Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli ... - NoemaLife
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<strong>NoemaLife</strong> S.p.A. Nota Informativa<br />
f<strong>in</strong>anziari partecipativi emessi dalle medesime società. La Consob, entro il 10 dicembre di ogni<br />
anno, redige e trasmette al M<strong>in</strong>istero dell’economia e delle f<strong>in</strong>anze la lista delle società con azioni<br />
negoziate <strong>in</strong> mercati regolamentati o <strong>in</strong> sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano<br />
il sopra menzionato limite di capitalizzazione. Sulla base delle <strong>in</strong>formazioni pervenute, il M<strong>in</strong>istero<br />
dell’economia e delle f<strong>in</strong>anze redige e pubblica sul proprio sito <strong>in</strong>ternet, entro il 20 dicembre di<br />
ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai f<strong>in</strong>i dell’esenzione.<br />
L’esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono <strong>in</strong> mercati e sistemi multilaterali<br />
di negoziazione.<br />
L’imposta non si applica:<br />
a) ai soggetti che effettuano le transazioni nell’ambito dell’attività di supporto <strong>agli</strong> scambi, e limitatamente<br />
alla stessa, come def<strong>in</strong>ita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento<br />
(UE) n. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;<br />
b) ai soggetti, con i quali la società emittente ha stipulato un contratto, che pongono <strong>in</strong> essere<br />
operazioni nell’esercizio dell’attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato<br />
ammesse, accettate dalla autorità dei mercati f<strong>in</strong>anziari della direttiva 2003/6/CE del<br />
Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della<br />
Commissione del 29 aprile 2004;<br />
c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed <strong>agli</strong> enti di previdenza<br />
obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti<br />
all’Accordo sullo spazio economico europeo <strong>in</strong>clusi nella lista di cui al decreto m<strong>in</strong>isteriale<br />
da emanarsi ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche<br />
complementari di cui al D. Lgs. 252/2005; e<br />
d) alle transazioni e alle operazioni relative a prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente<br />
responsabili a norma dell’articolo 117-ter del TUF, e della relativa normativa di attuazione.<br />
L’esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti a) e b) e riconosciuta esclusivamente per le<br />
attività specificate ai medesimi punti e l’imposta rimane applicabile alla controparte nel caso <strong>in</strong> cui la<br />
medesima sia il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento.<br />
Sono, <strong>in</strong>oltre, esenti dalla Tob<strong>in</strong> tax le operazioni che hanno come controparte l’Unione<br />
Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati membri dell’Unione Europea e le<br />
banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti o<br />
organismi <strong>in</strong>ternazionali costituiti <strong>in</strong> base ad accordi <strong>in</strong>ternazionali resi esecutivi <strong>in</strong> Italia.<br />
La Tob<strong>in</strong> tax non è deducibile ai f<strong>in</strong>i delle imposte sui redditi (IRPEF e IRAP), delle imposte<br />
sostitutive delle medesime e dell’IRAP.<br />
ii) Operazioni “ad alta frequenza”<br />
Le operazioni effettuate sul mercato f<strong>in</strong>anziario italiano, relative <strong>agli</strong> strumenti f<strong>in</strong>anziari di<br />
cui ai precedente paragrafo – i) “Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni”, sono soggette<br />
ad un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza a decorrere dal 1 marzo 2013.<br />
Per mercato f<strong>in</strong>anziario italiano si <strong>in</strong>tendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali<br />
di negoziazione autorizzati dalla Consob ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.<br />
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