratteristiche personali e<br />

soggettive, la capacità di sostenere ritmi e prestazioni ai limiti dell'umana sopportazione, sia con<br />

riferimento agli allenamenti, sia con riguardo alle competizioni agonistiche.<br />

I doveri del medico dello sport, invero, emergono dal coordinamento di molti provvedimenti<br />

legislativi, a partire dai principi enunciati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del<br />

servizio sanitario nazionale; essi risultano poi analiticamente enumerati anche nell'art. 9 della legge<br />

regionale Regione Piemonte 25 marzo 1985, n. 22 che riguarda la Tutela sanitaria delle attività<br />

sportive e appaiono compendiati in modo chiaro e preciso nel codice deontologico che stabilisce<br />

che: "La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di<br />

tutela della salute e della integrità fisica e psichica del soggetto.<br />

Il medico esprime il relativo giudizio con assoluta obiettività e massima chiarezza, nell'osservanza<br />

dei protocolli previsti dalla normativa vigente." (art. 90 codice deontologico medico 1995) e,<br />

inoltre: "Il medico è tenuto a far valere in qualsiasi momento e occasione la sua potestà di valutare<br />

se un atleta può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e la prestazione agonistica." (art.<br />

91).<br />

Come si vede, si è citato il testo delle relative disposizioni del codice deontologico medico vigente<br />

al momento dei fatti, ma disposizioni del tutto analoghe risultano riportate pure negli artt. 74 e 75<br />

del codice deontologico del 1998, attualmente valido, con qualche piccola aggiunta rafforzativa dei<br />

concetti espressi.<br />

Tali statuizioni, specifiche per la medicina dello sport, già intrinsecamente molto chiare, vanno poi<br />

collegate e integrate con i principi che il codice deontologico dispone in generale, in ordine ai fini<br />

dell'attività professionale del medico.<br />

Nell'articolo 5, tanto del codice deontologico del 1995, quanto in quello del 1998, si legge<br />

testualmente: "Nell'esercizio della professione il medico deve ispirarsi alle conoscenze scientifiche<br />

e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e<br />

psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e<br />

suggestioni di altra natura.<br />

Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non<br />

conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga."<br />

Il primo obiettivo del medico dello sport, come per ogni altro medico, dunque, è costituito dalla<br />

tutela della salute degli atleti a lui affidati. Il medico dello sport, ovviamente, deve seguire e<br />

preoccuparsi pure della bontà della prestazione agonistica dell'atleta, ma tale risultato deve essere<br />

raggiunto soltanto con un'adeguata preparazione atletica e con un accurato controllo medico, senza<br />

mai anteporre il risultato della prestazione agonistica alla salute dell'atleta.

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