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Carissimi Amiche ed Amici, - Missale Romanum

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periodi e soprattutto nei giorni feriali, tempi di penitenza, funerali, lutto pubblico, vacanza della<br />

S<strong>ed</strong>e Apostolica, ecc., Arcivescovi e Vescovi devono indossare una talare corale di tessuto nero<br />

foderata e decorata in viola. Naturalmente questa talare nera è diversa dalla talare quotidiana<br />

menzionata e descritta nel prec<strong>ed</strong>ente articolo: si tratta di una talare corale e, come tale, ha lo stesso<br />

taglio della talare violacea, non è munita di pellegrina o sovrammaniche, termina con una coda nera<br />

e le sue decorazioni non sono rosse ma violacee. Come v<strong>ed</strong>remo più avanti, questa talare corale<br />

nera è accompagnata da mozzetta o mantelletta dello stesso colore e tessuto.<br />

Indossare la talare corale nera è una specie di privilegio di Arcivescovi e Vescovi, condiviso<br />

solo in minima parte dai Prelati domestici. Per la famiglia pontificia non esistono giorni feriali,<br />

eccettuati il venerdì santo e la vacanza della S<strong>ed</strong>e Apostolica; quindi Arcivescovi e Vescovi,<br />

quando sono in Roma, devono sempre portare la talare violacea, indipendentemente da quanto<br />

prescritto nel paragrafo del Cerimoniale dei Vescovi testé citato. Le sole occasioni nelle quali<br />

indossano la talare corale nera in Roma sono la vacanza della S<strong>ed</strong>e Apostolica e il venerdì santo.<br />

6. Tutte le norme circa la talare corale dei Vescovi sono valide anche per i Prelati di mantelletta;<br />

ma, sia a Roma che altrove, questi Prelati sono considerati membri della curia e della famiglia<br />

pontificia e, come tali, devono seguire dappertutto il suo cerimoniale, cioè indossare una talare<br />

corale violacea di seta in estate e di lana fine in inverno, decorata, come quella dei Vescovi, in seta<br />

cremisi, indipendentemente dalla stagione liturgica, poiché a tali Prelati non è permesso vestirsi a<br />

lutto, tranne che dalla morte del Papa fino all’elezione del suo successore, e il venerdì santo 23 .<br />

7. I Prelati di mantellone non vestono a lutto per la morte del Papa, perché, detenendo la carica<br />

solo finché questi è in vita, al suo decesso perdono la Prelatura. Né portano l’abito penitenziale, in<br />

quanto membri della curia papale. Perciò utilizzano una sola talare corale, di seta violacea in estate<br />

e di panno violaceo in inverno, come prescritto per tutti i membri della famiglia pontificia. Ma la<br />

loro talare differisce da quella dei Vescovi e dei Prelati di mantelletta in quanto che è priva della<br />

coda e non è decorata in rosso, ma in seta violacea di una tonalità più chiara rispetto a quella della<br />

talare 24 .<br />

8. Alcuni capitoli hanno il privilegio di indossare in coro la talare rossa o violacea. Quanto tale<br />

privilegio è accordato dal Sommo Pontefice, l’indulto è accompagnato da precise norme circa il<br />

materiale, la forma e il colore della talare e le occasioni in cui va usata. È dovere dell’Ordinario<br />

vigilare sull’esatta osservanza di queste prescrizioni.<br />

9. La talare violacea usata come abito di livrea è fatta come quella dei Prelati di mantellone.<br />

Non ha coda <strong>ed</strong> è decorata in viola di tonalità più chiara.<br />

10. I Religiosi promossi alla dignità episcopale o cardinalizia portano una talare corale che ha la<br />

stessa forma di quella dei Vescovi e Cardinali regolari, ma è dello stesso colore dell’abito<br />

dell’Ordine cui appartengono; la talare dei Francescani, come si è detto, è grigio cenere. I membri<br />

delle Congregazioni religiose o Chierici regolari vestono come i Prelati secolari, con le solite<br />

restrizioni per quanto riguarda l’uso della seta.<br />

Pauli, et Omnium Sanctorum, Titularis Ecclesise Cath<strong>ed</strong>ralis et Sancti Patroni Civitatis, ac D<strong>ed</strong>icationis propriae Ecclesiae; item in<br />

anniversariis electionis et consecrationis ipsius Episcopi: die adventus alicuius magni principis; vel cum celebratur aliqua publica<br />

laetitia: in aliis vero octavis, ut Nativitatis gloriosae Virginis, S. Ioannis Baptistae, S. Laurentii, dies tantum octavarum excipiuntur;<br />

similiter omnia festa duplicia, quae per annum incidunt extra Adventum, Septuagesimam, et Quadragesimam; s<strong>ed</strong> Annuntiationis<br />

festo, etiamsi infra Quadragesimam occurrat, vestibus violaceis uti debent. (Caeremoniale Episcoporum, I, III, 2).<br />

23 BARBIER DE MONTAULT, op. cit., tom. I, p. 276.<br />

24 Ibid. – S. R. C., 17 giugno 1673, 30 marzo 1675, 12 settembre 1840, 21 luglio 1855.

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