Manuale dell'investitore. Impiantare un'impresa in Svizzera.
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Fig. 39: Deregolamentazione del mercato del lavoro, 2011<br />
Attività imprenditoriale fortemente ostacolata = 1<br />
Attività imprenditoriale assolutamente non ostacolata = 10<br />
1 Danimarca 8,35<br />
2 <strong>Svizzera</strong> 7,96<br />
3 Islanda 7,91<br />
4 Hong Kong SAR 7,10<br />
5 S<strong>in</strong>gapore 7,05<br />
8 Stati Uniti 6,48<br />
11 C<strong>in</strong>a 6,34<br />
19 Irlanda 5,56<br />
22 Russia 5,46<br />
26 Giappone 5,14<br />
31 Germania 4,95<br />
33 India 4,90<br />
42 Paesi Bassi 4,38<br />
44 Gran Bretagna 4,28<br />
46 Lussemburgo 4,23<br />
48 Francia 3,74<br />
49 Italia 3,70<br />
51 Belgio 3,44<br />
56 Brasile 2,28<br />
Fonte: Fonte: IMD World Competitiveness Onl<strong>in</strong>e 2011<br />
8.3.1 Contratto <strong>in</strong>dividuale di lavoro<br />
Entro un mese dall’<strong>in</strong>izio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro<br />
deve fissare <strong>in</strong> forma scritta i punti pr<strong>in</strong>cipali del contratto di lavoro<br />
dest<strong>in</strong>ato al dipendente.<br />
Per le aziende di grosse dimensioni si consiglia di redigere un<br />
«regolamento del personale» <strong>in</strong> cui sono riportate le disposizioni<br />
fondamentali relative al contratto di lavoro. In presenza di un<br />
regolamento, il contratto di lavoro si limita a contenere gli accordi<br />
specifici sulla retribuzione, sul term<strong>in</strong>e di disdetta e altre disposizioni<br />
speciali (ad es. divieto di concorrenza). I contratti di lavoro e<br />
i regolamenti del personale devono attenersi alle prescrizioni v<strong>in</strong>colanti<br />
del Codice delle obbligazioni svizzero e alle disposizioni<br />
applicabili nei contratti collettivi di lavoro. I regolamenti del personale<br />
non devono essere confusi con gli accordi d’impresa adottati<br />
negli Stati membri UE e stipulati tra il datore di lavoro e i comitati<br />
aziendali (un organo che non esiste <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong>). Le imprese che<br />
operano nel settore <strong>in</strong>dustriale <strong>in</strong> <strong>Svizzera</strong> hanno l’obbligo però di<br />
allestire un regolamento aziendale <strong>in</strong> cui sono fornite <strong>in</strong>formazioni<br />
utili sulla protezione della salute e la prevenzione degli <strong>in</strong>fortuni.<br />
Prima della stesura del regolamento aziendale si deve procedere<br />
alla consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.<br />
72 <strong>Manuale</strong> dell’<strong>in</strong>vestitore 2012<br />
Le aziende hanno la facoltà di <strong>in</strong>serire nel contratto di lavoro una<br />
clausola di divieto di concorrenza, valida sia durante il rapporto<br />
di lavoro che dopo la sua conclusione. Il divieto di concorrenza<br />
proibisce al dipendente di utilizzare le conoscenze specifiche, di<br />
cui viene a conoscenza nel corso della sua attività lavorativa, <strong>in</strong><br />
modo tale da fare concorrenza al datore di lavoro presso cui lavora<br />
o ha lavorato precedentemente. Nella pratica, per la formulazione<br />
e l’applicazione del divieto di concorrenza sono richiesti precisi<br />
requisiti. Non è previsto obbligatoriamente un <strong>in</strong>dennizzo al<br />
lavoratore per il rispetto del divieto di concorrenza. Requisiti del<br />
divieto di concorrenza sono:<br />
• forma scritta<br />
• chiara descrizione degli ambiti di applicazione (luogo geografico,<br />
ramo/settore, cerchia di clienti), un divieto generico non è<br />
sufficiente<br />
• <strong>in</strong>dicazione della durata (<strong>in</strong> genere non maggiore di 3 anni).<br />
8.3.2 Contratti collettivi di lavoro<br />
Il contratto collettivo di lavoro (CCL) viene siglato tra le associazioni<br />
padronali e le associazioni dei lavoratori. I partner sociali vi<br />
def<strong>in</strong>iscono le disposizioni m<strong>in</strong>ime (ad es. salario/stipendio m<strong>in</strong>imo,<br />
ferie, orari di lavoro, i periodi di preavviso o l’età pensionabile)<br />
che devono essere rispettate nei contratti <strong>in</strong>dividuali di lavoro.<br />
Un contratto collettivo di lavoro viene <strong>in</strong> genere concordato con<br />
un term<strong>in</strong>e fissato. Durante il periodo, entrambe le parti hanno<br />
l’obbligo di non esercitare azione <strong>in</strong>dustriale. Con le dichiarazioni<br />
di applicabilità generale, il campo di applicazione di un<br />
contratto collettivo è esteso a tutti i dipendenti e datori di lavoro<br />
<strong>in</strong> un settore particolare. I salari m<strong>in</strong>imi che sono stati negoziati<br />
nell’ambito di un contratto collettivo di questo tipo devono essere<br />
osservati da tutti i datori di lavoro. In <strong>Svizzera</strong> ci sono circa 1’500<br />
CCL senza obbligatorietà generale i quali sono applicati solo se<br />
le parti contrattuali sono membri di associazioni di categoria. In<br />
<strong>Svizzera</strong> ci sono 36 CCL con obbligatorietà generale per il governo<br />
federale e 47 per i cantoni (ottobre 2011).<br />
Nel caso <strong>in</strong> cui tra datore di lavoro e dipendenti dovessero sorgere<br />
delle divergenze, si cerca di ricomporre la vertenza all’<strong>in</strong>terno<br />
dell’impresa giungendo a una soluzione consensuale. Questo tipo<br />
di approccio trova le sue radici nella cosiddetta «pace del lavoro»,<br />
conclusa nel 1937 dalle associazioni dei datori di lavoro e quelle<br />
dei lavoratori. Nell’accordo, le parti sociali si impegnano reciprocamente<br />
a mantenere la pace e a risolvere i conflitti attraverso<br />
il dialogo. Ancora oggi la ricerca di soluzioni condivise da parte<br />
degli operatori del mercato del lavoro è la realtà più diffusa.