Carissimi Amiche ed Amici, - Missale Romanum
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amministrazione o, come si dice, di giurisdizione. Entrambe, armoniosamente unite insieme,<br />
formano quell’ammirabile organizzazione che è la gerarchia cattolica.<br />
Inoltre i Papi, volendo dimostrare la loro soddisfazione o benevolenza nei confronti di certi<br />
membri del clero, li hanno insigniti del titolo e degli onori di un grado più elevato, senza però le<br />
funzioni pertinenti a tale grado: tale è il caso dei beneficiari latini dei patriarcati orientali, degli<br />
Arcivescovi e Vescovi titolari, dei Prelati onorari della curia pontificia, ecc.<br />
3. Quando un uomo è elevato ad una dignità ecclesiastica, la sola regola di condotta che i<br />
cattolici devono seguire è riconoscere il nuovo dignitario come tale e rendergli l’onore dovuto al<br />
suo grado.<br />
Ma questo grado dev’essere indicato in qualche modo, così che il f<strong>ed</strong>ele possa riconoscerlo e<br />
tributargli l’onore che gli spetta. A questo scopo, la Chiesa ha assegnato un abito speciale ai vari<br />
Prelati. Ora, l’obbligo di un Prelato è correlativo. Poiché è dovere del f<strong>ed</strong>ele rendere il dovuto<br />
omaggio alla sua dignità, il Prelato, a sua volta, è tenuto a rendere nota tale dignità indossando il<br />
suo abito proprio 8 . Qualcuno potrebbe essere contrario, per via dei propri sentimenti di umiltà, a<br />
questa solenne manifestazione; ma l’esempio offerto da grandi Santi come il nobile Cardinale Carlo<br />
Borromeo e il santo Vescovo Francesco di Sales, che furono scrupolosamente f<strong>ed</strong>eli nell’osservare<br />
tutte le prescrizioni del cerimoniale, dimostra che siffatta umiltà non ha alcun legittimo fondamento.<br />
4. Se un’obiezione può essere rappresentata dall’apparenza antidemocratica delle dignità<br />
ecclesiastiche, la nostra sola risposta è che queste dignità, essendo raggiungibili da tutti, non sono in<br />
opposizione con lo spirito democratico di un popolo. E infatti nella Chiesa “possono arrivare al<br />
trono pontificio tanto il figlio di un contadino quanto un principe dotato di ricchezze e sangue<br />
nobile” 9 .<br />
§ 2. – Prelati.<br />
Le differenti classi di Prelati oggetto di questo capitolo preliminare sono: il Papa, che è il<br />
Prelato supremo; Cardinali, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, Prelati regolari e Prelati della curia<br />
romana.<br />
IL PAPA. – Ogni cattolico sa chi è il Papa e quale alta carica detiene nella Chiesa. Egli è il<br />
“Vescovo dei Vescovi,” 10 il “Prelato dei Prelati.” Ha il potere supremo e l’infallibile autorità di<br />
istruire e reggere la Chiesa. È al di sopra delle leggi e dei canoni 11 e, sebbene sia stato privato del<br />
suo potere temporale, è tutt’ora riconosciuto come sovrano da quasi tutte le nazioni civilizzate.<br />
Nel presente studio, osserveremo soltanto che il Papa, essendo il Prelato supremo, porta uno<br />
speciale abito prelatizio e che certi tessuti e colori sono riservati a lui, come v<strong>ed</strong>remo più avanti.<br />
I CARDINALI. – I Cardinali sono quei Prelati che costituiscono il Senato della Chiesa. Il loro<br />
nome, dal latino cardo (cardine), pare significare che il governo della Chiesa poggia su di loro come<br />
una porta sui suoi cardini 12 .<br />
Sono divisi in tre classi: Cardinali Vescovi, Cardinali Preti e Cardinali Diaconi 13 ; questa<br />
distinzione, tuttavia, non dipende dalla loro ordinazione; un Arcivescovo come, per esempio,<br />
l’Arcivescovo di Parigi, è di solito un Cardinale Prete; e attualmente un Cardinale Diacono deve<br />
8<br />
Quando ad una classe di dignitari viene accordato un privilegio, ciascuno di essi è tenuto a fare uso di tale privilegio, altrimenti<br />
offende il corpo di cui è membro. Il singolo dignitario, inoltre, non ha il diritto di rifiutare un privilegio che è stato concesso all’intero<br />
corpo e non a lui individualmente.<br />
9<br />
P. A. BAART, The Roman Court, p. 333.<br />
10<br />
TERTULLIANO, De pudicitia, I, 6.<br />
11<br />
Concilio Vaticano, Costit. Pastor aeternus, c. 2, 3, 4.<br />
12<br />
SOGLIA, Institutiones iuris publici, part. II, § 41, e altri.<br />
13<br />
SOGLIA, ibid. – BOUIX, De curia romana, p. 1, ecc. – Codex Iuris Canonici, can. 231.<br />
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