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12005/07 ADD 1 us DG E CONSIGLIO DELL'UNIONE ... - Senato.it

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Parte 3<br />

La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comun<strong>it</strong>à per le esportazioni verso le seguenti<br />

destinazioni:<br />

A<strong>us</strong>tralia<br />

Canada<br />

Giappone<br />

Nuova Zelanda<br />

Norvegia<br />

Svizzera<br />

Stati Un<strong>it</strong>i d'America<br />

Nota: Le parti 2 e 3 possono essere modificate escl<strong>us</strong>ivamente in conform<strong>it</strong>à dei pertinenti obblighi ed impegni assunti<br />

da ciascuno Stato membro in qual<strong>it</strong>à di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di<br />

controllo delle esportazioni, nonché in conform<strong>it</strong>à degli interessi concernenti la pubblica sicurezza di ciascuno Stato<br />

membro, rispecchiati nella responsabil<strong>it</strong>à che ad esso incombe di decidere in mer<strong>it</strong>o alle richieste di autorizzazioni<br />

d'esportazione di prodotti a duplice <strong>us</strong>o di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.<br />

Condizioni e requis<strong>it</strong>i per l'utilizzazione della presente autorizzazione<br />

1) Questa autorizzazione generale non può essere utilizzata quando l'esportatore sia stato informato dalle<br />

competenti autor<strong>it</strong>à dello Stato membro in cui è stabil<strong>it</strong>o del fatto che i prodotti in questione sono o possono<br />

essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla<br />

movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione<br />

o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo<br />

sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come<br />

vettori di tali armi, oppure se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati a tali<br />

scopi.<br />

2) Questa autorizzazione generale non può essere utilizzata quando l'esportatore sia stato informato dalle<br />

competenti autor<strong>it</strong>à dello Stato membro in cui è stabil<strong>it</strong>o del fatto che i prodotti in questione sono o possono<br />

essere destinati a scopi mil<strong>it</strong>ari, defin<strong>it</strong>i all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, in un paese soggetto<br />

ad un embargo sugli armamenti imposto dall'UE, dall'OSCE o dall'ONU, o se l'esportatore è a conoscenza del<br />

fatto che tali prodotti sono destinati a tali scopi.<br />

3) Questa autorizzazione generale non può essere utilizzata quando i prodotti in questione sono esportati in una<br />

zona franca o in un depos<strong>it</strong>o franco s<strong>it</strong>uati in una delle destinazioni contemplate da detta autorizzazione.<br />

4) I requis<strong>it</strong>i in materia di registrazione e notifica connessi con l'utilizzazione di questa autorizzazione generale, e le<br />

informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può<br />

prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono defin<strong>it</strong>i dagli Stati membri. Tali requis<strong>it</strong>i<br />

devono essere basati su quelli stabil<strong>it</strong>i per l'<strong>us</strong>o delle autorizzazioni generali di esportazione, rilasciate dagli Stati<br />

membri che le forniscono.<br />

2<br />

ALLEGATO II IT

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