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Le collezioni veneziane d'arte e d'antichita dal secolo XIV. ai nostri ...

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CXXXVIII<br />

« quali fosse domandato l'estrazione non pregiudica ne diminuisce<br />

« la massa dei scelti capi d' arte. »<br />

Nel 13 di genn<strong>ai</strong>o dell'anno seguente e pure su proposta della<br />

delegazione, il Governo istituiva una Commissione destinata ad occu-<br />

parsi esclusivamente della sorveglianza di oggetti d' arte, Commissione<br />

autonoma che dovea esser presieduta <strong>dal</strong> delegato provinciale e <strong>dal</strong><br />

Podestà e composta dei N. U- Filippo Balbi, Giuseppe Boldù, del<br />

parroco di S. M. del Carmine e del conte Bernardino Corniani degli<br />

Algarctti. Doveva essa : riconoscere V esistenza delle cose preziose nelle<br />

Chiese e negli Stabilimenti pubblici, il loro collocamento, il loro stato<br />

e provvedere alla riparazione di tutto ciò che conservansi nelle Chiese<br />

e nei pubblici istituti.<br />

Ma i frutti che si ebbero da questa costituzione non produssero<br />

certo i vantaggi desiderati, ed anzi sotto 1' egida ufficiale andarono<br />

compiendosi nuovi e più tristi vicende a danno dei <strong>nostri</strong> capi <strong>d'arte</strong><br />

più preziosi. Però sorgevano ad ogni tanto le querimonie e nell" a-<br />

prile del 1818 si raccoglievano i rapporti delle Delegazioni del Ve-<br />

neto per giungere a concretare discipline efficaci ad impedire la<br />

esportazione di oggetti posseduti da privati, causa « del momento nel<br />

« quale, oltre essere gran parte dei possessori delle medesime astretti<br />

« per le passate vicende politiche, che depauperarono la loro fortuna<br />

« a privarsi di questi oggetti » tanto che tutti gli altri Stati italiani<br />

aveano dovuto provvedere con regolamenti speciali.<br />

<strong>Le</strong> deliberazioni governative si fecero attendere per qualche tem-<br />

po, e solo con la notificazione in data io febbr<strong>ai</strong>o 1819 si giungeva<br />

a disciplinare lo sperpero con le norme seguenti:<br />

1. Proibita in tutti gli Stati della Monarchia V esportazione di<br />

quadri, statue e <strong>collezioni</strong> d' arte che contribuiscono al decoro ed al-<br />

l' ornamento dello Stato.<br />

2. In seguito al tentativo di esportazione clandestina gli oggetti<br />

verrebbero confiscati; se fatti uscire <strong>dal</strong>lo Stato illecitamente, punito<br />

il contravventore con una multa equivalente al doppio del valore del-<br />

l' oggetto<br />

viventi.<br />

3. Queste disposizioni non sono applicabili alle opere di artisti<br />

4. Il commercio degli oggetti all'articolo i. viene permesso negli

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