Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife
Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife
Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>NoemaLife</strong> S.p.A. Nota Informativa<br />
Cessione di Partecipazioni Non Qualificate<br />
Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate<br />
da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, nonché di titoli e diritti<br />
attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, sono soggette all’applicazione di<br />
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 20%. L’imposta sostitutiva può trovare<br />
applicazione sulla base di tre differenti:<br />
– c.d. “regime della dichiarazione”, di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 461/1997 costituisce il regime<br />
ord<strong>in</strong>ariamente applicabile a meno che il contribuente opti per uno degli altri due <strong>in</strong> seguito<br />
descritti; il contribuente deve <strong>in</strong>dicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate<br />
nel corso del periodo d’imposta e versare l’imposta sostitutiva nei term<strong>in</strong>i e nei modi<br />
previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute <strong>in</strong> relazione al medesimo periodo.<br />
Se l’ammontare complessivo delle m<strong>in</strong>usvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza<br />
può essere portata <strong>in</strong> deduzione, f<strong>in</strong>o a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate <strong>in</strong><br />
periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto;<br />
– c.d. “regime del risparmio amm<strong>in</strong>istrato”, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461/97: può trovare<br />
applicazione a condizione che le azioni siano affidate <strong>in</strong> custodia o <strong>in</strong> amm<strong>in</strong>istrazione<br />
ad un <strong>in</strong>termediario autorizzato e il contribuente comunichi per iscritto di voler optare per tale<br />
regime; l’imposta sostitutiva è assolta dall’<strong>in</strong>termediario autorizzato sulle plusvalenze realizzate<br />
<strong>in</strong> seguito a ciascuna cessione delle azioni mediante una ritenuta prelevata sugli importi<br />
da corrispondersi all’azionista. L’eventuale m<strong>in</strong>usvalenza derivante dalla cessione delle azioni<br />
potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all’<strong>in</strong>terno<br />
del medesimo rapporto, nel medesimo periodo d’imposta o nei quattro successivi;<br />
– c.d. “regime del risparmio gestito” di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 461/97: presupposto per<br />
la scelta di tale regime è il conferimento di un <strong>in</strong>carico di gestione patrimoniale ad un <strong>in</strong>termediario<br />
autorizzato. In tale regime, al term<strong>in</strong>e di ciascun periodo d’imposta, l’<strong>in</strong>termediario<br />
applica un’imposta sostitutiva del 20%,, sull’<strong>in</strong>cremento del patrimonio gestito maturato nel<br />
periodo d’imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi<br />
esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito<br />
complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di organismi di <strong>in</strong>vestimento<br />
collettivi mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva di cui all’articolo 8, del D.Lgs. n.<br />
461/1997 e da fondi comuni di <strong>in</strong>vestimento immobiliare di cui alla Legge n. 86/1994.<br />
Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante Cessione di<br />
Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l’<strong>in</strong>cremento del patrimonio gestito maturato nel<br />
<strong>relativo</strong> periodo di imposta, soggetto ad imposta sostitutiva. Il risultato negativo della gestione conseguito<br />
<strong>in</strong> un periodo d’imposta, può essere computato <strong>in</strong> dim<strong>in</strong>uzione del risultato positivo della gestione<br />
dei quattro periodi d’imposta successivi per l’importo che trovi capienza <strong>in</strong> ciascuno di essi.<br />
L’esercizio dell’<strong>opzione</strong> per il secondo o il terzo regime fa sì che l’<strong>in</strong>vestitore non sia tenuto<br />
ad <strong>in</strong>dicare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.<br />
Cessione di Partecipazioni Qualificate<br />
Le plusvalenze, al netto delle relative m<strong>in</strong>usvalenze, derivanti da Cessioni di Partecipazioni<br />
Qualificate conseguite da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, concorrono<br />
alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare e sono soggette ad<br />
IRPEF secondo le aliquote progressive ord<strong>in</strong>arie e le relative addizionali regionali e comunali.<br />
– 157