Carissimi Amiche ed Amici, - Missale Romanum
Carissimi Amiche ed Amici, - Missale Romanum
Carissimi Amiche ed Amici, - Missale Romanum
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
52<br />
Tutti coloro che, in virtù del loro ordinazione o per speciale privilegio, godono del diritto di<br />
celebrare la Messa pontificale indossano tali calze. Quelle del Papa e dei Cardinali sono ricamate in<br />
oro. Quelle di Arcivescovi, Vescovi, Protonotari di numero e soprannumerari, sono fatte di seta<br />
liscia e bordate con un gallone dorato 9 . Quelle di Protonotari ad instar, Abati, Canonici, ecc.,<br />
possono essere decorate soltanto con un gallone di seta gialla 10 .<br />
Il Prelato, quando si veste per la Messa pontificale, mette i calzari sopra le calze o i calzini<br />
ordinari, e le assicura alla gamba con una fettuccia di seta sorretta da occhielli collocata nella parte<br />
superiore della calza; e, quando il prelato porta i pantaloni lunghi, come si usa in questo paese, la<br />
parte inferiore dei pantaloni dev’essere ripiegata e infilata all’interno della calza, in modo da evitare<br />
lo sgradevole effetto di v<strong>ed</strong>ere i sandali pontificali parzialmente ricoperti dai pantaloni neri.<br />
5. Cardinali, Prelati investiti del carattere episcopale, Abati e i sette Protonotari apostolici di<br />
numero assumono le calze al trono o al faldistorio, mentre recitano la preghiera Calcea, Domine,<br />
p<strong>ed</strong>es meos... 11<br />
Gli altri Protonotari, i Canonici e tutti gli altri ecclesiastici che hanno ottenuto il privilegio di<br />
celebrare la Messa pontificale non possono assumere le calze liturgiche al faldistorio, ma solo in<br />
sacrestia 12 .<br />
9<br />
BARBIER DE MONTAULT, op. cit., tom. II, p. 263. – PIO X, Costit. Ap. Inter multiplices (1905), n. 27.<br />
10<br />
PIO X, Costit. cit., n. 47.<br />
11<br />
Rubriche del Messale. – Dopo il Decreto S. R. C. del 4 dicembre 1952, questi Prelati non possono più assumere e deporre<br />
calzari e sandali in chiesa, ma devono farlo nella loro abitazione o in sacrestia (N.d.T.)<br />
12<br />
PIO VII, Costit. Ap. Decet <strong>Romanum</strong> Pontificem (1823).