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3. Documenti non ammessi alla libera consultabilità<br />

Per le attribuzioni spettanti al Ministero dell’Interno in materia di documenti archivistici<br />

non liberamente consultabili occorre fare riferimento al D.P.R. n.° 854 del 1975, infatti, si legge<br />

che l’amministrazione dell’Interno provvede a:<br />

- esercitare la vigilanza, al fine di assicurarne l’integrità e la riservatezza, sui documenti non<br />

ammessi alla libera consultabilità;<br />

- autorizzare, nei casi e con le procedure previsti dalle vigenti normative, la consultazione<br />

[a tale proposito, si ricordi che l’art. 107 del D. Lgs. 490/1999, afferma che il dicastero<br />

dell’Interno, d’intesa con quello per i Beni e le attività culturali, può consentire, per motivi di<br />

studio, la consultazione di documenti a carattere riservato anche prima della scadenza dei<br />

termini previsti dalla legge];<br />

- svolgere i compiti di vigilanza sui documenti non liberamente consultabili, che si trovino in<br />

possesso di enti pubblici e privati.<br />

L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili<br />

conservati negli archivi di Stato, negli archivi storici degli enti pubblici e negli archivi privati,<br />

compete al dicastero dell’Interno con quello per i Beni e le attività culturali.<br />

Infine, l’art. 8 del D. Lgs. n.° 281 del 30.07.1999 ha stabilito l’istituzione della “commissione<br />

per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d’archivio riservati. La commissione<br />

fornisce la consulenza al Ministero nell’analisi comparativa degli interessi all’accessibilità<br />

degli atti e la tutela della riservatezza individuale”. I documenti riservati dell’amministrazione<br />

dell’Interno, vengono versati all’amministrazione dei Beni e delle attività culturali allorché,<br />

decorsi i termini stabiliti dalla legge, diventano liberamente consultabili.<br />

4. Attività di vigilanza<br />

L’art.1 del D.P.R. n.° 1409 del 1963 attribuisce all’amministrazione degli archivi di<br />

Stato anche il compito di vigilare su:<br />

- gli archivi degli enti pubblici;<br />

- gli archivi di notevole interesse storico, di cui siano proprietari, possessori o detentori, a<br />

qualsiasi titolo, i privati.<br />

Gli organi preposti alla vigilanza sono le Soprintendenze archivistiche, a cui è riservato<br />

l’onere di vigilare sugli archivi appartenenti sia ad enti pubblici non statali [cioè quegli enti<br />

che svolgono un’attività amministrativa collaterale a quella svolta dallo Stato, come Comuni,<br />

Province, Regioni, o ad esigenze specifiche della società, come quelle connesse a quanto concerne<br />

la previdenza, l’assistenza sociale, la pubblica istruzione, la sanità] che a privati [qualora<br />

gli archivi di questi ultimi risultino di notevole interesse storico], nonché sugli archivi ecclesiastici<br />

gestiti direttamente dallo Stato, quali, ad esempio, gli archivi di corporazioni religiose soppresse<br />

o quelli di alcune abbazie. L’attività dei soprintendenti si esplica non solo attraverso la vigilanza,<br />

ma anche con la tutela dei beni archivistici, praticata mediante la rivendicazione dei documenti<br />

appartenenti allo Stato che si trovano fuori dagli archivi di Stato.<br />

Tra i compiti delle Soprintendenze archivistiche si segnalano:<br />

- l’individuazione e il censimento degli archivi non statali;<br />

- la dichiarazione di “notevole interesse storico”, si tratta di una notifica fatta dal soprintendente,<br />

che impone precisi obblighi ai privati possessori di cui sia presumibile il notevole interesse storico;<br />

- il controllo, tramite ispezioni, della conservazione e dell’ordinamento degli archivi degli enti<br />

non statali;<br />

- la fornitura di consulenza a richiesta sui metodi di conservazione, ordinamento e inventariazione<br />

degli archivi non statali;<br />

- la concessione del nulla osta allo scarto degli archivi di enti pubblici e di quelli dichiarati di<br />

notevole interesse storico;<br />

- l’intervento, in caso di inadempienza degli obblighi stabiliti dalla legge, a carico degli enti<br />

pubblici e dei privati in materia di conservazione, ordinamento, scarto e consultazione dei<br />

propri archivi;<br />

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