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Carissimi Amiche ed Amici, - Missale Romanum

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Le nozioni qui esposte non hanno la pretesa di essere esaustive; ma il lettore ricordi che ciascun<br />

Ordine monastico gode di un considerevole numero di privilegi speciali, derivanti da immemorabili<br />

tradizioni o da indulti apostolici, che non possono trovare posto in questo volume.<br />

PRELATI DELLA CURIA ROMANA. – Papa, Cardinali, Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi e<br />

Abati sono propriamente e canonicamente definiti Prelati. Ma, oltre ad essi, esiste nella Chiesa<br />

Romana una classe di ufficiali insigniti dal Papa del titolo e della dignità di Prelati, comunemente<br />

detti “Prelati romani” o “Prelati della curia romana”, Romanae Curiae Antistites.<br />

Anticamente questi Prelati erano semplicemente gli ufficiali della curia romana che costituivano<br />

la famiglia del Sommo Pontefice o ricoprivano diversi uffici nelle Congregazioni. A poco a poco,<br />

specialmente durante l’ultimo secolo, il numero di tali Prelati si è largamente accresciuto a causa<br />

del conferimento a molti sacerdoti del titolo e degli onori relativi a questi uffici, senza però che i<br />

nuovi dignitari abbiano alcuna parte nell’amministrazione generale della Chiesa.<br />

Queste dignità onorifiche elargite a un sacerdote, se da un lato gli conferiscono titolo <strong>ed</strong> onori<br />

ad esse inerenti, con una determinata prec<strong>ed</strong>enza su certe altre classi di ecclesiastici, dall’altro non<br />

modificano la sua giurisdizione.<br />

La famiglia pontificia è costituita da due classi di Prelati: i Prelati di mantelletta e i Prelati di<br />

mantellone, così chiamati per il tipo di abito ufficiale che indossano. I Prelati di mantelletta sono<br />

“Prelati” a tutti gli effetti, con titolo personale e nomina a vita. La loro prelatura è permanente e<br />

possono esserne privati solo per indegnità o delitto, dopo un regolare processo o motu proprio con<br />

un atto positivo del Sommo Pontefice.<br />

I Prelati di mantellone godono del titolo e degli onori di Prelato pur non essendo Prelati a tutti<br />

gli effetti. La loro “Prelatura” è semplicemente un onore inerente all’ufficio che ricoprono e non<br />

riguarda la loro persona; non è permanente, anche se essi ne vengono privati solo per motivi gravi;<br />

ma perdono titolo e ufficio alla morte del Papa, perché sono considerati ufficiali personali che il<br />

successore non è tenuto a mantenere.<br />

Quando viene eletto il nuovo Papa, possono chi<strong>ed</strong>ere che la loro Prelatura sia rinnovata, e in<br />

genere questa concessione viene accordata senza alcuna difficoltà. Tuttavia, mentre la Santa S<strong>ed</strong>e è<br />

vacante e fin quando non sono reintegrati dal neoeletto Papa, devono astenersi dal portare l’abito<br />

proprio dell’ufficio o dignità che hanno perduto.<br />

La famiglia del Sommo Pontefice è costituita essenzialmente dai Patriarchi, Arcivescovi e<br />

Vescovi Assistenti al soglio e dai Prelati di mantelletta, donde il loro titolo generale di “Prelati<br />

domestici”.<br />

Se i Prelati di mantelletta appartengono ad un “Collegio” 62 , portano il titolo specialmente<br />

assegnato ai membri di tale Collegio; se non appartengono ad un Collegio, possono usare soltanto il<br />

titolo generale di Prelati domestici.<br />

I diversi Collegi di Prelati domestici sono:<br />

I P a t r i a r c h i ,<br />

Gli A r c i v e s c o v i e V e s c o v i A s s i s t e n t i a l s o g l i o p o n t i f i c i o ,<br />

I P r o t o n o t a r i A p o s t o l i c i 63 ,<br />

I V o t a n t i d i S e g n a t u r a 64 ,<br />

I R e f e r e n d a r i d i S e g n a t u r a 65 ,<br />

Gli U d i t o r i d i R o t a ,<br />

I C h i e r i c i d e l l a R e v e r e n d a C a m e r a A p o s t o l i c a .<br />

62<br />

Il termine “Collegio” indica un gruppo o assemblea di Prelati che hanno lo stesso titolo, fruiscono degli stessi onori e privilegi e<br />

svolgono le stesse funzioni nella curia romana.<br />

63<br />

P. A. BAART, The Roman Court, prefazione. – Secondo la Costituzione Apostolica Ad incrementum, promulgata da PIO XI il 15<br />

agosto 1934, solo i sette Protonotari Apostolici de numero participantium costituiscono un Collegio (N.d.T.).<br />

64<br />

Chirografo di Papa BENEDETTO XV, 28 giugno 1915.<br />

65<br />

Secondo la Costit. Ap. Ad incrementum (1934), i Referendari di Segnatura non costituiscono un vero e proprio Collegio, ma<br />

sono considerati parte del Collegio dei Votanti.<br />

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