Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife
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<strong>NoemaLife</strong> S.p.A. Nota Informativa<br />
sta del 20% secondo le modalità di cui alla norma da ultimo citata. Le recenti modifiche prevedono<br />
<strong>in</strong>oltre l’applicabilità di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 5% a carico di<br />
alcuni partecipanti al 31 dicembre 2010, e del 7% sul valore netto del fondo risultante dal prospetto<br />
redatto al 31 dicembre 2010 <strong>in</strong> base a deliberazioni rimesse alla società di gestione del risparmio<br />
(SGR) e all’assemblea dei partecipanti circa la liquidazione del fondo stesso (nel qual<br />
caso sarà applicabile anche una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 7%<br />
sui risultati conseguiti f<strong>in</strong>o alla conclusione del processo di liquidazione che non potrà eccedere i<br />
c<strong>in</strong>que anni).<br />
In ragione delle rilevanti modifiche susseguitesi negli ultimi anni, da ultimo con la normativa<br />
approvata nel 2010 e oggetto di sostanziale modifica <strong>in</strong> seguito, gli <strong>in</strong>vestitori sono tenuti<br />
a consultare i propri consulenti fiscali per le valutazioni del caso.<br />
Dividendi percepiti da fondi pensione<br />
I dividendi percepiti da fondi pensione residenti <strong>in</strong> Italia soggetti al regime tributario di cui<br />
all’art. 17 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (il “D.Lgs. n. 252/2005”), non sono soggetti ad alcun<br />
prelievo alla fonte e concorrono ord<strong>in</strong>ariamente alla formazione del risultato annuo di gestione maturato<br />
dei fondi pensione stessi, soggetto ad un’imposta sostitutiva con aliquota pari all’11%.<br />
Dividendi percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato<br />
I dividendi percepiti da soggetti fiscalmente non residenti <strong>in</strong> Italia e privi di stabile organizzazione<br />
nel territorio dello Stato cui le partecipazioni siano effettivamente connesse sono soggetti ad<br />
una ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta. Con riguardo alle azioni accentrate presso il sistema<br />
Monte Titoli, quali le Nuove Azioni, <strong>in</strong>vece della suddetta ritenuta, trova applicazione un’imposta<br />
sostitutiva prelevata con la medesima aliquota (su tale imposta sostitutiva, si veda il precedente paragrafo<br />
<strong>relativo</strong> alla tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti).<br />
Nel caso <strong>in</strong> cui, <strong>in</strong>vece, il soggetto non residente abbia una stabile organizzazione <strong>in</strong> Italia e<br />
la partecipazione con riferimento alla quale sono corrisposti i dividendi sia ad essa effettivamente connessa,<br />
il soggetto erogante non deve applicare alcuna ritenuta alla fonte ed i dividendi concorrono alla<br />
determ<strong>in</strong>azione del reddito d’impresa della stabile organizzazione soggetto a tassazione <strong>in</strong> Italia nella<br />
misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l’<strong>in</strong>tero ammontare se relative a titoli, detenuti per la<br />
negoziazione (c.d. held for trad<strong>in</strong>g), detenuti per la negoziazione da parte di soggetti che applicano i<br />
pr<strong>in</strong>cipi contabili <strong>in</strong>ternazionali.<br />
Nel caso <strong>in</strong> cui i soggetti percettori siano società od enti (i) fiscalmente residenti <strong>in</strong> uno degli<br />
Stati membri dell’Unione Europea ovvero <strong>in</strong> uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio<br />
Economico Europeo (SEE) ed <strong>in</strong>clusi nella lista da predisporre con apposito decreto del M<strong>in</strong>istero<br />
dell’Economia e delle F<strong>in</strong>anze ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, ed (ii) ivi soggetti ad un’imposta<br />
sul reddito delle società, sui dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo<br />
a quello <strong>in</strong> corso al 31 dicembre 2007 si applica una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura<br />
del 1,375%.<br />
Gli azionisti non residenti <strong>in</strong> Italia ai f<strong>in</strong>i fiscali, diversi d<strong>agli</strong> azionisti di risparmio, dai fondi<br />
pensione e dalle società ed enti legittimati all’applicazione della ritenuta con l’aliquota dell’1,375%,<br />
hanno diritto al rimborso, f<strong>in</strong>o a concorrenza dei 1/4 della ritenuta subita <strong>in</strong> Italia, dell’imposta, a con-<br />
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