20.05.2013 Views

Le collezioni veneziane d'arte e d'antichita dal secolo XIV. ai nostri ...

Le collezioni veneziane d'arte e d'antichita dal secolo XIV. ai nostri ...

Le collezioni veneziane d'arte e d'antichita dal secolo XIV. ai nostri ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

f:t.xv<br />

tenuta nel senso, che non occorra di liire unn nuova pubblicazione, lasciando perù<br />

sussistenti le norme in vigore, per le quali i Doganieri non accordano la sortita dei<br />

capi d'opera senza speciale permesso. iJiversanientc se si volesse proclamare la libertà<br />

dell'esportazione, sarebbe illusoria la riserva dell'acquisto.<br />

Tanto il Magistrato si onora di partecipare all'Inclito i. r. Governo, perche trat-<br />

tandosi di oggetto che interessi, le di lui attribuzioni, e sul quale precorsero ad altra<br />

epoca fra le due Sezioni (ìuvernative delle intelligenze, sia a sua notizia non meno il<br />

dispostosi <strong>dal</strong>l'Aulica Supcricrità, che rinter,-irctazione datavi <strong>dal</strong>lo scrivente, con che<br />

non ommette di compiegare tre atti appartenenti a codesto Archivio.<br />

N. 10225-853 V. I.<br />

1S33. 3 MAG(;iO<br />

Alla Presidenza dell'i, r. Accademia di B. A.<br />

Ai Bibliotccarj della Marciana e<br />

della i. r. Biblioteca dell'Università di Padova<br />

Mediante comunicazione dell'i, r. Magistrato Camerale si viene a conoscere che<br />

avendo gli Ecc. Aulici Dica.sieri dichiarato in base di Vcn.* Sovrane Risoluzioni 1<br />

Gennajo 1S25 e 18 Marzo 1827 essere stata levata la proibizion della uscita dei capi<br />

<strong>d'arte</strong> e letteratura contemplati <strong>dal</strong>la Notificazione Gov. 10 febb. i8i() N. 3ii2(), rima-<br />

nendo però riservato all'Amministrazione dello Stato il diritto di acquisto di detti<br />

oggetti, non fu trovato conveniente di emettere alle Dogane una disposizione diretta<br />

ad impedire l'esportazione di tali oggetti. La qual dichiarazione si intende e si ritiene<br />

nel senso che non occorra di fare una nuova pubblicazione, lasciando però sussistere<br />

le norme in vigore, per le quali i doganieri non accordano la sortita dei capi d'opera<br />

senza speciale permesso. Diversamente e se si volesse proclamarne la libertà della espor-<br />

tazione, la ricerca dell'acquisto sarebbe illusoria.<br />

Del che si previene per norma ed intelligen/.a la Presidenza dell'Accademia etc.<br />

Venezia, 3 Maggio 1833.<br />

(1) 1834. 27 FEBBRAIO<br />

L'I. R. Camera Aulica e S. .\. I. il N'icerè.<br />

N. ri('i5o-502. Vienna. 27 febb. 1834.<br />

In relazione <strong>ai</strong> Decreti abbassati sotto l'istesso numero al Governo ed al Magi-<br />

strato a X'enezia in seguito alla Sovrana Risoluzione 4 febb. 18^4, riguardante il modo<br />

con cui abbiansi a trattare gli oggetti archeologici che si ritrovano, osserva che si sta<br />

preparando una legge la quale procurerà al pubblico delle facilitazioni, anche riguardo<br />

a quelli ogget'.i preziosi che hanno nell'istcsso tempo i.nche un valore particolare<br />

come oggetti <strong>d'arte</strong> ed antichi.<br />

') è il N. 23 riportato nella <strong>Le</strong>gislazione delle Belle Ani del Senatore Filippo Ma-<br />

rietti. Sezione provincie Venete e Lombarde. «1<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!