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Manuale dell'investitore. Impiantare un'impresa in Svizzera.

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Fig. 39: Deregolamentazione del mercato del lavoro, 2011<br />

Attività imprenditoriale fortemente ostacolata = 1<br />

Attività imprenditoriale assolutamente non ostacolata = 10<br />

1 Danimarca 8,35<br />

2 <strong>Svizzera</strong> 7,96<br />

3 Islanda 7,91<br />

4 Hong Kong SAR 7,10<br />

5 S<strong>in</strong>gapore 7,05<br />

8 Stati Uniti 6,48<br />

11 C<strong>in</strong>a 6,34<br />

19 Irlanda 5,56<br />

22 Russia 5,46<br />

26 Giappone 5,14<br />

31 Germania 4,95<br />

33 India 4,90<br />

42 Paesi Bassi 4,38<br />

44 Gran Bretagna 4,28<br />

46 Lussemburgo 4,23<br />

48 Francia 3,74<br />

49 Italia 3,70<br />

51 Belgio 3,44<br />

56 Brasile 2,28<br />

Fonte: Fonte: IMD World Competitiveness Onl<strong>in</strong>e 2011<br />

8.3.1 Contratto <strong>in</strong>dividuale di lavoro<br />

Entro un mese dall’<strong>in</strong>izio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro<br />

deve fissare <strong>in</strong> forma scritta i punti pr<strong>in</strong>cipali del contratto di lavoro<br />

dest<strong>in</strong>ato al dipendente.<br />

Per le aziende di grosse dimensioni si consiglia di redigere un<br />

«regolamento del personale» <strong>in</strong> cui sono riportate le disposizioni<br />

fondamentali relative al contratto di lavoro. In presenza di un<br />

regolamento, il contratto di lavoro si limita a contenere gli accordi<br />

specifici sulla retribuzione, sul term<strong>in</strong>e di disdetta e altre disposizioni<br />

speciali (ad es. divieto di concorrenza). I contratti di lavoro e<br />

i regolamenti del personale devono attenersi alle prescrizioni v<strong>in</strong>colanti<br />

del Codice delle obbligazioni svizzero e alle disposizioni<br />

applicabili nei contratti collettivi di lavoro. I regolamenti del personale<br />

non devono essere confusi con gli accordi d’impresa adottati<br />

negli Stati membri UE e stipulati tra il datore di lavoro e i comitati<br />

aziendali (un organo che non esiste <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong>). Le imprese che<br />

operano nel settore <strong>in</strong>dustriale <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong> hanno l’obbligo però di<br />

allestire un regolamento aziendale <strong>in</strong> cui sono fornite <strong>in</strong>formazioni<br />

utili sulla protezione della salute e la prevenzione degli <strong>in</strong>fortuni.<br />

Prima della stesura del regolamento aziendale si deve procedere<br />

alla consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.<br />

72 <strong>Manuale</strong> dell’<strong>in</strong>vestitore 2012<br />

Le aziende hanno la facoltà di <strong>in</strong>serire nel contratto di lavoro una<br />

clausola di divieto di concorrenza, valida sia durante il rapporto<br />

di lavoro che dopo la sua conclusione. Il divieto di concorrenza<br />

proibisce al dipendente di utilizzare le conoscenze specifiche, di<br />

cui viene a conoscenza nel corso della sua attività lavorativa, <strong>in</strong><br />

modo tale da fare concorrenza al datore di lavoro presso cui lavora<br />

o ha lavorato precedentemente. Nella pratica, per la formulazione<br />

e l’applicazione del divieto di concorrenza sono richiesti precisi<br />

requisiti. Non è previsto obbligatoriamente un <strong>in</strong>dennizzo al<br />

lavoratore per il rispetto del divieto di concorrenza. Requisiti del<br />

divieto di concorrenza sono:<br />

• forma scritta<br />

• chiara descrizione degli ambiti di applicazione (luogo geografico,<br />

ramo/settore, cerchia di clienti), un divieto generico non è<br />

sufficiente<br />

• <strong>in</strong>dicazione della durata (<strong>in</strong> genere non maggiore di 3 anni).<br />

8.3.2 Contratti collettivi di lavoro<br />

Il contratto collettivo di lavoro (CCL) viene siglato tra le associazioni<br />

padronali e le associazioni dei lavoratori. I partner sociali vi<br />

def<strong>in</strong>iscono le disposizioni m<strong>in</strong>ime (ad es. salario/stipendio m<strong>in</strong>imo,<br />

ferie, orari di lavoro, i periodi di preavviso o l’età pensionabile)<br />

che devono essere rispettate nei contratti <strong>in</strong>dividuali di lavoro.<br />

Un contratto collettivo di lavoro viene <strong>in</strong> genere concordato con<br />

un term<strong>in</strong>e fissato. Durante il periodo, entrambe le parti hanno<br />

l’obbligo di non esercitare azione <strong>in</strong>dustriale. Con le dichiarazioni<br />

di applicabilità generale, il campo di applicazione di un<br />

contratto collettivo è esteso a tutti i dipendenti e datori di lavoro<br />

<strong>in</strong> un settore particolare. I salari m<strong>in</strong>imi che sono stati negoziati<br />

nell’ambito di un contratto collettivo di questo tipo devono essere<br />

osservati da tutti i datori di lavoro. In <strong>Svizzera</strong> ci sono circa 1’500<br />

CCL senza obbligatorietà generale i quali sono applicati solo se<br />

le parti contrattuali sono membri di associazioni di categoria. In<br />

<strong>Svizzera</strong> ci sono 36 CCL con obbligatorietà generale per il governo<br />

federale e 47 per i cantoni (ottobre 2011).<br />

Nel caso <strong>in</strong> cui tra datore di lavoro e dipendenti dovessero sorgere<br />

delle divergenze, si cerca di ricomporre la vertenza all’<strong>in</strong>terno<br />

dell’impresa giungendo a una soluzione consensuale. Questo tipo<br />

di approccio trova le sue radici nella cosiddetta «pace del lavoro»,<br />

conclusa nel 1937 dalle associazioni dei datori di lavoro e quelle<br />

dei lavoratori. Nell’accordo, le parti sociali si impegnano reciprocamente<br />

a mantenere la pace e a risolvere i conflitti attraverso<br />

il dialogo. Ancora oggi la ricerca di soluzioni condivise da parte<br />

degli operatori del mercato del lavoro è la realtà più diffusa.

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