Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Alperia 2018
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Gruppo <strong>Alperia</strong><br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>2018</strong><br />
Suprema di Cassazione, che ha dichiarato la cessazione<br />
della materia del contendere sui ricorsi per intervenuto<br />
accordo negoziale fra le parti determinativo del venire<br />
meno dell’efficacia della sentenza impugnata.<br />
Altri contenziosi<br />
Sempre rimanendo in ambito Generazione, si segnala<br />
quanto segue.<br />
La società Selsolar Monte San Giusto Srl ha beneficiato<br />
nel 2012 dell’agevolazione fiscale prevista dalla legge<br />
388/2000 (cd. “Tremonti Ambiente”); sempre nel predetto<br />
anno, la società è stata inoltre ammessa alla tariffa incentivante<br />
di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2011 (c.d.<br />
“IV Conto Energia”), con riferimento all’impianto fotovoltaico<br />
esercìto.<br />
Nel mese di settembre <strong>2018</strong>, il GSE ha notificato alla<br />
società l’avvio di un procedimento in autotutela per la<br />
revisione del sopra menzionato provvedimento di ammissione<br />
alla tariffa incentivante, per presunta non-cumulabilità<br />
dell’agevolazione “Tremonti Ambiente” con la tariffa<br />
incentivante, richiedendo alla società di inviare – a pena<br />
di perdita della tariffa incentivante – la documentazione<br />
idonea a dimostrare “l’effettiva rinuncia” all’agevolazione<br />
“Tremonti Ambiente” goduta entro il 21 novembre <strong>2018</strong>. In<br />
tale occasione, il GSE ha inoltre sospeso in via cautelativa,<br />
e sino a conclusione del procedimento, l’erogazione della<br />
tariffa incentivante.<br />
Ritenendo quanto sopra illegittimo, la società ha agito con<br />
ricorso R.G. 12852/<strong>2018</strong> avanti il Tribunale Amministrativo<br />
Regionale per il Lazio-Roma, chiedendo l’annullamento,<br />
previa sospensione, dell’avvio del procedimento e formulando<br />
una richiesta di misura cautelare urgente ai sensi<br />
dell’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo.<br />
Il termine ultimo per poter dare evidenza dell’effettiva<br />
rinuncia al beneficio fiscale è stato prorogato dal GSE<br />
al 31 dicembre 2019 con comunicazione pubblicata in<br />
data 14 novembre <strong>2018</strong>. Nello stesso giorno, con decreto<br />
6889/<strong>2018</strong>, il Tribunale Amministrativo Regionale per il<br />
Lazio-Roma ha respinto la domanda di tutela cautelare<br />
monocratica ex art. 56 Codice del Processo Amministrativo<br />
proposta dalla società, essendo venuto meno il presupposto<br />
dell’urgenza.<br />
Con comunicazione del 23 novembre <strong>2018</strong>, il GSE ha revocato<br />
la misura cautelativa di sospensione dell’erogazione<br />
degli importi a titolo di tariffa incentivante precedentemente<br />
adottata. Di conseguenza, la società ha rinunciato alla<br />
richiesta di sospensiva cautelare in precedenza avanzata,<br />
restando in attesa della trattazione del merito della causa.<br />
Con risposta del 18 dicembre <strong>2018</strong> n. 114 ad un interpello<br />
presentato da un terzo operatore, l’Agenzia delle Entrate<br />
ha specificato che la rinuncia all’agevolazione “Tremonti<br />
Ambiente” può essere perfezionata avvalendosi dello<br />
strumento della dichiarazione integrativa, presentata<br />
entro i termini di legge; tali termini risultano però, nel<br />
caso di Selsolar Monte San Giusto Srl, già scaduti. L’ultima<br />
proroga stabilita dal GSE è risultata, conseguentemente,<br />
di fatto priva di utilità. La società ha dunque prontamente<br />
notificato un ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del<br />
giudizio di cui sopra. Il giudizio si trova attualmente in<br />
attesa di fissazione dell’udienza pubblica da parte del<br />
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, per<br />
la discussione nel merito della causa.<br />
Sulla base degli approfondimenti svolti, anche per tramite<br />
del primario studio legale che assiste la società nella<br />
controversia, non si ritiene necessaria allo stato attuale<br />
l’appostazione in <strong>bilancio</strong> di un fondo per rischi.<br />
Per quanto attiene la Business Unit Reti, riguardo ai contenziosi<br />
instaurati in materia locatizia nei confronti di Edyna Srl,<br />
dopo che è stata definita con verbale di conciliazione giudiziale<br />
in data 11 ottobre 2017 la causa che aveva ad oggetto<br />
il contratto di locazione ad uso commerciale dell’immobile<br />
sito in Via Galilei a Bolzano, nel giugno <strong>2018</strong> è stata trovata<br />
una soluzione transattiva anche a definizione del giudizio<br />
avente ad oggetto il contratto di locazione ad uso commerciale<br />
dell’immobile sito in Via Dante a Bolzano.<br />
Sempre per quanto di rilievo e attinente all’ambito Reti,<br />
si segnala che è stata definita con accordo transattivo la<br />
vertenza avente ad oggetto le pretese degli ex membri del<br />
Consiglio di Amministrazione e del Gestore Indipendente,<br />
nei confronti dell’allora Azienda Energetica Reti Spa in<br />
liquidazione, ora cancellata per la chiusura della liquidazione,<br />
conseguenti all’asserita illegittimità - in particolare<br />
presunta assenza di giusta causa - della decisione assembleare<br />
di loro revoca anticipata rispetto alla scadenza<br />
naturale del mandato. Il giudizio promosso avanti il Tribunale<br />
di Bolzano sub R.G. 3657/2016 da parte dei predetti si<br />
è pertanto estinto.<br />
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