quaderno sinodo VII.pdf - Diocesi Altamura - Gravina - Acquaviva ...
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Nel 1463 gli altamurani avevano ottenuto dal re Ferdinando<br />
I d’Aragona la conferma dei privilegi goduti<br />
in precedenza, ma anche la concessione di nuovi, tra<br />
cui quello di sormontare l’arma cittadina con la corona<br />
regia 47 .<br />
Il lungo periodo di demanialità goduto dalla città<br />
(1464-1482) l’aveva resa ricca e potente, tanto da essere<br />
annoverata tra le più importanti del Regno.<br />
Nel 1482 fu concessa nuovamente in feudo a Pirro<br />
del Balzo, nipote di Giovanni Antonio Orsini del Balzo<br />
e suocero di Federico d’Aragona, figlio del re Ferdinando.<br />
Tre anni dopo, l’arciprete altamurano Francesco<br />
Rossi (1477-1527), sostenuto dal feudatario, ottenne dal<br />
pontefice Innocenzo <strong>VII</strong>I, con bolla data da Roma il 23<br />
settembre 1485, il privilegio che elevava la chiesa di <strong>Altamura</strong><br />
da Parrocchiale a Collegiata Insigne 48 con un aumento<br />
considerevole dei capitolari, concedeva all’arciprete<br />
gli jura episcopalia, cioè portare il rocchetto, impartire<br />
la solenne benedizione, conferire gli ordini mino-<br />
47 CDB XII, doc. n. 289, p. 423.<br />
48 Secondo A. Ceccaroni, Dizionario, cit., pp. 344-385, si definisce<br />
«collegiata quella chiesa che ha comunità clericale,<br />
la quale può e suole congregare particolarmente ed agire<br />
con uso libero di sigillo … Per l’erezione d’una collegiata<br />
è necessario che 1° il paese sia rispettabile e di riguardo; 2°<br />
che vi regni la convenienza, la civiltà e contenga un popolo<br />
ed un clero abbastanza numeroso; 3° che la chiesa, ove devesi<br />
erigere, non sia mancante di ornato decente e di vastità;<br />
4° che in essa si trovi una certa quantità di preziose suppellettili<br />
sacre; 5° che sia questa al possesso di una dote sufficiente<br />
per le prebende dei canonici; 6° che le condizioni<br />
della fondazione non eccedano i limiti della legge; 7° che<br />
tale erezione non rispondi in altrui pregiudizio, ma invece<br />
cagioni l’accrescimento del culto divino; 8° finalmente, che<br />
vi concorra la libera approvazione dell’ordinario».