STUDIO FILIERA VAL CHISONE COMPLETO - UNCEM Piemonte
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E’ in base a questo approccio di garanzia tra investitori e proprietari che si definisce l’accordo di<br />
filiera. Gli altri soggetti dovranno essere coinvolti secondo regole normali di mercato per cui:<br />
1. Le tecnologie dovranno essere scelte in funzione della capacità di remunerare l’investimento sulla<br />
base delle condizioni specifiche e non rappresentare un vincolo pregiudiziale. Purtroppo alcuni<br />
grandi gruppi industriali hanno “prima” scelto le tecnologie, poi hanno cercato di imporle al territorio<br />
anche se le stesse non sono risultate in grado, come si è detto in precedenza, di pagare gli effettivi<br />
costi di filiera locali.<br />
2. Gli operatori forestali o gli intermediari non debbono essere messi in condizione di limitare<br />
l’efficienza del sistema logistico (come oggi avviene per il fatto che le relazioni con i proprietari sono<br />
gestite quasi sempre da queste organizzazioni, spesso poco professionali o con forti limiti strutturali)<br />
stabilendo prezzi o condizioni di fornitura non convenienti, bensì incentivati ad organizzarsi<br />
imprenditorialmente con la motivazione di contratti di lavoro pluriennale.<br />
3. I commercianti di legname non rispondono all’esigenza di promozione della filiera territoriale, anzi<br />
sono in netta concorrenza con la stessa offrendo periodicamente quote di combustibile economico<br />
di provenienza estera a favore esclusivo del proprietario della centrale.<br />
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