12005/07 ADD 1 us DG E CONSIGLIO DELL'UNIONE ... - Senato.it
12005/07 ADD 1 us DG E CONSIGLIO DELL'UNIONE ... - Senato.it
12005/07 ADD 1 us DG E CONSIGLIO DELL'UNIONE ... - Senato.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
9A116 Veicoli di rientro, utilizzabili in "missili", e loro apparecchiature progettate o modificate, come segue, con<br />
l'escl<strong>us</strong>ione di veicoli di rientro progettati per carichi utili diversi dalle armi<br />
a. veicoli di rientro;<br />
b. scudi termici e loro componenti fabbricati in ceramica o in materiali ablativi;<br />
c. pozzi di calore e loro componenti fabbricati con materiali leggeri e ad alta capac<strong>it</strong>à termica;<br />
d. apparecchiature elettroniche appos<strong>it</strong>amente progettate per veicoli di rientro.<br />
9A119 Stadi individuali di razzi, utilizzabili in sistemi completi a razzo o veicoli aerei senza equipaggio, in<br />
grado di trasportare un carico utile di almeno 500 kg a una distanza di 300 km, diversi da quelli<br />
precedentemente specificati in 9A005 o 9A0<strong>07</strong>.a.<br />
9B115 "Apparecchiature di produzione" appos<strong>it</strong>amente progettate per i sistemi, sottosistemi e componenti<br />
precedentemente specificati in 9A005, 9A0<strong>07</strong>.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o<br />
9A119.<br />
9B116 "Mezzi di produzione" appos<strong>it</strong>amente progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o<br />
per i sistemi, sottosistemi e componenti precedentemente specificati in 9A005, 9A0<strong>07</strong>.a., 9A008.d.,<br />
9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o 9A119.<br />
9D101 "Software" appos<strong>it</strong>amente progettato per l'"utilizzazione" di beni precedentemente specificati in 9B116.<br />
9E001 "Tecnologia" in conform<strong>it</strong>à alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" di apparecchiature o di<br />
"software" precedentemente specificati in 9A004, 9A005, 9A0<strong>07</strong>.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 o 9D101.<br />
9E002 "Tecnologia" in conform<strong>it</strong>à alla nota generale sulla tecnologia, per la "produzione" di apparecchiature<br />
precedentemente specificate in 9A004, 9A005, 9A0<strong>07</strong>.a., 9A008.d., 9B115 o 9B116.<br />
Nota: per la "tecnologia" di riparazione di strutture, laminati o materiali sottoposti ad<br />
autorizzazione, vedere 1E002.f.<br />
9E101 "Tecnologia" in conform<strong>it</strong>à alla nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni<br />
precedentemente specificati in 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 o 9A119.<br />
9E102 "Tecnologia" in conform<strong>it</strong>à alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzazione" di veicoli di lancio<br />
nello spazio specificati in 9A004, 9A005, 9A0<strong>07</strong>.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c.,<br />
9A116, 9A119, 9B115, 9B116 o 9D101.<br />
- Esenzioni:<br />
L'allegato IV non sottopone ad autorizzazione i prodotti della tecnologia MTCR:<br />
1) trasfer<strong>it</strong>i in base a ordini emessi nell'amb<strong>it</strong>o di una relazione contrattuale dall'Agenzia spaziale europea (ASE) o<br />
trasfer<strong>it</strong>i dall'ASE nello svolgimento ai suoi comp<strong>it</strong>i ufficiali;<br />
2) trasfer<strong>it</strong>i in base a ordini emessi nell'amb<strong>it</strong>o di una relazione contrattuale dall'organizzazione spaziale nazionale<br />
di uno Stato membro o da essa trasfer<strong>it</strong>i nello svolgimento dei suoi comp<strong>it</strong>i ufficiali;<br />
3) trasfer<strong>it</strong>i in base a ordini emessi nell'amb<strong>it</strong>o di una relazione contrattuale collegata a un programma comun<strong>it</strong>ario<br />
di sviluppo e di produzione lanci nello spario firmato da uno o più governi europei;<br />
4) trasfer<strong>it</strong>i in un s<strong>it</strong>o spaziale controllato da uno Stato nel terr<strong>it</strong>orio di uno Stato membro, a meno che detto Stato<br />
membro controlli tali trasferimenti ai sensi del presente regolamento.<br />
5<br />
ALLEGATO IV IT