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Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

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<strong>NoemaLife</strong> S.p.A. Nota Informativa<br />

Sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli <strong>in</strong>viate d<strong>agli</strong> enti f<strong>in</strong>anziari alla propria<br />

clientela e dovuta annualmente l’imposta di bollo <strong>in</strong> misura proporzionale. Tale imposta si applica<br />

con aliquota dello 0,15% sul valore di mercato o, <strong>in</strong> mancanza, sul valore nom<strong>in</strong>ale o di rimborso<br />

degli strumenti f<strong>in</strong>anziari, come risultante dalla comunicazione <strong>in</strong>viata alla clientela.<br />

L’imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato,<br />

nom<strong>in</strong>ale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto dei strumenti f<strong>in</strong>anziari.<br />

L’imposta di bollo e dovuta nella misura m<strong>in</strong>ima di Euro 34,20 e nella misura massima di Euro<br />

4.500 se il cliente e un soggetto diverso da una persona fisica.<br />

Le persone fisiche fiscalmente residenti <strong>in</strong> Italia che detengono strumenti f<strong>in</strong>anziari al di<br />

fuori del territorio dello Stato sono soggetti ad un’imposta applicata con aliquota dello 0,15% sul valore<br />

di mercato o, <strong>in</strong> sua assenza, sul valore nom<strong>in</strong>ale o di rimborso degli strumenti f<strong>in</strong>anziari detenuti<br />

all’estero.<br />

Imposta sulle transazioni f<strong>in</strong>anziarie (“Tob<strong>in</strong> Tax”)<br />

(i) Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni<br />

L’art. 1, commi da 491 a 500, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (“Legge di stabilità”),<br />

ha <strong>in</strong>trodotto un’imposta sulle transazioni f<strong>in</strong>anziarie (c.d. “Tob<strong>in</strong> tax”) applicabile, tra gli altri, ai trasferimenti<br />

di proprietà di (i) azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato (quali le Azioni<br />

oggetto della presente Offerta), (ii) strumenti f<strong>in</strong>anziari partecipativi di cui al comma 6 dell’articolo<br />

2346 del Codice Civile emessi da società residenti nel territorio dello Stato e (iii) titoli rappresentativi<br />

dei predetti strumenti <strong>in</strong>dipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.<br />

Ai f<strong>in</strong>i della determ<strong>in</strong>azione dello Stato di residenza della società emittente si fa riferimento<br />

al luogo <strong>in</strong> cui si trova la sede legale della medesima.<br />

L’imposta si applica sui trasferimenti di proprietà delle Azioni conclusi a decorrere dal 1<br />

marzo 2013. Ai f<strong>in</strong>i dell’applicazione della Tob<strong>in</strong> Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse<br />

nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni oggetto della presente<br />

Offerta), si considera avvenuto alla data di registrazione dei trasferimenti effettuata all’esito del<br />

regolamento della relativa operazione. In alternativa, il soggetto responsabile del versamento dell’imposta,<br />

previo assenso del contribuente, può assumere come data dell’operazione la data di liquidazione<br />

contrattualmente prevista.<br />

L’imposta stabilita per i trasferimenti di proprietà delle azioni si applica con un’aliquota dello<br />

0,20% sul valore della transazione. L’aliquota e ridotta allo 0,10% per i trasferimenti che avvengono<br />

<strong>in</strong> mercati regolamentati e <strong>in</strong> sistemi multilaterali di negoziazione.<br />

L’aliquota ridotta si applica anche nel caso di acquisto di azioni tramite l’<strong>in</strong>tervento di un <strong>in</strong>termediario<br />

f<strong>in</strong>anziario che si <strong>in</strong>terpone tra le parti della transazione e acquista le azioni su un mercato<br />

regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, a condizione che tra le transazioni di acquisto<br />

e di vendita vi sia co<strong>in</strong>cidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. L’aliquota<br />

ridotta non si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni avvenuti <strong>in</strong> seguito al regolamento dei derivati<br />

di cui all’articolo 1, comma 3, del TUF, ovvero <strong>in</strong> seguito ad operazioni sui valori mobiliari di<br />

cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d) del medesimo decreto.<br />

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