Le collezioni veneziane d'arte e d'antichita dal secolo XIV. ai nostri ...
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CLV<br />
La Delegatone di Vicenza suggerisce di apporre il sigillo dello Stato agli oggetti<br />
preziosi di arte di pubblica ragione onde impedire ogni arbitrio; e quanto a quelli<br />
di proprietà privala creJercbbc che l'ossero mantenute in corso le discipline proscritte,<br />
e che tosse aggiunta una sorveglianza sopra i contratti che potranno essere fatti d<strong>ai</strong><br />
privati per provvedere a norma di essi.<br />
La Delegazione di Padova, indica come buone e da ritenersi le prescritte misure<br />
per disciplinare la sortita degli oggetti d'<strong>ai</strong>te, e crede che solo convenga per riguardo<br />
a quelli di pubblica ragione di creare una Commissione incaricata di farvi apporre il<br />
sigillo dello Stato, e di vegliare alla loro conservazione. Quanto poi agli oggetti di<br />
privato diritto crede che per combinare i riguardi dovuti alla proprietà, che si potesse<br />
obbligare i possessori in caso che volessero alienarli, a preferire nell'acquisto la Pro-<br />
vincia od il Sovrano.<br />
Quella di Udine suggerisce d'inventariare tutti gli oggetti <strong>d'arte</strong> importanti sì<br />
pubblici che privati esistenti in queste Provincie e che questo inventario fosse depo-<br />
sitato presso l'Accademia delle Belle Arti. Quanto agli oggetti di privata ragione,<br />
crede convenga di dare al caso di vendita la prelazione al Governo per l'acquisto.<br />
Ritiene per altro che sicno conservate le discipline in corso, e conclude opinando<br />
che la proibizione della estrazione di questi oggetti ali'esiero da queste l'iovincie si<br />
estendesse anche per tutte le altre Provincie soggette all'Austriaco Dominio, poiché<br />
non sussistendo una <strong>Le</strong>gge uniforme in tutto lo Stato ogni misura riuscirebbe fru-<br />
stranea ; legge però che a suo credere sarebbe in ogni senso conciliabile, non trat-<br />
tandosi di cose necessarie alla vita, ma di monumenti di arte.<br />
(Jiiclla di Verona rimarca che all'epoca del Veneto Governo esisteva un elenco di<br />
tutti i preziosi dipinti di pubblico diritto, e che un Cittadino era incaricato di rico-<br />
noscere tratto tratto la loro esistenza. Suggerisce di rinnovare questo elenco limitan-<br />
dolo agli oggetti più rari e preziosi, e di caricarne della custodia i depositarli e pro-<br />
prietarii rispettivi. Crede che si dovrebbe assolutamente proibire <strong>ai</strong> privati la vendita<br />
di qualunque oggetto prezioso <strong>d'arte</strong>, senza la previa governativa autorizzazione da<br />
rifiutarsi allora quando l'oggetto fosse molto pregevole, che in ogni caso i Comuni<br />
aver dovessero la prelazione nell'acquisto, e che la Kinanza negar dovesse la sortita<br />
di questi oggetti qualora non fossero siate eseguite le premesse avvertenze, e final-<br />
mente che la Commissione del pubblico Ornato incaricata fosse di vegliare all'esecu-<br />
zione di queste discipline.<br />
Il li. Bibliotecario di S. Marco suggerisce di diffidare l'esportazione all'estero di<br />
qualunque oggetto <strong>d'arte</strong> prezioso senza avere prima ottenuto il permesso <strong>dal</strong> (joverno,<br />
da non accordarsi se non dopo eseguito un esame rigoroso dell'Elenco che i posses-<br />
sori del medesimo dovrebbero essere in obbligo di rassegnare.<br />
// Presidente dell'Accademia di Btlle Arti, che le discipline vigenti nel Gran Du-<br />
cato di Toscana in questo argomento, cioè che nessun capo <strong>d'arte</strong> può uscire <strong>dal</strong>lo<br />
Stato senza permesso del Governo, al quale è riservata la prelazione dell'acquisto, e<br />
non convenendosi le parti rimaner deve nel territorio dello Stato, possano essere pro-<br />
feribili.