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Sentenza Juventus sullo scandalo doping - Rdes.It

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I CAPI DI ACCUSA<br />

(clicca qui per leggerli)<br />

M O T I V A Z I O N E<br />

La Procura della Repubblica di Torino, secondo quanto è emerso in dibattimento, a seguito di<br />

notizie giornalistiche, che nell'estate 1998 provocavano un certo clamore negli ambienti calcistici<br />

nazionali e in quelli torinesi in particolare perché riferivano dell'abuso di farmaci da parte delle<br />

squadre di calcio, anche con specifico riferimento a giocatori della <strong>Juventus</strong>, avviava tutta una serie<br />

di indagini che in giudizio sono state ben descritte dai testi Romanazzi Raimondo e Salvagno<br />

Claudio, ufficiali di polizia giudiziaria addetti alla sezione di p.g. della Procura di Torino, esaminati<br />

nell'udienza del 23 maggio 2002, nonché da Lantermo Annalisa, medico del lavoro presso ASL 1,<br />

esaminata nell'udienza del 4 marzo 2002.<br />

Dalle giacenze dei farmaci esistenti presso i locali in uso alla società <strong>Juventus</strong>, i cui elenchi<br />

venivano acquisiti dagli ispettori dell'ASL, emergeva infatti una rilevante quantità di elementi,<br />

riguardanti principalmente il numero dei farmaci utilizzati, la relativa tipologia, il modo in cui essi<br />

risultavano acquistati, nonché l'uso in dosi non consentite di creatina, che il pubblico ministero<br />

riteneva meritevoli di particolare approfondimento in corso d'indagine.<br />

Venivano interessati, altresì, il Direttore del Laboratorio di analisi del Dipartimento di Medicina -<br />

Istituto di Scienza dello sport del CONI e il Direttore del Laboratorio Anti<strong>doping</strong> del CONI e<br />

veniva così acquisita la documentazione relativa a tutti i controlli, accertamenti o esami eseguiti su<br />

atleti appartenenti alle società di calcio della Serie A, dal 1993 all'agosto 1998, epoca della<br />

richiesta.<br />

Tramite il Segretario Generale della FMSI, inoltre, veniva acquisita copia dei verbali di prelievo<br />

anti<strong>doping</strong> effettuati nel corso dei campionati di calcio di Serie A e della Coppa <strong>It</strong>alia, negli anni<br />

relativi al periodo 1994-1998.<br />

Veniva acquisita, ancora, la documentazione esistente presso cliniche e laboratori torinesi relativa<br />

ad accertamenti, ricoveri ed esami eseguiti da parte dei giocatori della <strong>Juventus</strong> e si approfondivano<br />

i rapporti esistenti tra la <strong>Juventus</strong> e la farmacia Rossano, che risultava essere la farmacia che forniva<br />

i farmaci alla società sportiva e, pertanto, presso di essa si acquisivano pure documenti relativi agli<br />

acquisti effettuati.<br />

Nel corso delle indagini, poi, il pubblico ministero acquisiva sommarie informazioni da una mole<br />

notevolissima di persone, a vario titolo informate dei fatti da accertare, e si avvaleva anche della<br />

collaborazione di alcuni consulenti tecnici.<br />

Esaurita la lunga fase di indagini preliminari, durata circa tre anni, il pubblico ministero rinviava a<br />

giudizio gli imputati, affinché rispondessero dei reati loro rispettivamente contestati nel decreto di<br />

citazione in atti.<br />

Prima di esaminare la posizione degli attuali imputati, peraltro, è necessario ricordare che il decreto<br />

di citazione a giudizio del pubblico ministero si riferisce a tre imputati, perché oltre ad Agricola<br />

Riccardo e Giraudo Antonio, contro i quali il processo si è svolto nelle forme ordinarie, esso<br />

riguarda pure Rossano Giovanni che, all'udienza del 10 luglio 2003, avvalendosi della facoltà<br />

introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, ha fatto richiesta di applicazione della pena e,<br />

pertanto, la sua posizione è stata stralciata e contro tale imputato si è proceduto separatamente.<br />

E, tuttavia, nell'intestazione della presente sentenza si è preferito mantenere l'originaria imputazione<br />

del pubblico ministero, comprendendo - cioè - il reato enunciato al capo b) a Rossano Giovanni per<br />

ragioni di completezza e per poter mantenere la stessa impostazione e la stessa divisione in lettere<br />

del capo d'accusa, più volte prese come riferimento dalle parti nelle rispettive conclusioni.<br />

Il processo è stato caratterizzato da un'articolata e complessa richiesta di prove da parte di pubblico<br />

ministero e difesa e dall'acquisizione di una serie davvero imponente di documenti, che le parti

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