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1977 parte I (file pdf - Kb. 842) - Biblioteca Provinciale di Foggia La ...

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VINCENZO FURORE___________________________________________________________________________<br />

Note critiche sulla Legge del 22 Dicembre 1975, n. 685.<br />

Tale Legge tra i punti salienti sancisce il <strong>di</strong>ritto del tossicomane<br />

all’assistenza sanitaria e quin<strong>di</strong> ad essere trattato come un malato; istituisce<br />

i cosiddetti centri antidroga; <strong>di</strong>stingue i consumatori dallo spacciatore<br />

con la depenalizzazione del primo e misure più severe per il<br />

secondo; stabilisce programmi <strong>di</strong> prevenzione, come l’informazione<br />

nelle scuole.<br />

Volendo fare il bilancia della citata legge, a 4 anni dall’entrata in<br />

vigore, bisogna lamentare l’inesistenza ancora in Italia dei Centri antidroga,<br />

mentre si fanno sempre più numerose ed attive le comunità terapeutiche<br />

ed i centri <strong>di</strong> solidarietà privati (il cui riconoscimento è<br />

previsto dall’art. 94 della Legge 685/1975).<br />

Ormai noti in Italia il Gruppo Abele a Torino, la Comunità Nuova<br />

a Milano e il Centro Italiano <strong>di</strong> Solidarietà a Roma.<br />

A questi Centri <strong>di</strong> solidarietà i tossicomani si rivolgono più spesso<br />

sfiduciati dell’assistenza sanitaria pubblica.<br />

Si pensi che nella provincia <strong>di</strong> Milano si sono avuti 900 ricoverati<br />

nel 1976; 500 nel <strong>1977</strong> e solo 30 nei primi mesi del 1978.<br />

Della prevenzione nei quartieri nemmeno l’ombra; scarsa l’informazione<br />

nella scuola.<br />

Sono <strong>di</strong>scutibili infine questi articoli della 685 che danno la facoltà<br />

al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> punire chi offre droga, chi l’acquista, chi la trasporta, chi<br />

non confessa il nome del ven<strong>di</strong>tore e soprattutto l’articolo 80 che depenalizza<br />

il tossicomane in possesso <strong>di</strong> « .. .una mo<strong>di</strong>ca quantità per<br />

uso terapeutico... », peraltro non definita.<br />

Tali articoli essendo vaghi e generici hanno già portato a condanne<br />

<strong>di</strong> tossico-<strong>di</strong>pendenti.<br />

Pertanto una legge varata per proteggerli e <strong>di</strong>fenderli si ritorce come<br />

un boomerang a loro danno.<br />

Ad esempio Fausto, 20 anni, sottoproletario romano, non avendo<br />

voluto confessare ai giu<strong>di</strong>ci il nome <strong>di</strong> chi gli aveva procurato una cartina<br />

da un grammo <strong>di</strong> eroina è stato condannato a 8 mesi <strong>di</strong> reclusione<br />

per favoreggiamento e falsa testimonianza.<br />

Augusto <strong>di</strong> Roma, trovato in possesso <strong>di</strong> mg. 0,15 <strong>di</strong> eroina è stato<br />

rinviato a giu<strong>di</strong>zio per <strong>di</strong>rettissima. (Dal dossier « <strong>La</strong> droga in Italia »<br />

pubblicato da Panorama N. 653/1978).<br />

Droga e circolazione stradale.<br />

<strong>La</strong> guida <strong>di</strong> un autoveicolo da una <strong>parte</strong> è legata ad automatismi<br />

acquisiti, dall’altra coinvolge quelle opere intellettive che sono l’attenzione,<br />

la percezione e le stesse facoltà critiche.<br />

Presuppone inoltre l’integrità della psico-motricità con capacità <strong>di</strong><br />

pronta risposta agli stimoli esterni.<br />

80

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