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Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

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all'indicato obbligo della valutazione dei rischi e se fossero comunque riscontrabili residue<br />

responsabilità per i singoli componenti del consiglio di amministrazione.<br />

E' certo, però, che in siffatta situazione, in cui anche sotto l'aspetto soggettivo Giraudo - a torto o a<br />

ragione - avrebbe potuto ritenersi esonerato dall'obbligo in parola, l'accusa non avrebbe potuto<br />

essere immediatamente mossa solo contro l'amministratore delegato, la cui posizione, al più,<br />

avrebbe potuto essere interessata solo in un momento successivo ed eventuale, in qualità di<br />

componente del consiglio di amministrazione, come stabilito dalla suprema Corte.<br />

L'imputato Giraudo, perciò, deve essere assolto dal reato a lui contestato al capo d) della rubrica,<br />

per non aver commesso il fatto.<br />

L'ultimo reato che rimane da esaminare è la contravvenzione contestata al capo c) della rubrica al<br />

solo imputato Giraudo, quasi a sancire un ritorno alle origini del fatto.<br />

Pure in questo caso, il tempo trascorso è servito a far decorrere per intero il termine di prescrizione<br />

del reato, ma da una parte la richiesta di assoluzione e non di semplice proscioglimento,<br />

legittimamente avanzata dalla difesa e, dall'altra, l'importanza della questione relativa alla astratta<br />

configurabilità di tale reato impongono di doversene occupare, sia pure brevemente.<br />

L'importanza della questione, d'altra parte, è emersa subito evidente nel corso di tutte le<br />

considerazioni che si sono proposte a proposito dell'acquisto dei medicinali da parte della <strong>Juventus</strong>,<br />

ma essa assume ancora maggior rilievo perché la stessa contestazione risulta essere stata mossa pure<br />

all'amministratore della seconda squadra di calcio professionistica di Torino in altro processo che,<br />

dopo tre gradi di giudizio, si è concluso con la sentenza della Corte di cassazione in modo<br />

favorevole all'imputato.<br />

In realtà, pare necessario chiarire alcune premesse di ordine generale che riguardano la fattispecie in<br />

parola.<br />

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 - Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la<br />

distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano - come si evince dalla riportata<br />

intitolazione, è stato emanato per dare attuazione alla direttiva comunitaria del 31 marzo 1992 in<br />

materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano.<br />

Questa banale ed evidente considerazione serve, però, a richiamare l'attenzione su due generali e<br />

fondamentali elementi che non possono essere trascurati, poi, nel passaggio all'esame della singola<br />

disposizione da applicare: a) il bene giuridico tutelato da tale normativa è costituito dalla salute<br />

pubblica e non dalla necessità di assicurare un regolare svolgimento alle attività commerciali di<br />

settore; b) il campo di applicazione del decreto e la definizione a tal riguardo contenuta nell'articolo<br />

1 sono sempre frutto dell'adeguamento alla direttiva 92/25/CEE e, perciò, ad essa risultano<br />

vincolate e conseguentemente, in tale ottica, devono essere interpretate.<br />

La questione, invero, nasce proprio dalla particolare formulazione della disposizione da applicare,<br />

perché l'articolo 15 di tale decreto, intitolato "sanzioni", nel primo comma stabilisce che: "Il titolare<br />

o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali<br />

senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'art. 2, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la<br />

sospensione dell'autorizzazione stessa, è punito....".<br />

Risalendo, dunque, all'articolo 2 per verificare il requisito dell'autorizzazione, si nota che in esso è<br />

stabilito che: "La distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano è subordinata al possesso<br />

di un'autorizzazione della Regione o della provincia autonoma."<br />

Come si vede, già emerge qualche elemento in più che possa chiarire l'ambito di applicazione della<br />

disposizione e, soprattutto, nell'articolo 2, si trova la conferma del fatto che con la normativa in<br />

parola si è inteso assegnare tutela alla salute pubblica e non alla disciplina dell'esercizio del<br />

commercio in materia di medicinali, perché gli Enti individuati come titolari del potere di rilascio<br />

della prescritta autorizzazione sono gli stessi ai quali, di regola, sono affidati, sotto vari aspetti,<br />

l'organizzazione, la gestione e il controllo della salute dei cittadini e non delle comuni licenze di<br />

commercio.

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