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Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato Alperia 2018

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Gruppo <strong>Alperia</strong><br />

<strong>Bilancio</strong> <strong>consolidato</strong> <strong>2018</strong><br />

Suprema di Cassazione, che ha dichiarato la cessazione<br />

della materia del contendere sui ricorsi per intervenuto<br />

accordo negoziale fra le parti determinativo del venire<br />

meno dell’efficacia della sentenza impugnata.<br />

Altri contenziosi<br />

Sempre rimanendo in ambito Generazione, si segnala<br />

quanto segue.<br />

La società Selsolar Monte San Giusto Srl ha beneficiato<br />

nel 2012 dell’agevolazione fiscale prevista dalla legge<br />

388/2000 (cd. “Tremonti Ambiente”); sempre nel predetto<br />

anno, la società è stata inoltre ammessa alla tariffa incentivante<br />

di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2011 (c.d.<br />

“IV Conto Energia”), con riferimento all’impianto fotovoltaico<br />

esercìto.<br />

Nel mese di settembre <strong>2018</strong>, il GSE ha notificato alla<br />

società l’avvio di un procedimento in autotutela per la<br />

revisione del sopra menzionato provvedimento di ammissione<br />

alla tariffa incentivante, per presunta non-cumulabilità<br />

dell’agevolazione “Tremonti Ambiente” con la tariffa<br />

incentivante, richiedendo alla società di inviare – a pena<br />

di perdita della tariffa incentivante – la documentazione<br />

idonea a dimostrare “l’effettiva rinuncia” all’agevolazione<br />

“Tremonti Ambiente” goduta entro il 21 novembre <strong>2018</strong>. In<br />

tale occasione, il GSE ha inoltre sospeso in via cautelativa,<br />

e sino a conclusione del procedimento, l’erogazione della<br />

tariffa incentivante.<br />

Ritenendo quanto sopra illegittimo, la società ha agito con<br />

ricorso R.G. 12852/<strong>2018</strong> avanti il Tribunale Amministrativo<br />

Regionale per il Lazio-Roma, chiedendo l’annullamento,<br />

previa sospensione, dell’avvio del procedimento e formulando<br />

una richiesta di misura cautelare urgente ai sensi<br />

dell’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo.<br />

Il termine ultimo per poter dare evidenza dell’effettiva<br />

rinuncia al beneficio fiscale è stato prorogato dal GSE<br />

al 31 dicembre 2019 con comunicazione pubblicata in<br />

data 14 novembre <strong>2018</strong>. Nello stesso giorno, con decreto<br />

6889/<strong>2018</strong>, il Tribunale Amministrativo Regionale per il<br />

Lazio-Roma ha respinto la domanda di tutela cautelare<br />

monocratica ex art. 56 Codice del Processo Amministrativo<br />

proposta dalla società, essendo venuto meno il presupposto<br />

dell’urgenza.<br />

Con comunicazione del 23 novembre <strong>2018</strong>, il GSE ha revocato<br />

la misura cautelativa di sospensione dell’erogazione<br />

degli importi a titolo di tariffa incentivante precedentemente<br />

adottata. Di conseguenza, la società ha rinunciato alla<br />

richiesta di sospensiva cautelare in precedenza avanzata,<br />

restando in attesa della trattazione del merito della causa.<br />

Con risposta del 18 dicembre <strong>2018</strong> n. 114 ad un interpello<br />

presentato da un terzo operatore, l’Agenzia delle Entrate<br />

ha specificato che la rinuncia all’agevolazione “Tremonti<br />

Ambiente” può essere perfezionata avvalendosi dello<br />

strumento della dichiarazione integrativa, presentata<br />

entro i termini di legge; tali termini risultano però, nel<br />

caso di Selsolar Monte San Giusto Srl, già scaduti. L’ultima<br />

proroga stabilita dal GSE è risultata, conseguentemente,<br />

di fatto priva di utilità. La società ha dunque prontamente<br />

notificato un ricorso per motivi aggiunti nell’ambito del<br />

giudizio di cui sopra. Il giudizio si trova attualmente in<br />

attesa di fissazione dell’udienza pubblica da parte del<br />

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, per<br />

la discussione nel merito della causa.<br />

Sulla base degli approfondimenti svolti, anche per tramite<br />

del primario studio legale che assiste la società nella<br />

controversia, non si ritiene necessaria allo stato attuale<br />

l’appostazione in <strong>bilancio</strong> di un fondo per rischi.<br />

Per quanto attiene la Business Unit Reti, riguardo ai contenziosi<br />

instaurati in materia locatizia nei confronti di Edyna Srl,<br />

dopo che è stata definita con verbale di conciliazione giudiziale<br />

in data 11 ottobre 2017 la causa che aveva ad oggetto<br />

il contratto di locazione ad uso commerciale dell’immobile<br />

sito in Via Galilei a Bolzano, nel giugno <strong>2018</strong> è stata trovata<br />

una soluzione transattiva anche a definizione del giudizio<br />

avente ad oggetto il contratto di locazione ad uso commerciale<br />

dell’immobile sito in Via Dante a Bolzano.<br />

Sempre per quanto di rilievo e attinente all’ambito Reti,<br />

si segnala che è stata definita con accordo transattivo la<br />

vertenza avente ad oggetto le pretese degli ex membri del<br />

Consiglio di Amministrazione e del Gestore Indipendente,<br />

nei confronti dell’allora Azienda Energetica Reti Spa in<br />

liquidazione, ora cancellata per la chiusura della liquidazione,<br />

conseguenti all’asserita illegittimità - in particolare<br />

presunta assenza di giusta causa - della decisione assembleare<br />

di loro revoca anticipata rispetto alla scadenza<br />

naturale del mandato. Il giudizio promosso avanti il Tribunale<br />

di Bolzano sub R.G. 3657/2016 da parte dei predetti si<br />

è pertanto estinto.<br />

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