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Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

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<strong>NoemaLife</strong> S.p.A. Nota Informativa<br />

Le m<strong>in</strong>usvalenze relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione non rilevano<br />

f<strong>in</strong>o a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti<br />

nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica<br />

con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento ma (ii)<br />

non si applica ai soggetti che redigono il proprio bilancio di esercizio <strong>in</strong> base ai pr<strong>in</strong>cipi contabili<br />

<strong>in</strong>ternazionali.<br />

Le m<strong>in</strong>usvalenze relative ad azioni che possiedono i benefici per l’esenzione, al contrario,<br />

sono <strong>in</strong>deducibili.<br />

In relazione alle m<strong>in</strong>usvalenze deducibili, deve <strong>in</strong>oltre essere evidenziato che, qualora l’ammontare<br />

delle suddette m<strong>in</strong>usvalenze risulti superiore ad Euro 50.000, anche a seguito di più operazioni,<br />

il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi all’operazione.<br />

Il dett<strong>agli</strong>o delle notizie che dovranno formare oggetto della comunicazione, oltre ai term<strong>in</strong>i ed<br />

alle modalità procedurali di detta comunicazione, sono stabiliti dal provvedimento del 29 marzo 2007<br />

dell’Agenzia delle Entrate. In caso di comunicazione omessa, <strong>in</strong>completa o <strong>in</strong>fedele, la m<strong>in</strong>usvalenza<br />

realizzata non sarà deducibile ai f<strong>in</strong>i fiscali.<br />

Inoltre, relativamente alle m<strong>in</strong>usvalenze di ammontare complessivo superiore a Euro<br />

5.000.000 derivanti, anche a seguito di più operazioni, dalla cessione (e dalle operazioni ad essa<br />

equiparabili) di partecipazioni costituenti immobilizzazioni f<strong>in</strong>anziarie, il contribuente deve comunicare<br />

all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al f<strong>in</strong>e di consentire l’accertamento della<br />

conformità dell’operazione di cessione alle disposizioni dell’art. 37-bis del DPR 600/1973. La comunicazione<br />

non deve essere effettuata dai soggetti che redigono il bilancio <strong>in</strong> base ai pr<strong>in</strong>cipi contabili<br />

<strong>in</strong>ternazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del<br />

Consiglio, del 19 luglio 2002.Per taluni tipi di società e a determ<strong>in</strong>ate condizioni, le plusvalenze<br />

realizzate mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il valore netto della produzione,<br />

soggetto ad IRAP.<br />

Enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR<br />

Le plusvalenze realizzate da enti non commerciali residenti sono assoggettate a tassazione con<br />

le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non<br />

<strong>in</strong> regime di impresa.<br />

Fondi pensione ed OICVM<br />

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione residenti fiscalmente <strong>in</strong> Italia nonché d<strong>agli</strong><br />

OICVM sono assoggettate allo stesso regime descritto nel Paragrafo <strong>relativo</strong> alla tassazione dei dividendi<br />

percepiti da tali soggetti.<br />

Fondi comuni di <strong>in</strong>vestimento immobiliare<br />

In merito alle plusvalenze realizzate dai fondi comuni di <strong>in</strong>vestimento immobiliare istituiti ai<br />

sensi dell’articolo 37 del TUF e dell’articolo 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994, si r<strong>in</strong>via a<br />

quanto descritto nel Paragrafo <strong>relativo</strong> alla tassazione dei dividendi percepiti da tali soggetti.<br />

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