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Carissimi Amiche ed Amici, - Missale Romanum

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8<br />

essere un sacerdote ordinato: la distinzione trae origine dai loro titoli, poiché la dignità cardinalizia<br />

non appartiene alla gerarchia d’Ordine, ma a quella di giurisdizione 14 .<br />

Il titolo è preso dalla diocesi o chiesa alla quale il Cardinale viene nominato; ma di solito la<br />

parola titolo è usata soltanto per indicare le chiese assegnate ai Cardinali Preti, mentre le s<strong>ed</strong>i<br />

episcopali dei Cardinali Vescovi sono chiamate diocesi suburbicarie 15 .<br />

Tali diocesi, situate nei suburbi di Roma (donde il loro nome), formano la provincia<br />

metropolitana romana. Esse sono:<br />

O s t i a e V e l l e t r i , il cui Vescovo è Decano del Sacro Collegio;<br />

P o r t o e S a n t a R u f i n a , s<strong>ed</strong>e anticamente riservata al Suddecano del Sacro Collegio.<br />

S a b i n a , che non è una città, ma un territorio 16 ;<br />

P a l e s t r i n a , il cui Vescovo ha il titolo di Praenestinus Episcopus;<br />

F r a s c a t i , anticamente Tusculum, nome conservato nel titolo del Vescovo, Tusculanus<br />

Episcopus;<br />

A l b a n o , Albanensis Episcopus.<br />

Ogni Cardinale Prete ha per titolo una delle antiche chiese parrocchiali di Roma. Anche il titolo<br />

di un Cardinale Diacono è una chiesa, ma in genere una di quelle che anticamente fungevano da<br />

cappelle di un osp<strong>ed</strong>ale o di un ospizio, visto che il compito dei diaconi consisteva nel provv<strong>ed</strong>ere<br />

alle necessità dei poveri. Questo “titolo” si chiama ancora oggi diaconia 17 .<br />

Il corpo dei Cardinali è conosciuto come Sacro Collegio. A capo di tale collegio vi è il Decano,<br />

che è il primo Cardinale Vescovo in ordine di anzianità nonché Vescovo di Ostia e Velletri.<br />

I compiti dei Cardinali consistono generalmente nel consigliare 18 e coadiuvare il Sommo<br />

Pontefice nell’amministrazione della Chiesa. Essi, inoltre, governano la Chiesa quando la S<strong>ed</strong>e<br />

Apostolica è vacante <strong>ed</strong> eleggono il nuovo Papa 19 .<br />

Il loro titolo ufficiale è Eminentissimus et Reverendissimus Dominus 20 e, in virtù della loro<br />

dignità, hanno diritto di prec<strong>ed</strong>enza imm<strong>ed</strong>iatamente dopo il Papa su tutti coloro che non sono<br />

Cardinali 21 .<br />

Godono di molti altri speciali privilegi, che sono enumerati nel Codice di Diritto Canonico, can.<br />

239.<br />

PATRIARCHI E PRIMATI. – Sebbene, per divina istituzione e ordinazione, i Vescovi siano tutti<br />

uguali, la legislazione ecclesiastica ha introdotto alcune distinzioni nell’autorità episcopale in virtù<br />

delle quali alcuni Vescovi sono superiori ad altri <strong>ed</strong> esercitano su di essi una vera e propria autorità,<br />

che partecipa in una certa misura della Prelatura suprema del Sommo Pontefice. Tali sono i<br />

Patriarchi, i Primati e gli Arcivescovi o Metropoliti 22 .<br />

La parola Patriarca significa letteralmente “capo dei Padri”. Questo appellativo è molto antico.<br />

Poiché il titolo dei primi Vescovi era quello di “Padri”, i loro capi erano logicamente chiamati<br />

“Patriarchi”.<br />

Il titolo di Patriarca era inizialmente riservato ai soli Vescovi di Roma, Alessandria e Antiochia,<br />

tre s<strong>ed</strong>i episcopali la cui fondazione è attribuita a S. Pietro 23 .<br />

14<br />

FERRARIS, Bibliotheca canonica, ad art. Cardinales, II. – Codex Iuris Canonici, can. 232.<br />

15<br />

SOGLIA, op. et loc. cit. – BOUIX, loc. cit.<br />

16<br />

Con la Costituzione Apostolica Suburbicariae Sabinae (3 giugno 1925), PIO XI ha unito alla s<strong>ed</strong>e suburbicaria della Sabina la<br />

diocesi di Poggio Mirteto (Mandelensis): il titolo attuale è dunque S a b i n a e P o g g i o M i r t e t o (N.d.T.).<br />

17<br />

FERRARIS, Bibliotheca, art. Cardinales, I. – SISTO V, Costit. Postquam, 3 dic. 1586.<br />

18<br />

Concilio Tridentino, sess. XXV, cap. I, De reformatione.<br />

19<br />

Codex Iuris Canonici, can. 241.<br />

20<br />

Decreto di Papa URBANO VIII, 10 giugno 1630.<br />

21<br />

EUGENIO IV, Costit. Ap. Non m<strong>ed</strong>iocri.<br />

22<br />

BOUIX, De curia romana. – SOGLIA, Institutiones iuris publici, part. II, ecc. – Codex, liber II, pars I, cap. III.<br />

23<br />

PHILLIPS, Du droit ecclésiastique, tom. II, p. 25.

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