12.06.2013 Views

Manuale dell'investitore. Impiantare un'impresa in Svizzera.

Manuale dell'investitore. Impiantare un'impresa in Svizzera.

Manuale dell'investitore. Impiantare un'impresa in Svizzera.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fig. 40: Rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, 2011<br />

1 = scontro frontale, 7 = cooperazione totale<br />

Media: 4,4<br />

1 <strong>Svizzera</strong> 6,1<br />

2 S<strong>in</strong>gapore 6,1<br />

3 Danimarca 5,9<br />

4 Norvegia 5,8<br />

5 Paesi Bassi 5,7<br />

6 Giappone 5,7<br />

9 Austria 5,6<br />

10 Lussemburgo 5,5<br />

12 Hong Kong SAR 5,4<br />

22 Germania 5,1<br />

25 Gran Bretagna 5,0<br />

29 Irlanda 4,9<br />

36 Stati Uniti 4,8<br />

46 India 4,6<br />

51 C<strong>in</strong>a 4,5<br />

57 Belgio 4,4<br />

79 Brasile 4,2<br />

118 Italia 3,8<br />

125 Russia 3,6<br />

133 Francia 3,4<br />

Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report<br />

2011–2012<br />

Conferimento del carattere obbligatorio generale a CCL<br />

www.seco.adm<strong>in</strong>.ch > Temi > Lavoro > Diritto del lavoro<br />

L<strong>in</strong>gue: tedesco, francese, italiano<br />

8.3.3 Partecipazione e rappresentanza dei lavoratori<br />

La Legge sulla partecipazione discipl<strong>in</strong>a il contributo dei lavorato-<br />

ri alle decisioni dell’azienda. Le disposizioni si applicano a tutte le<br />

imprese private che occupano personale <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong>, <strong>in</strong>dipenden-<br />

temente dalle dimensioni. La partecipazione consiste essenzial-<br />

mente nell’<strong>in</strong>formazione e nella consultazione dei lavoratori. Il<br />

datore di lavoro è tenuto a <strong>in</strong>formare i suoi dipendenti su tutti i<br />

fatti rilevanti e su qualsiasi novità e/o cambiamento che <strong>in</strong>tervie-<br />

ne nell’azienda per quanto concerne le aree elencate di seguito.<br />

I lavoratori, dal canto loro, hanno il diritto di porre domande e/o<br />

richieste al datore di lavoro e di presentare delle proposte. La<br />

legge regola <strong>in</strong>oltre le modalità di elezione dei rappresentanti dei<br />

lavoratori. Nelle aziende con almeno 50 lavoratori esiste il diritto<br />

di eleggere dei rappresentanti dei lavoratori. La legge impone<br />

l’obbligo di <strong>in</strong>formazione e/o di consultazione dei rappresentanti<br />

dei lavoratori o dei lavoratori <strong>in</strong>teressati solo nei seguenti ambiti:<br />

• <strong>in</strong> tutte le questioni <strong>in</strong>erenti alla sicurezza sul lavoro e alla protezione<br />

dei lavoratori<br />

• <strong>in</strong> caso di trasferimento di aziende<br />

• <strong>in</strong> caso di licenziamenti collettivi<br />

• quando riguarda un regime pensionistico professionale<br />

Inoltre, i datori di lavoro devono <strong>in</strong>formare i lavoratori, almeno una<br />

volta l'anno, sugli effetti dell'andamento dell'azienda sull'occupazione<br />

e sul personale.<br />

Facendo un confronto sul piano europeo si rileva che i comitati<br />

aziendali <strong>in</strong> Europa dispongono di competenze molto più ampie<br />

rispetto alle rappresentanze dei lavoratori previste dal diritto<br />

svizzero. La differenza fondamentale risiede nell’impossibilità<br />

delle rappresentanze dei lavoratori svizzeri di imporre la propria<br />

posizione o di esigere l’accettazione di determ<strong>in</strong>ate decisioni,<br />

facoltà <strong>in</strong>vece riconosciute ai comitati aziendali. Le rappresentanze<br />

hanno unicamente il diritto di essere <strong>in</strong>formate, ascoltate,<br />

consultate e di esprimere il proprio parere.<br />

8.4 Orario di lavoro e tempo libero.<br />

8.4.1 Durata normale, durata massima e modelli di orario del<br />

lavoro<br />

In base a quanto previsto dal contratto di lavoro o dal CCL la normale<br />

settimana lavorativa <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong> è di 40 – 44 ore. La durata<br />

massima legale del lavoro non subisce variazioni ormai da vari<br />

decenni: per le aziende <strong>in</strong>dustriali ammonta a 45 ore settimanali<br />

(lo stesso tetto massimo valido per il personale d’ufficio, lo staff<br />

tecnico ed il personale addetto alla vendita nei grandi negozi al<br />

dettaglio), mentre per le aziende artigianali è fissato a 50 ore. La<br />

dist<strong>in</strong>zione tra durata normale e durata massima del lavoro è<br />

importante ai f<strong>in</strong>i del calcolo delle ore supplementari e del lavoro<br />

straord<strong>in</strong>ario. Nella pratica esistono numerose possibilità per<br />

adattare il tempo di lavoro alle esigenze dell’impresa, ad esempio<br />

mediante l’orario di lavoro flessibile, un modello con diverse varianti<br />

di durata, la rotazione di due o più turni/squadre o il lavoro<br />

cont<strong>in</strong>uo (7 x 24 ore x 365 giorni). In particolare nelle aziende che<br />

attuano il ciclo cont<strong>in</strong>uo è possibile prolungare la durata massima<br />

del lavoro quotidiano o settimanale e ripartire <strong>in</strong> modo diverso i<br />

periodi di riposo.<br />

<strong>Manuale</strong> dell’<strong>in</strong>vestitore 2012<br />

73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!