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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE<br />

DELL’ARCHIVIO STORICO<br />

di Giuseppe Bonaventura Chironi *<br />

1. Per archivio storico si intende quella parte dell’archivio contenente le pratiche esaurite<br />

da oltre quarant’anni. Trattandosi di bene culturale la sua gestione comprende due settori<br />

concettualmente distinti: la conservazione e la valorizzazione.<br />

Prima di analizzare le modalità operative concrete, sarà bene ricordare quanto dispone<br />

la legislazione vigente. Gli archivi degli enti non profit sono compresi nella categoria giuridica<br />

degli archivi privati. Questo significa che la proprietà dell’archivio si configura in senso privatistico,<br />

ma che a tale proprietà, considerato il valore culturale (collettivo per definizione), vengono<br />

apposti dei limiti. L’istituto che si occupa di verificare il rispetto dei vincoli da parte dei privati<br />

possessori di archivio è la Sovrintendenza archivistica regionale (DPR 1409/63, artt. 1 e 4).<br />

La procedura prevista comincia con la dichiarazione di notevole interesse storico effettuata<br />

in forma amministrativa dai Sovrintendenti (DPR 1409/63, art. 36), che immediatamente<br />

assoggetta il privato a una serie di obblighi (DPR 1409/63, art. 38): 1) conservare, ordinare e<br />

inventariare l’archivio (o consentire al Sovrintendente di farlo); 2) permettere la consultazione<br />

dei documenti che, d’intesa con il Sovrintendente, non sono stati dichiarati riservati; 3) comunicare<br />

al Sovrintendente perdite, distruzioni e spostamenti; 4) restaurare i documenti danneggiati<br />

(o consentire al Sovrintendente di farlo); 5) non trasferire la proprietà senza darne avviso<br />

al Sovrintendente; 6) non esportare archivi senza darne avviso al Sovrintendente; 7) non smembrare<br />

gli archivi; 8) non procedere a scarti senza la procedura di cui all’ art. 42 (Obbligo di autorizzazione<br />

del Sovrintendente, che può disporre il deposito presso l’Archivio di Stato, competente<br />

per territorio, della documentazione proposta per lo scarto); 9) consentire le ispezioni del<br />

Sovrintendente. L’inadempienza a questi obblighi può condurre (art. 43) al deposito coatto presso<br />

l’Archivio di Stato e, per ragioni di pubblica utilità (art. 45), si può giungere all’esproprio.<br />

Un problema delicato è quello della consultabilità dei documenti in possesso di privati:di<br />

fatto la legge del 1963 consentiva, seppure con formulazione equivoca, al privato di dichiarare<br />

riservati dei documenti, sottraendoli alla consultazione per un settantennio, parificandoli<br />

quindi a quelli contenenti “situazioni puramente private di persone” (artt. 21 e 22). La successiva<br />

produzione legislativa in materia (Legge 675/1996) ha introdotto il concetto di “dati sensibili”<br />

(art. 22), intendendosi per tali “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica,<br />

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,<br />

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,<br />

nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.<br />

* Il presente testo nasce come supporto didattico (dispensa per gli allievi) alla lezione tenuta sul medesimo<br />

argomento nel corso “La gestione dell’archivio nelle organizzazioni non profit”, che tale è rimasto<br />

in questa sede; pertanto non deve essere visto come un contributo a carattere scientifico. Il lavoro viene<br />

qui pubblicato senza la revisione dell’autore, che non assume la responsabilità di eventuali inesattezze, le<br />

quali sono solo riconducibili al curatore editoriale.<br />

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