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Manuale dell'investitore. Impiantare un'impresa in Svizzera.

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Un licenziamento è considerato «senza giusta causa» o «illecito» (<strong>in</strong><br />

<strong>Svizzera</strong> «disdetta abusiva»), per esempio, se avviene per motivi<br />

di età, colore della pelle o religione. Sono <strong>in</strong>oltre ritenuti discrimi-<br />

natori i licenziamenti legati all’appartenenza del collaboratore a<br />

un partito politico o a un s<strong>in</strong>dacato. Un licenziamento illecito può<br />

essere impugnato e può comportare, <strong>in</strong> alcuni casi, una richiesta<br />

di risarcimento per il danno subito.<br />

In determ<strong>in</strong>ati periodi (cosiddetti «periodi bloccati») non è consentito<br />

licenziare il lavoratore, ad esempio durante malattia, <strong>in</strong>fortunio,<br />

gravidanza, servizio militare o protezione civile, servizio<br />

civile o azioni umanitarie all’estero. Il licenziamento disposto nei<br />

confronti di un dipendente che si trova <strong>in</strong> una di queste situazioni<br />

non ha alcuna validità (cosiddetto «licenziamento <strong>in</strong> tempo<br />

<strong>in</strong>opportuno»).<br />

8.5.2 Settimana corta (<strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong> «lavoro ridotto») e licenziamenti<br />

collettivi<br />

Nel caso <strong>in</strong> cui gli ord<strong>in</strong>ativi subissero un drastico calo o si verificassero<br />

altre circostanze negative, l’azienda può trovarsi nella<br />

necessità di dover <strong>in</strong>tervenire per contenere i costi del personale.<br />

Tagli temporanei o def<strong>in</strong>itivi dell’organico consentono di ridurre<br />

eventuali esuberi di capacità. Per mantenere i posti esistenti, il<br />

datore di lavoro <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong> può ricorrere alla settimana corta, notificando<br />

la decisione all’assicurazione contro la disoccupazione.<br />

Se la domanda viene accettata, durante un determ<strong>in</strong>ato periodo<br />

l’azienda riceve dall’assicurazione un’<strong>in</strong>dennità per lavoro ridotto<br />

pari all’80 % della perdita di guadagno computabile. Lo scopo<br />

primario di questa misura è evitare che vengano licenziati lavoratori<br />

a causa di difficoltà momentanee e <strong>in</strong>evitabili dell’impresa.<br />

Tuttavia, i dipendenti hanno il diritto di rifiutare di accettare la<br />

settimana corta e cont<strong>in</strong>uano a ricevere lo stipendio pieno, anche<br />

se così facendo sono a rischio di licenziamento. Il licenziamento è<br />

lo strumento estremo che un imprenditore può utilizzare per reagire<br />

alle fluttuazioni del grado di utilizzo delle capacità lavorative <strong>in</strong>terne.<br />

Il Codice delle obbligazioni (CO, artt. 335d – 335g) impone l’obbligo<br />

al datore di lavoro che <strong>in</strong>tende procedere a licenziamenti collettivi<br />

• di consultare la rappresentanza dei lavoratori o, <strong>in</strong> assenza di<br />

quest’ultima, dei lavoratori colpiti<br />

• di <strong>in</strong>formare per iscritto l’Ufficio cantonale del lavoro<br />

Paragonata ai Paesi esteri, la normativa svizzera che discipl<strong>in</strong>a<br />

il mercato del lavoro è estremamente favorevole agli <strong>in</strong>vestitori.<br />

Gli imprenditori possono assumere e licenziare i dipendenti con<br />

relativa facilità.<br />

76 <strong>Manuale</strong> dell’<strong>in</strong>vestitore 2012<br />

Fig. 42: Assunzioni e licenziamenti, 2011<br />

1 = ostacolati dalla regolamentazione<br />

7 = decisi flessibilmente dai datori di lavoro<br />

1 Danimarca 6,1<br />

2 S<strong>in</strong>gapore 5,8<br />

3 <strong>Svizzera</strong> 5,8<br />

4 Hong Kong SAR 5,7<br />

5 Azerbaigian 5,3<br />

8 Stati Uniti 5,1<br />

36 Gran Bretagna 4,4<br />

44 C<strong>in</strong>a 4,3<br />

66 India 4,0<br />

84 Irlanda 3,7<br />

85 Russia 3,7<br />

108 Lussemburgo 3,4<br />

121 Paesi Bassi 3,1<br />

126 Italia 3,0<br />

128 Brasile 2,9<br />

131 Belgio 2,9<br />

132 Germania 2,8<br />

133 Giappone 2,8<br />

136 Francia 2,7<br />

Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report<br />

2011 – 2012<br />

Lavoro ridotto: opuscoli, moduli, <strong>in</strong>dirizzi<br />

www.treffpunkt-arbeit.ch > Per i datori di lavoro > Aiuti f<strong>in</strong>anziari<br />

L<strong>in</strong>gue: tedesco, <strong>in</strong>glese, francese, italiano<br />

8.6 Assicurazioni sociali.<br />

Il sistema previdenziale e sociale svizzero è formato da tre<br />

componenti – statale, aziendale e <strong>in</strong>dividuale – armonizzate tra<br />

loro. Un ruolo centrale è affidato alla responsabilità personale,<br />

per questo motivo l’<strong>in</strong>cidenza complessiva del carico fiscale<br />

e contributivo risulta particolarmente moderata nel confronto<br />

<strong>in</strong>ternazionale.<br />

Il sistema previdenziale svizzero poggia su tre pilastri.<br />

• 1° pilastro: il m<strong>in</strong>imo esistenziale delle persone assicurate è<br />

garantito a livello statale dall’assicurazione per la vecchiaia e<br />

per i superstiti (AVS) e dall’assicurazione per l’<strong>in</strong>validità (AI).

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