Tovazzi epistolario 7 (ms 62) - Provincia Tridentina
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privilegio de’ dazi, chiesto con data de’ 24 maggio. Nell’anno scorso fu chiesto con data<br />
de’ sei giugno, e venne li 12 luglio.<br />
3135. 1805<br />
Al P. Cirillo Dusini da Cles. Arco. Le Grazie.<br />
R.P.S.L.G.C.<br />
Trento 6 luglio 1805.<br />
Rispondo subito, che io nulla tengo di ciò, che suppone V.P. e che ho avuto ordine<br />
preventivo dal P. <strong>Provincia</strong>le di avvisare questo P. Guardiano di metter via tutto, e di<br />
conservarlo a di lui disposizione. Rapporto alla di Lei sportella nulla so. Parimente<br />
nulla sa F. Vincenzo sartore. Non posso cercarla presso F. Vincenzo Maria chierico,<br />
perché non si trova qui, essendo andato a Cles con questo P. Guardiano sino dal terzo<br />
giorno del corrente. Spero, che ritornerà presto 478 , ed allora gli parlerò. Frattanto la<br />
riverisco, e resto, assicurandola, che ho lacerato ecc.<br />
Suo div.mo servo in Cristo<br />
F. Gio. Grisostomo.<br />
3136. 1805<br />
Al Padre Giuseppe Antonio <strong>Provincia</strong>le. Cles.<br />
M. Rev. Padre Benedicite.<br />
Trento 9 luglio 1805.<br />
Dal Padre Diffinitore Gaudenzo intenderà di qual sentimento egli sia rapporto alla<br />
futura surrogazione d’un Diffinitore. Ho letto, e riletto anch’io intorno a ciò; ma son<br />
ancora irresoluto solamente per cagione dell’apostolico. Se non vi fosse questo, non<br />
sarebbevi alcuna difficoltà. S’è vero, che dalla S. Sede abbia i privilegi degli ex-<br />
<strong>Provincia</strong>li, e che siengli stati ammessi dalla <strong>Provincia</strong>, potrà pretendere d’esser<br />
compreso nella lista statutaria de’ Padri. Si potrà pretendere, che li mostri. Per altro ho<br />
letto, che a tenore d’un decreto di Paolo V dato li 10 ottobre 1614 ed ammesso da un<br />
Capitolo Generale, si per Sedem apostolicam alicui concedatur privilegium personale<br />
Patris <strong>Provincia</strong>e, solum intelligendum est de praecedentia, et titulo paternitatis. So<br />
altresì, che Pietro Vigilio ha ammesso i detti privilegi supponendo,che fossero dati dalla<br />
Religione, e non dalla S. Sede. Finora non ha goduto altro, che quello della precedenza.<br />
Non mi consta quai pensieri abbia presentemente. Non gli ho parlato punto su di ciò, e<br />
non fido parlargli. Vi sarà tempo. La surrogazione dee farsi da tutto il Diffinitorio, con<br />
un atto soscritto da tutti li Diffinitori, e del <strong>Provincia</strong>le, quantunque lo Statuto dica, che<br />
al defunto s’intenda ipso facto surrogato etc. Così fu praticato nella <strong>Provincia</strong> nostra<br />
finora, e stabilito nel Capitolo Generale toletano del 1658, dove leggesi: Subrogationes<br />
tam in Observantia, quam apud Reformatos fiant a toto Diffinitorio, et non a solo<br />
Ministro <strong>Provincia</strong>li. Quando il surrogato sia Guardiano, questi può Guardianatus<br />
munus exercere usque ad novam electionem Guardianorum Congregationis immediate,<br />
vel Capituli provincialis, giacché lo Statuto, che li Diffinitori attuali non possono essere<br />
Guardiani va inteso de definictoribus electis, non de subrogatis. Bramo, che questo, ed<br />
ogni altro negozio sia trattato pacificamente; e pregando la P.V.M.R. della sua paterna<br />
benedizione mi professo.<br />
Di V.P.M.R. cui aggiungo, che F. Abbondanzio ha ricevuto da questa dogana la<br />
cassa veneta, e che domani, se lo permetterà il tempo 479 , s’instraderà di ritorno per<br />
478<br />
Sono ritornati a Trento il primo di agosto.<br />
479<br />
Partì gli XI.