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Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife

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<strong>NoemaLife</strong> S.p.A. Nota Informativa<br />

Per l’anno 2013 l’aliquota ord<strong>in</strong>aria e fissata nella misura dello 0,22%, mentre quella ridotta<br />

e pari allo 0,12%.<br />

L’imposta e calcolata sul valore della transazione che il responsabile del versamento dell’imposta<br />

determ<strong>in</strong>a, per ciascun soggetto passivo, sulla base del saldo netto delle transazioni regolate<br />

giornalmente e relative ad un medesimo titolo. In alternativa, l’imposta e calcolata sul corrispettivo<br />

versato.<br />

La Tob<strong>in</strong> tax e dovuta dai soggetti a favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà<br />

delle azioni, <strong>in</strong>dipendentemente dalla loro residenza e dal luogo <strong>in</strong> cui e stato concluso il<br />

contratto.<br />

L’imposta non si applica ai soggetti che si <strong>in</strong>terpongono nell’operazione. Tuttavia, si considerano<br />

a tutti gli effetti acquirenti, a presc<strong>in</strong>dere dal titolo con cui <strong>in</strong>tervengono nell’esecuzione dell’operazione,<br />

i soggetti localizzati <strong>in</strong> Stati o territori con i quali non sono <strong>in</strong> vigore accordi per lo scambio<br />

di <strong>in</strong>formazioni e per l’assistenza al recupero dei crediti ai f<strong>in</strong>i dell’imposta, <strong>in</strong>dividuati <strong>in</strong> un<br />

apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 1 marzo 2013.<br />

L’imposta deve essere versata entro il giorno sedici del mese successivo a quello <strong>in</strong> cui avviene<br />

il trasferimento d<strong>agli</strong> <strong>in</strong>termediari o d<strong>agli</strong> altri soggetti che <strong>in</strong>tervengono nell’esecuzione del trasferimento<br />

quali, ad esempio, banche, società fiduciarie e imprese di <strong>in</strong>vestimento di cui all’articolo<br />

18 del TUF, nonché dai notai che <strong>in</strong>tervengono nella formazione o nell’autentica di atti relativi alle<br />

medesime operazioni. Negli altri casi l’imposta e versata dal contribuente. Per gli adempimenti dovuti<br />

<strong>in</strong> relazione alle operazioni soggette alla Tob<strong>in</strong> tax, gli <strong>in</strong>termediari e gli altri soggetti non residenti<br />

privi di stabile organizzazione <strong>in</strong> Italia che <strong>in</strong>tervengono <strong>in</strong> tali operazioni possono nom<strong>in</strong>are un rappresentante<br />

fiscale <strong>in</strong>dividuato tra i soggetti <strong>in</strong>dicati nell’articolo 23 del DPR 600/1973. Qualora nell’esecuzione<br />

dell’operazione <strong>in</strong>tervengano più soggetti tra quelli sopra <strong>in</strong>dicati, l’imposta e versata da<br />

colui che riceve direttamente dall’acquirente l’ord<strong>in</strong>e di esecuzione.<br />

Se il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà delle azioni e una<br />

banca, una società fiduciaria o un’impresa di <strong>in</strong>vestimento di cui all’articolo 18 del TUF, il medesimo<br />

soggetto provvede direttamente al versamento dell’imposta.<br />

Sono escluse dall’ambito di applicazione della Tob<strong>in</strong> tax i trasferimenti di proprietà delle azioni<br />

che avvengono a seguito di successione o donazione, le operazioni riguardanti l’emissione e l’annullamento<br />

di azioni, l’acquisto di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga a seguito della<br />

conversione di obbligazioni o dell’esercizio di un diritto di <strong>opzione</strong> spettante al socio della società<br />

emittente, le operazioni di acquisizione temporanea di titoli <strong>in</strong>dicate nell’articolo 2, punto 10, del regolamento<br />

(CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, i trasferimenti di proprietà tra<br />

società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, commi<br />

1, n. 1) e 2), e comma 2 e quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo<br />

4 della direttiva 2008/7/CE, nonché le fusioni e scissioni di organismi di <strong>in</strong>vestimento collettivo<br />

del risparmio.<br />

Sono altresì esclusi dall’applicazione dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate<br />

<strong>in</strong> mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione<br />

media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello <strong>in</strong> cui avviene il trasferimento<br />

sia <strong>in</strong>feriore ad Euro 500 milioni, nonché di titoli rappresentativi di azioni o strumenti<br />

– 163

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