Carissimi Amiche ed Amici, - Missale Romanum
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8<br />
essere un sacerdote ordinato: la distinzione trae origine dai loro titoli, poiché la dignità cardinalizia<br />
non appartiene alla gerarchia d’Ordine, ma a quella di giurisdizione 14 .<br />
Il titolo è preso dalla diocesi o chiesa alla quale il Cardinale viene nominato; ma di solito la<br />
parola titolo è usata soltanto per indicare le chiese assegnate ai Cardinali Preti, mentre le s<strong>ed</strong>i<br />
episcopali dei Cardinali Vescovi sono chiamate diocesi suburbicarie 15 .<br />
Tali diocesi, situate nei suburbi di Roma (donde il loro nome), formano la provincia<br />
metropolitana romana. Esse sono:<br />
O s t i a e V e l l e t r i , il cui Vescovo è Decano del Sacro Collegio;<br />
P o r t o e S a n t a R u f i n a , s<strong>ed</strong>e anticamente riservata al Suddecano del Sacro Collegio.<br />
S a b i n a , che non è una città, ma un territorio 16 ;<br />
P a l e s t r i n a , il cui Vescovo ha il titolo di Praenestinus Episcopus;<br />
F r a s c a t i , anticamente Tusculum, nome conservato nel titolo del Vescovo, Tusculanus<br />
Episcopus;<br />
A l b a n o , Albanensis Episcopus.<br />
Ogni Cardinale Prete ha per titolo una delle antiche chiese parrocchiali di Roma. Anche il titolo<br />
di un Cardinale Diacono è una chiesa, ma in genere una di quelle che anticamente fungevano da<br />
cappelle di un osp<strong>ed</strong>ale o di un ospizio, visto che il compito dei diaconi consisteva nel provv<strong>ed</strong>ere<br />
alle necessità dei poveri. Questo “titolo” si chiama ancora oggi diaconia 17 .<br />
Il corpo dei Cardinali è conosciuto come Sacro Collegio. A capo di tale collegio vi è il Decano,<br />
che è il primo Cardinale Vescovo in ordine di anzianità nonché Vescovo di Ostia e Velletri.<br />
I compiti dei Cardinali consistono generalmente nel consigliare 18 e coadiuvare il Sommo<br />
Pontefice nell’amministrazione della Chiesa. Essi, inoltre, governano la Chiesa quando la S<strong>ed</strong>e<br />
Apostolica è vacante <strong>ed</strong> eleggono il nuovo Papa 19 .<br />
Il loro titolo ufficiale è Eminentissimus et Reverendissimus Dominus 20 e, in virtù della loro<br />
dignità, hanno diritto di prec<strong>ed</strong>enza imm<strong>ed</strong>iatamente dopo il Papa su tutti coloro che non sono<br />
Cardinali 21 .<br />
Godono di molti altri speciali privilegi, che sono enumerati nel Codice di Diritto Canonico, can.<br />
239.<br />
PATRIARCHI E PRIMATI. – Sebbene, per divina istituzione e ordinazione, i Vescovi siano tutti<br />
uguali, la legislazione ecclesiastica ha introdotto alcune distinzioni nell’autorità episcopale in virtù<br />
delle quali alcuni Vescovi sono superiori ad altri <strong>ed</strong> esercitano su di essi una vera e propria autorità,<br />
che partecipa in una certa misura della Prelatura suprema del Sommo Pontefice. Tali sono i<br />
Patriarchi, i Primati e gli Arcivescovi o Metropoliti 22 .<br />
La parola Patriarca significa letteralmente “capo dei Padri”. Questo appellativo è molto antico.<br />
Poiché il titolo dei primi Vescovi era quello di “Padri”, i loro capi erano logicamente chiamati<br />
“Patriarchi”.<br />
Il titolo di Patriarca era inizialmente riservato ai soli Vescovi di Roma, Alessandria e Antiochia,<br />
tre s<strong>ed</strong>i episcopali la cui fondazione è attribuita a S. Pietro 23 .<br />
14<br />
FERRARIS, Bibliotheca canonica, ad art. Cardinales, II. – Codex Iuris Canonici, can. 232.<br />
15<br />
SOGLIA, op. et loc. cit. – BOUIX, loc. cit.<br />
16<br />
Con la Costituzione Apostolica Suburbicariae Sabinae (3 giugno 1925), PIO XI ha unito alla s<strong>ed</strong>e suburbicaria della Sabina la<br />
diocesi di Poggio Mirteto (Mandelensis): il titolo attuale è dunque S a b i n a e P o g g i o M i r t e t o (N.d.T.).<br />
17<br />
FERRARIS, Bibliotheca, art. Cardinales, I. – SISTO V, Costit. Postquam, 3 dic. 1586.<br />
18<br />
Concilio Tridentino, sess. XXV, cap. I, De reformatione.<br />
19<br />
Codex Iuris Canonici, can. 241.<br />
20<br />
Decreto di Papa URBANO VIII, 10 giugno 1630.<br />
21<br />
EUGENIO IV, Costit. Ap. Non m<strong>ed</strong>iocri.<br />
22<br />
BOUIX, De curia romana. – SOGLIA, Institutiones iuris publici, part. II, ecc. – Codex, liber II, pars I, cap. III.<br />
23<br />
PHILLIPS, Du droit ecclésiastique, tom. II, p. 25.