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Bilancio al 31 Dicembre 2007 - SOPAF

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Sopaf| <strong>Bilancio</strong> Sopaf S.p.A. <strong>al</strong> <strong>31</strong>.12.<strong>2007</strong><br />

174<br />

T<strong>al</strong>e operazione di gestione straordinaria, ancorché effettuata <strong>al</strong>lo scopo di riorganizzare le attività <strong>al</strong>l’interno<br />

di un Gruppo, non comporta <strong>al</strong>cuno scambio economico con terze economie in ordine ai business che<br />

si aggregano e non comporta la creazione di una nuova reporting entity in quanto il bilancio della società<br />

incorporante, a seguito della fusione, è già riflesso nel bilancio consolidato del Gruppo.<br />

Nella ricerca di un trattamento contabile che rappresenti l’operazione di fusione sopra indicata e che sia coerente<br />

con il framework IAS e con i criteri del principio contabile IAS 8.10, l’elemento critico è rappresentato<br />

d<strong>al</strong> fatto che il principio contabile prescelto per rappresentare le operazioni di fusione per incorporazione<br />

deve riflettere la sostanza economica delle stesse, indipendentemente d<strong>al</strong>la loro forma giuridica. Pertanto,<br />

nell’ottica di una riorganizzazione del Gruppo e non dell’acquisizione del controllo di un <strong>al</strong>tro soggetto, la<br />

contabilizzazione deve privilegiare quei principi idonei ad assicurare la continuità dei v<strong>al</strong>ori.<br />

A riguardo si precisa che, ai fini di considerare le possibili mod<strong>al</strong>ità di rilevazione contabile della fusione<br />

prospettata nel bilancio della società incorporante, la fusione in oggetto presenta tratti in comune con la<br />

categoria delle transazioni tra soggetti sotto comune controllo, ovvero di operazioni che determinano il<br />

trasferimento di attività o azioni ma non necessariamente il controllo di un business e che sono re<strong>al</strong>izzate<br />

esclusivamente <strong>al</strong>l’interno di un gruppo.<br />

Pertanto, come indicato precedentemente, nel trattamento delle operazioni in oggetto si è tenuto conto di<br />

quanto previsto nei documenti Assirevi OPI 2 e OPI 3<br />

L’applicazione del principio della continuità appare coerente con il framework IAS, ed in particolare, con il<br />

postulato del costo storico, e può così costituire un v<strong>al</strong>ido riferimento nella rilevazione contabile di un’operazione<br />

di fusione di una società interamente posseduta, in quanto:<br />

• il FASB ha adottato un framework che è coerente con il framework IAS, secondo i criteri riportati nello<br />

IAS 8;<br />

• il principio di continuità dei v<strong>al</strong>ori del bilancio consolidato appare idoneo a riflettere la re<strong>al</strong>tà economica<br />

di una transazione che si svolge interamente <strong>al</strong>l’interno di un gruppo e non determina scambi con terze<br />

economie;<br />

• la retrodatazione della rilevazione contabile della transazione <strong>al</strong>l’inizio dell’esercizio nel qu<strong>al</strong>e essa è re<strong>al</strong>izzata<br />

è prevista anche d<strong>al</strong>la normativa nazion<strong>al</strong>e in materia di fusioni.<br />

Inoltre, si precisa che la disciplina nazion<strong>al</strong>e in materia di fusioni non appare idonea a sopperire <strong>al</strong>la assenza<br />

di una specifica disciplina IFRS in materia di fusioni per incorporazione di società interamente possedute, in<br />

quanto:<br />

• la disciplina nazion<strong>al</strong>e consente di imputare il disavanzo da annullamento a beni intangibili esistenti <strong>al</strong>la<br />

data della fusione anche se generati internamente nel periodo intercorrente tra l’acquisto della partecipazione<br />

e la data di fusione (questo appare in contrasto con il precetto per il qu<strong>al</strong>e i beni intangibili generati<br />

internamente non possono essere capit<strong>al</strong>izzati);<br />

• la disciplina nazion<strong>al</strong>e, che consente di imputare il disavanzo da annullamento ad elementi dell’attivo e del<br />

passivo delle società partecipanti <strong>al</strong>la fusione, appare in contrasto con i principi IFRS che consentono la<br />

riv<strong>al</strong>utazione di elementi patrimoni<strong>al</strong>i non oggetto di <strong>al</strong>cuno scambio economico solo a seguito dell’adozione,<br />

da parte dell’entità che redige il bilancio, di un criterio di v<strong>al</strong>utazione diverso d<strong>al</strong> costo.

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