Manuale dell'investitore. Impiantare un'impresa in Svizzera.
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Fig. 40: Rapporti tra lavoratori e datori di lavoro, 2011<br />
1 = scontro frontale, 7 = cooperazione totale<br />
Media: 4,4<br />
1 <strong>Svizzera</strong> 6,1<br />
2 S<strong>in</strong>gapore 6,1<br />
3 Danimarca 5,9<br />
4 Norvegia 5,8<br />
5 Paesi Bassi 5,7<br />
6 Giappone 5,7<br />
9 Austria 5,6<br />
10 Lussemburgo 5,5<br />
12 Hong Kong SAR 5,4<br />
22 Germania 5,1<br />
25 Gran Bretagna 5,0<br />
29 Irlanda 4,9<br />
36 Stati Uniti 4,8<br />
46 India 4,6<br />
51 C<strong>in</strong>a 4,5<br />
57 Belgio 4,4<br />
79 Brasile 4,2<br />
118 Italia 3,8<br />
125 Russia 3,6<br />
133 Francia 3,4<br />
Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report<br />
2011–2012<br />
Conferimento del carattere obbligatorio generale a CCL<br />
www.seco.adm<strong>in</strong>.ch > Temi > Lavoro > Diritto del lavoro<br />
L<strong>in</strong>gue: tedesco, francese, italiano<br />
8.3.3 Partecipazione e rappresentanza dei lavoratori<br />
La Legge sulla partecipazione discipl<strong>in</strong>a il contributo dei lavorato-<br />
ri alle decisioni dell’azienda. Le disposizioni si applicano a tutte le<br />
imprese private che occupano personale <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong>, <strong>in</strong>dipenden-<br />
temente dalle dimensioni. La partecipazione consiste essenzial-<br />
mente nell’<strong>in</strong>formazione e nella consultazione dei lavoratori. Il<br />
datore di lavoro è tenuto a <strong>in</strong>formare i suoi dipendenti su tutti i<br />
fatti rilevanti e su qualsiasi novità e/o cambiamento che <strong>in</strong>tervie-<br />
ne nell’azienda per quanto concerne le aree elencate di seguito.<br />
I lavoratori, dal canto loro, hanno il diritto di porre domande e/o<br />
richieste al datore di lavoro e di presentare delle proposte. La<br />
legge regola <strong>in</strong>oltre le modalità di elezione dei rappresentanti dei<br />
lavoratori. Nelle aziende con almeno 50 lavoratori esiste il diritto<br />
di eleggere dei rappresentanti dei lavoratori. La legge impone<br />
l’obbligo di <strong>in</strong>formazione e/o di consultazione dei rappresentanti<br />
dei lavoratori o dei lavoratori <strong>in</strong>teressati solo nei seguenti ambiti:<br />
• <strong>in</strong> tutte le questioni <strong>in</strong>erenti alla sicurezza sul lavoro e alla protezione<br />
dei lavoratori<br />
• <strong>in</strong> caso di trasferimento di aziende<br />
• <strong>in</strong> caso di licenziamenti collettivi<br />
• quando riguarda un regime pensionistico professionale<br />
Inoltre, i datori di lavoro devono <strong>in</strong>formare i lavoratori, almeno una<br />
volta l'anno, sugli effetti dell'andamento dell'azienda sull'occupazione<br />
e sul personale.<br />
Facendo un confronto sul piano europeo si rileva che i comitati<br />
aziendali <strong>in</strong> Europa dispongono di competenze molto più ampie<br />
rispetto alle rappresentanze dei lavoratori previste dal diritto<br />
svizzero. La differenza fondamentale risiede nell’impossibilità<br />
delle rappresentanze dei lavoratori svizzeri di imporre la propria<br />
posizione o di esigere l’accettazione di determ<strong>in</strong>ate decisioni,<br />
facoltà <strong>in</strong>vece riconosciute ai comitati aziendali. Le rappresentanze<br />
hanno unicamente il diritto di essere <strong>in</strong>formate, ascoltate,<br />
consultate e di esprimere il proprio parere.<br />
8.4 Orario di lavoro e tempo libero.<br />
8.4.1 Durata normale, durata massima e modelli di orario del<br />
lavoro<br />
In base a quanto previsto dal contratto di lavoro o dal CCL la normale<br />
settimana lavorativa <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong> è di 40 – 44 ore. La durata<br />
massima legale del lavoro non subisce variazioni ormai da vari<br />
decenni: per le aziende <strong>in</strong>dustriali ammonta a 45 ore settimanali<br />
(lo stesso tetto massimo valido per il personale d’ufficio, lo staff<br />
tecnico ed il personale addetto alla vendita nei grandi negozi al<br />
dettaglio), mentre per le aziende artigianali è fissato a 50 ore. La<br />
dist<strong>in</strong>zione tra durata normale e durata massima del lavoro è<br />
importante ai f<strong>in</strong>i del calcolo delle ore supplementari e del lavoro<br />
straord<strong>in</strong>ario. Nella pratica esistono numerose possibilità per<br />
adattare il tempo di lavoro alle esigenze dell’impresa, ad esempio<br />
mediante l’orario di lavoro flessibile, un modello con diverse varianti<br />
di durata, la rotazione di due o più turni/squadre o il lavoro<br />
cont<strong>in</strong>uo (7 x 24 ore x 365 giorni). In particolare nelle aziende che<br />
attuano il ciclo cont<strong>in</strong>uo è possibile prolungare la durata massima<br />
del lavoro quotidiano o settimanale e ripartire <strong>in</strong> modo diverso i<br />
periodi di riposo.<br />
<strong>Manuale</strong> dell’<strong>in</strong>vestitore 2012<br />
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