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Patto territoriale - ASL Lecco

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6 mesi per la media intensità riabilitativa, 1 incontro all’anno per la bassa intensità<br />

riabilitativa).<br />

∗ L’equipe della SR, sulla base degli obiettivi proposti, rispetterà i limiti temporali del progetto,<br />

considerando fin dalle prime verifiche gli esiti attesi e le criticità connesse con le dimissioni,<br />

adoperandosi affinchè il soggetto possa attuare un percorso di cura coerente e adeguato.<br />

(verranno controllati gli eventi sentinella: dimissione dalla SR in regime di ricovero in SPDC,<br />

passaggio in cura al CPS non concordato, follow-up …)<br />

∗ Per i casi in cui il processo riabilitativo si considera in fase di conclusione e per i quali il<br />

bisogno socio-assistenziale appare ancora prevalente, occorrerà darne comunicazione ai<br />

Servizi sociali del Comune di residenza da parte del CPS e concordare con gli stessi il<br />

programma personalizzato ricorrendo, se ritenuto adeguato, ai programmi riabilitativi di<br />

“residenzialità leggera”.<br />

Valorizzazione dei percorsi riabilitativi<br />

A decorrere dai termini di adeguamento delle strutture ai requisiti autorizzativi e di<br />

accreditamento e fatte salve le ulteriori indicazioni regionali in merito al finanziamento della<br />

residenzialità psichiatrica secondo i criteri già definiti nella circolare 49/SAN, saranno attivate le<br />

procedure per il riconoscimento alle strutture delle quote fisse e delle quote variabili in funzione<br />

delle caratteristiche dei programmi riabilitativi come più sopra definiti.<br />

Le SR, come previsto dalla normativa, sono tenute a garantire la corretta rendicontazione delle<br />

prestazioni rese attraverso il sistema Psiche della Regione Lombardia al fine di agevolare le<br />

funzioni di controllo e di governo delle risorse.<br />

Il “Protocollo di intesa area tematica residenzialità” approvato dall’OCSM prevede<br />

l’eventuale ed eccezionale ricorso alle SR socio-assistenziali per ricoveri a valenza anche<br />

riabilitativa o alle SR accreditate non a contratto; tale soluzione dovrà comunque essere<br />

subordinata al rispetto dei seguenti criteri:<br />

− il ricovero deve avere caratteristiche riabilitative e per l’inserimento deve comunque esserci<br />

coerenza tra il PTI, di responsabilità del CPS inviante e PTR attuato nella struttura;<br />

− i soggetti devono rispondere ai requisiti previsti per l’inserimento nelle SR, come stabilito dal<br />

PRSM, dalla circolare 28 San del luglio 04 e come vengono esplicitati nel documento tecnico<br />

approvato dall’OCSM;<br />

− la valutazione iniziale del bisogno, la presenza di patologia di interesse psichiatrico e la<br />

valenza riabilitativa del ricovero sono di pertinenza del DSM;<br />

− per tali SR si applicherà il criterio di pagamento previsto dall’ “Atto di indirizzo e<br />

coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” (D.P.C.M. 14.02.2001) e la<br />

successiva normativa relativa ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) - Gazzetta Ufficiale<br />

del 08.02.02 - che prevede per le SR a bassa intensità assistenziale una quota a carico del<br />

Comune “non inferiore al 30% e non superiore al 70%, fatta salva la eventuale<br />

compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale”.<br />

In base a tale definizione si stabilisce pertanto a carico del fondo sanitario dell’<strong>ASL</strong>:<br />

- una quota pari al 40% per strutture a bassa protezione (comunità alloggio e strutture<br />

accreditate non psichiatriche o a bassa protezione accreditate non a contratto);<br />

- una quota pari al 60% per comunità protette psichiatriche a media protezione accreditate non a<br />

contratto;<br />

- una quota pari all’80% per comunità protette psichiatriche ad alta protezione accreditate non a<br />

contratto.<br />

<strong>ASL</strong> della Provincia di <strong>Lecco</strong> – Dipartimento PAC – Valutazione clinico epidemiologica psichiatria, febbraio 2006 - 14

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