quaderno sinodo VII.pdf - Diocesi Altamura - Gravina - Acquaviva ...
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servanza di adempimenti, normative, obblighi, ecc. verso<br />
l’ordinamento civile (ma anche canonico) e, quindi,<br />
anche verso la comunità.<br />
“Fare bene il bene” è un aspetto su cui la società<br />
di oggi è particolarmente sensibile. Sarebbe bello che,<br />
nell’immaginario collettivo, le nostre comunità, le aggregazioni<br />
ecclesiali, la diocesi diventassero sinonimo<br />
non solo di generosità, di cordialità, di attenzione ai<br />
ceti popolari, ma anche di competenza, di precisione,<br />
di oculato utilizzo delle risorse, e – perché no? – di organizzazione.<br />
Legalità. Innanzitutto, richiamo il rispetto della<br />
normativa canonica, che ha un preciso senso ecclesiale:<br />
vuole garantire, tra l’altro, il riferimento al Vescovo,<br />
responsabile della Chiesa particolare, la correttezza<br />
dell’amministrazione, il servizio al popolo di Dio. Al riguardo,<br />
assumono rilevanza nel nostro discorso i controlli<br />
canonici del Vescovo sugli atti di straordinaria amministrazione,<br />
che vengono individuati con apposito decreto.<br />
L’amministrazione dei beni, infatti, è operata sotto<br />
la vigilanza dei superiori, la Sede Apostolica in primis<br />
(cann. 1255 e 1256), poi anche gli Ordinari diocesani<br />
o religiosi (cann. 1276 e 636) 1 . C’è chi mal sopporta<br />
tali controlli, interpretati come forme di ingerenza o di<br />
ispezione; essi esistono, invece, proprio a tutela dei legali<br />
rappresentanti stessi e rappresentano quasi una forma<br />
di patronage. Dobbiamo chiederci se stiamo facendo tutto<br />
il possibile per favorire il compito di vigilanza dei no-<br />
1 Si noti, a questo proposito, che i delitti eventuali in materia<br />
di amministrazione del patrimonio prevedono anche<br />
la punibilità sia sotto il profilo dell’omissione della vigilanza<br />
(cfr. can. 1389), sia sotto il profilo del concorso nel<br />
delitto (cfr. can. 1329).<br />
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