12005/07 ADD 1 us DG E CONSIGLIO DELL'UNIONE ... - Senato.it
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Parte 3<br />
La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutta la Comun<strong>it</strong>à per le esportazioni verso le seguenti<br />
destinazioni:<br />
A<strong>us</strong>tralia<br />
Canada<br />
Giappone<br />
Nuova Zelanda<br />
Norvegia<br />
Svizzera<br />
Stati Un<strong>it</strong>i d'America<br />
Nota: Le parti 2 e 3 possono essere modificate escl<strong>us</strong>ivamente in conform<strong>it</strong>à dei pertinenti obblighi ed impegni assunti<br />
da ciascuno Stato membro in qual<strong>it</strong>à di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di<br />
controllo delle esportazioni, nonché in conform<strong>it</strong>à degli interessi concernenti la pubblica sicurezza di ciascuno Stato<br />
membro, rispecchiati nella responsabil<strong>it</strong>à che ad esso incombe di decidere in mer<strong>it</strong>o alle richieste di autorizzazioni<br />
d'esportazione di prodotti a duplice <strong>us</strong>o di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento.<br />
Condizioni e requis<strong>it</strong>i per l'utilizzazione della presente autorizzazione<br />
1) Questa autorizzazione generale non può essere utilizzata quando l'esportatore sia stato informato dalle<br />
competenti autor<strong>it</strong>à dello Stato membro in cui è stabil<strong>it</strong>o del fatto che i prodotti in questione sono o possono<br />
essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla<br />
movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione<br />
o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo<br />
sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come<br />
vettori di tali armi, oppure se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati a tali<br />
scopi.<br />
2) Questa autorizzazione generale non può essere utilizzata quando l'esportatore sia stato informato dalle<br />
competenti autor<strong>it</strong>à dello Stato membro in cui è stabil<strong>it</strong>o del fatto che i prodotti in questione sono o possono<br />
essere destinati a scopi mil<strong>it</strong>ari, defin<strong>it</strong>i all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento, in un paese soggetto<br />
ad un embargo sugli armamenti imposto dall'UE, dall'OSCE o dall'ONU, o se l'esportatore è a conoscenza del<br />
fatto che tali prodotti sono destinati a tali scopi.<br />
3) Questa autorizzazione generale non può essere utilizzata quando i prodotti in questione sono esportati in una<br />
zona franca o in un depos<strong>it</strong>o franco s<strong>it</strong>uati in una delle destinazioni contemplate da detta autorizzazione.<br />
4) I requis<strong>it</strong>i in materia di registrazione e notifica connessi con l'utilizzazione di questa autorizzazione generale, e le<br />
informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può<br />
prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono defin<strong>it</strong>i dagli Stati membri. Tali requis<strong>it</strong>i<br />
devono essere basati su quelli stabil<strong>it</strong>i per l'<strong>us</strong>o delle autorizzazioni generali di esportazione, rilasciate dagli Stati<br />
membri che le forniscono.<br />
2<br />
ALLEGATO II IT