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Le collezioni veneziane d'arte e d'antichita dal secolo XIV. ai nostri ...

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GLII<br />

importantissimi ed essenziali oggetti non hanno mezzi di potergli sostenere, come si<br />

potrà pretendere, che sieno in situazione di stabilire un (ondo, qu;ile si richiederebbe<br />

per soddisfare anche a questo, il quale dovrebbe essere tanto più abbondante, quan-<br />

tochè il depauperamento in cui si trovano ridotte le tamiglie, rende più frequenti le<br />

occasioni di tali vendite.<br />

Ciò ritenuto il Governo fisserebbe una disciplina vessatoria in qualche modo, per<br />

i proprietarj degli oggetti di cui si tratta, nel pieno convincimento ch'essa non fosse<br />

per produrre verun cti'elto pel fine che si contempla.<br />

Nella supposizione poi che la disciplina potesse rendersi operativa, essa anderebbe<br />

a produrre effetti dannosi in pregiudizio de' privati.<br />

Ogni uno sa che i Capi d'Opera d'Arte e sopratutto quelli dell'antichità, non<br />

hanno un prejjo reale, ma d' a/fello ; e questo prezzo è dipendente <strong>dal</strong> pregio in<br />

cui vengono tenuti <strong>dal</strong>l'acquirente, <strong>dal</strong>la sua passione in possederli e d<strong>ai</strong> mezzi che<br />

può avere di soddisfarla.<br />

il proprietario nel fare il contratto può approfittare di tutte queste circostanze, e<br />

compensarsi cosi di quei sacrifizi che lui stesso o i suoi autori avranno fatto nell'ac-<br />

quisto.<br />

L'obbligarlo ad accordare la preferenza alle rappresentanze comunali, non offre<br />

più un equivalente alle condizioni, colle quali esso potrebbe fare la vendita, quando<br />

fosse libero di disporre, ed in questa maniera vengono ad essere lesi quei diritti di<br />

proprietà che si vorrebbe pure che fossero preservati.<br />

L'articolo 3 prescrive che se la rappresentanza municipale non credesse di farne<br />

l'acquisto, allora il proprietario dovrebbe proporlo al Governo, il quale non trovando<br />

di sua convenienza l'effettuarlo autorizzasse il possessore alla vendita.<br />

Con ciò si aumentano le pratiche a cui ogni possessore dovrebbe adempiere prima<br />

di concludere una vendita, e da ciò non possono che insorgere maggiori ostacoli,<br />

perché esso si procuri colla vendita stessa, forse la sola risorsa che gli può rimanere<br />

per riordinare la sua economia famigliare, giacché bene spesso le più belle occasioni<br />

che si presentano per simili vendite sono di qualche forestiere, il quale non così facil-<br />

mente si adattarebbe a trattenersi il tempo necessario per supplire a tutte queste for-<br />

malità.<br />

Molte altre incidenze tutte a danno del privato ne risulterebbero <strong>dal</strong>le discipline<br />

stesse, senza che si potesse neppure in questa parte calcolarsi veruna utilità nell'effetto<br />

perocché anche il Governo si trova per diversi motivi nella stessa circostanza delle<br />

amministrazioni comunali, di non avere un fondo disponibile a tal uso.<br />

In qualunque caso si volessero adottare tali discipline si dovrebbe ricominciare<br />

<strong>dal</strong>l'istituire questo fondo, poiché diversamente si fissarebbe una legge, che cagione-<br />

rebbe molti inciampi al libero esercizio di diritto di proprietà senza che se ne potesse<br />

cogliere verun frutto per l'oggetto che si contempla.<br />

L'Articolo 4 che propone di conservare le discipline interinalmente prescritte,<br />

cioè di assoggettare all'ispezione delle Belle Arti di Venezia e Milano, i Colli e Casse<br />

che; si volessero mettere in spedizione, onde verificassero se contengono oggetti del

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