Imp. carceri modificato - Consiglio Regionale della Sardegna
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Riparativo è l’intento alla base dell’intervento, consistente nel superamento del<br />
conflitto tra quella vittima specifica, la sua famiglia e la sua città, e il reo come rappresentante<br />
di una realtà altrettanto complessa e capace di destabilizzare l’equilibrio<br />
<strong>della</strong> comunità.<br />
Del resto questi non sono altro che i principi del diritto penale minimo, vale a<br />
dire, <strong>della</strong> minima offensività del processo, introdotti, per la prima volta in ambito<br />
minorile, dal DPR n. 448 del 1988 ed esplicitati nell’art.28 dello stesso.<br />
Si pensi dunque alla misura <strong>della</strong> sospensione del processo e messa alla prova o<br />
alle misure cautelari non detentive che prevedono l’adesione del reo ad un progetto<br />
costruito in accordo con gli operatori <strong>della</strong> giustizia e che contempla la stipula di un<br />
contratto con gli operatori, la sua accettazione e, dunque, la responsabilità in prima<br />
persona del progetto rieducativo.<br />
6.2.1. Obiettivi <strong>della</strong> mediazione.<br />
- Azione responsabilizzante dei provvedimenti attraverso la possibilità data al reo di<br />
percepire l’azione deviante commessa come danno ad una vittima non più astratta<br />
ma reale.<br />
- Assunzione da parte <strong>della</strong> vittima di un ruolo attivo che gli permetta, tra l’altro,<br />
una maggiore comprensione degli eventi e la possibilità di dare voce alla propria<br />
sofferenza.<br />
- Rafforzamento del patto sociale e riduzione <strong>della</strong> conflittualità.<br />
- Conoscenza <strong>della</strong> dimensione cognitiva ed emotiva dell’altro quale condizione per<br />
la ricerca di un accordo che porti al superamento del conflitto.<br />
Per evitare che la mediazione si riduca ad una posizione vendicativa <strong>della</strong> vittima<br />
ovvero ad una mera logica <strong>della</strong> restituzione sic et simpliciter, bisogna recuperare il<br />
senso stesso dell’incontro.<br />
6.2.2. Fasi del processo di mediazione.<br />
- Proposta di mediazione da parte del magistrato o dei servizi penali.<br />
- Verifica <strong>della</strong> fattibilità attraverso un incontro individuale con le parti durante il<br />
quale l’operatore rileva il consenso alla mediazione.<br />
- Comunicazione alla magistratura dell’esito <strong>della</strong> mediazione.<br />
- Incontro e discussione tra le parti alla presenza del mediatore.<br />
Rispetto alla metodologia d’intervento, al di là del modello di riferimento, l’attività<br />
di mediazione si configura come un’attività realizzata da un terzo equidistante e<br />
finalizzata a stabilire una comunicazione tra due parti in conflitto; presuppone, necessariamente,<br />
la volontà di un confronto che si traduce in rielaborazione e riesame dei<br />
propri comportamenti e del proprio modo di essere. Prevede l’intervento di uno o<br />
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