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Manuale dell'investitore. Impiantare un'impresa in Svizzera.

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Fig. 38: Esempio di conteggio salariale: contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro<br />

Ipotesi: dipendente con due figli<br />

Dipendente <strong>in</strong> % <strong>in</strong> CHF <strong>in</strong> CHF<br />

Retribuzione lorda 10’000.00<br />

Previdenza statale AVS/AI/IPG 5,15 515,00<br />

Assicurazione contro disoccupazione AD 1,10 110,00<br />

Assicurazione contro <strong>in</strong>fortuni non professsionali AINF NP 1 2,00 200,00<br />

Previdenza professionale LPP 2 6,50 650,00<br />

Assicurazione <strong>in</strong>dennità giornaliera malattia 3 0,62 62,00<br />

Detrazioni sociali – 1’537.00<br />

Assegni per i figli/familiari 4 200,00 400.00<br />

Retribuzione netta 8’863.00<br />

Datore di lavoro<br />

Retribuzione lorda 10’000.00<br />

Previdenza statale AVS/AI/IPG 5,15 515,00<br />

Oneri amm<strong>in</strong>istrativi AHV/IV/EO 0,30 30,30<br />

Assicurazione contro disoccupazione AD 1,10 110,00<br />

Assicurazione contro <strong>in</strong>fortuni professionali AINF NP 1 0,50 50,00<br />

Previdenza professionale LPP 2 6,50 650,00<br />

Assicurazione <strong>in</strong>dennità giornaliera malattia 3 0,62 62,00<br />

Assegni per i figli/familiari 4 2,00 200,00<br />

Contributi a carico del datore di lavoro –1’617.30<br />

Totale costi del personale 11’617.30<br />

1 A seconda del settore e del rischio aziendale Fonte: Diagramma proprio di Generis AG, Sciaffusa<br />

2 L’aliquota varia <strong>in</strong> funzione dell’età della persona assicurata e dell’assicurazione<br />

3 Assicurazione facoltativa<br />

4 L’aliquota varia <strong>in</strong> funzione della cassa d’assegni familiari e del cantone<br />

8.3 Occupazione e rappresentanti<br />

dei lavoratori.<br />

Il diritto del lavoro svizzero sancisce i diritti e gli obblighi dei lavoratori<br />

e dei datori di lavoro. Contiene una normativa notevolmente<br />

più snella rispetto a quella degli Stati dell’UE ed è articolato <strong>in</strong><br />

varie leggi. Le pr<strong>in</strong>cipali sono: il Codice delle obbligazioni (contratto<br />

<strong>in</strong>dividuale di lavoro, contratto collettivo di lavoro, contratto<br />

normale di lavoro), la Legge sul lavoro (protezione generale della<br />

salute dei lavoratori, durata del lavoro e del riposo, giovani lavoratori,<br />

donne <strong>in</strong>c<strong>in</strong>te e madri che allattano) e la Legge sull’assicurazione<br />

contro gli <strong>in</strong>fortuni (sicurezza sul lavoro).<br />

Le norme <strong>in</strong>derogabili di legge del governo federale e dei cantoni<br />

prevalgono su quelle dei contratti collettivi di lavoro, anche se<br />

possono essere specificate diverse disposizioni a beneficio del<br />

dipendente, a condizione che non sia <strong>in</strong>dicato altrimenti nelle<br />

norme di legge. Qualora le disposizioni giuridiche <strong>in</strong>vece non ab-<br />

biano un carattere v<strong>in</strong>colante, sono gli accordi pattuiti tra le parti<br />

ad avere la precedenza. Alcune prescrizioni di legge <strong>in</strong> materia<br />

di diritto del lavoro possono essere modificate da un contratto<br />

collettivo, mai comunque da un contratto <strong>in</strong>dividuale.<br />

I salari/Gli stipendi vengono negoziati direttamente tra il datore<br />

di lavoro e il dipendente o concordati nel quadro di contratti<br />

collettivi di lavoro (CCL). Anche <strong>in</strong> questo ambito il legislatore ha<br />

preferito r<strong>in</strong>unciare a una rigida regolamentazione <strong>in</strong> nome di un<br />

ord<strong>in</strong>amento economico liberale, lasciando <strong>in</strong>tenzionalmente un<br />

marg<strong>in</strong>e di manovra per le trattative dirette tra i partner sociali.<br />

<strong>Manuale</strong> dell’<strong>in</strong>vestitore 2012<br />

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