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Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

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<strong>NoemaLife</strong> S.p.A. Nota Informativa<br />

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate<br />

Le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate<br />

da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, nonché di titoli e diritti<br />

attraverso cui possono essere acquisite tali partecipazioni, sono soggette all’applicazione di<br />

un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 20%. L’imposta sostitutiva può trovare<br />

applicazione sulla base di tre differenti:<br />

– c.d. “regime della dichiarazione”, di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 461/1997 costituisce il regime<br />

ord<strong>in</strong>ariamente applicabile a meno che il contribuente opti per uno degli altri due <strong>in</strong> seguito<br />

descritti; il contribuente deve <strong>in</strong>dicare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate<br />

nel corso del periodo d’imposta e versare l’imposta sostitutiva nei term<strong>in</strong>i e nei modi<br />

previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute <strong>in</strong> relazione al medesimo periodo.<br />

Se l’ammontare complessivo delle m<strong>in</strong>usvalenze è superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza<br />

può essere portata <strong>in</strong> deduzione, f<strong>in</strong>o a concorrenza, dalle plusvalenze realizzate <strong>in</strong><br />

periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto;<br />

– c.d. “regime del risparmio amm<strong>in</strong>istrato”, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 461/97: può trovare<br />

applicazione a condizione che le azioni siano affidate <strong>in</strong> custodia o <strong>in</strong> amm<strong>in</strong>istrazione<br />

ad un <strong>in</strong>termediario autorizzato e il contribuente comunichi per iscritto di voler optare per tale<br />

regime; l’imposta sostitutiva è assolta dall’<strong>in</strong>termediario autorizzato sulle plusvalenze realizzate<br />

<strong>in</strong> seguito a ciascuna cessione delle azioni mediante una ritenuta prelevata sugli importi<br />

da corrispondersi all’azionista. L’eventuale m<strong>in</strong>usvalenza derivante dalla cessione delle azioni<br />

potrà essere compensata con eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all’<strong>in</strong>terno<br />

del medesimo rapporto, nel medesimo periodo d’imposta o nei quattro successivi;<br />

– c.d. “regime del risparmio gestito” di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 461/97: presupposto per<br />

la scelta di tale regime è il conferimento di un <strong>in</strong>carico di gestione patrimoniale ad un <strong>in</strong>termediario<br />

autorizzato. In tale regime, al term<strong>in</strong>e di ciascun periodo d’imposta, l’<strong>in</strong>termediario<br />

applica un’imposta sostitutiva del 20%,, sull’<strong>in</strong>cremento del patrimonio gestito maturato nel<br />

periodo d’imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi<br />

esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito<br />

complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da quote di organismi di <strong>in</strong>vestimento<br />

collettivi mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva di cui all’articolo 8, del D.Lgs. n.<br />

461/1997 e da fondi comuni di <strong>in</strong>vestimento immobiliare di cui alla Legge n. 86/1994.<br />

Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante Cessione di<br />

Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l’<strong>in</strong>cremento del patrimonio gestito maturato nel<br />

<strong>relativo</strong> periodo di imposta, soggetto ad imposta sostitutiva. Il risultato negativo della gestione conseguito<br />

<strong>in</strong> un periodo d’imposta, può essere computato <strong>in</strong> dim<strong>in</strong>uzione del risultato positivo della gestione<br />

dei quattro periodi d’imposta successivi per l’importo che trovi capienza <strong>in</strong> ciascuno di essi.<br />

L’esercizio dell’<strong>opzione</strong> per il secondo o il terzo regime fa sì che l’<strong>in</strong>vestitore non sia tenuto<br />

ad <strong>in</strong>dicare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.<br />

Cessione di Partecipazioni Qualificate<br />

Le plusvalenze, al netto delle relative m<strong>in</strong>usvalenze, derivanti da Cessioni di Partecipazioni<br />

Qualificate conseguite da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese commerciali, concorrono<br />

alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare e sono soggette ad<br />

IRPEF secondo le aliquote progressive ord<strong>in</strong>arie e le relative addizionali regionali e comunali.<br />

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