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quaderno sinodo VII.pdf - Diocesi Altamura - Gravina - Acquaviva ...

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34<br />

Nel 1463 gli altamurani avevano ottenuto dal re Ferdinando<br />

I d’Aragona la conferma dei privilegi goduti<br />

in precedenza, ma anche la concessione di nuovi, tra<br />

cui quello di sormontare l’arma cittadina con la corona<br />

regia 47 .<br />

Il lungo periodo di demanialità goduto dalla città<br />

(1464-1482) l’aveva resa ricca e potente, tanto da essere<br />

annoverata tra le più importanti del Regno.<br />

Nel 1482 fu concessa nuovamente in feudo a Pirro<br />

del Balzo, nipote di Giovanni Antonio Orsini del Balzo<br />

e suocero di Federico d’Aragona, figlio del re Ferdinando.<br />

Tre anni dopo, l’arciprete altamurano Francesco<br />

Rossi (1477-1527), sostenuto dal feudatario, ottenne dal<br />

pontefice Innocenzo <strong>VII</strong>I, con bolla data da Roma il 23<br />

settembre 1485, il privilegio che elevava la chiesa di <strong>Altamura</strong><br />

da Parrocchiale a Collegiata Insigne 48 con un aumento<br />

considerevole dei capitolari, concedeva all’arciprete<br />

gli jura episcopalia, cioè portare il rocchetto, impartire<br />

la solenne benedizione, conferire gli ordini mino-<br />

47 CDB XII, doc. n. 289, p. 423.<br />

48 Secondo A. Ceccaroni, Dizionario, cit., pp. 344-385, si definisce<br />

«collegiata quella chiesa che ha comunità clericale,<br />

la quale può e suole congregare particolarmente ed agire<br />

con uso libero di sigillo … Per l’erezione d’una collegiata<br />

è necessario che 1° il paese sia rispettabile e di riguardo; 2°<br />

che vi regni la convenienza, la civiltà e contenga un popolo<br />

ed un clero abbastanza numeroso; 3° che la chiesa, ove devesi<br />

erigere, non sia mancante di ornato decente e di vastità;<br />

4° che in essa si trovi una certa quantità di preziose suppellettili<br />

sacre; 5° che sia questa al possesso di una dote sufficiente<br />

per le prebende dei canonici; 6° che le condizioni<br />

della fondazione non eccedano i limiti della legge; 7° che<br />

tale erezione non rispondi in altrui pregiudizio, ma invece<br />

cagioni l’accrescimento del culto divino; 8° finalmente, che<br />

vi concorra la libera approvazione dell’ordinario».

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